LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4691/2021 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ROMEO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e:
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 886/2020 del TRIBUNALE DI TRAPANI, depositata il 02/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Don. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 2/12/2020 (n. 886/2020), il Tribunale di Trapani ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha disatteso la domanda proposta da G.G. per la condanna della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e di C.S. al risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale dedotto in giudizio nella misura ulteriore rivendicata rispetto a quella già liquidata in proprio favore in epoca anteriore giudizio;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente escluso l’avvenuta acquisizione di elementi di prova sufficienti a superare la presunzione di paritaria responsabilità dei conducenti ai cui all’art. 2054 c.c., rilevando, nel resto, la carenza di interesse dell’appellante a contestare la liquidazione nella specie operata dal giudica di primo grado;
avverso la sentenza d’appello, G.G. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione, illustrati da memoria;
la UnipolSai assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso; C.S. non ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
che:
dev’essere preliminarmente rilevata l’inamissibilità del ricorso per difetto di una valida procura ad litem in capo al difensore dell’odierno ricorrente;
osserva al riguardo il Collegio come il G. abbia espressamente rilevato, nell’intestazione del ricorso proposto in questa sede, di agire in sede di legittimità sulla base della procura speciale posta in calce all’originario atto di ricorso in primo giaco c.c. al successivo atto d’appello;
ciò posto, è appena il caso di richiamare, al riguardo, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile qualora la procura, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di altro atto del giudizio di merito), ancorché per tutti i gradi del giudizio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/202O, Rv. 658572-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 337915 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 631145 — G1; Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301 – 01;
nel caso di specie, avendo il ricorrente espressamente agito in questa sede sulla base di una procura rilasciata in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, quest’ultimo deve ritenersi inammissibile;
e’ appena il caso di sottolineare in replica a quanto dedotto dall’odierno ricorrente con la depositata – come la procura speciale comparente agli atti nell’odierno giudizio appaia del tutto avulsa dal ricorso e certamente ad esso non riferibile, non essendovi in alcun modo materialmente congiunta, otre che priva di alcuna data certa suscettibile di attestare, in modo incontrovertibile, l’epoca del relativo deposito presso la Cancelleria di questa Corte;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, dalle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022