LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20281/2019 proposto da:
A.C., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Lattarulo;
– ricorrente –
contro
Allianz Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio, 17/a presso lo studio dell’avvocato Clemente Michele, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1473/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 31 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata dell’1 dicembre 2021 dal consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
CONSIDERATO
CHE:
1. A.C. conveniva davanti al giudice di pace di Taranto M.C. e la sua compagnia assicuratrice Allianz Assicurazioni S.p.A. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che avrebbe riportato per essere stata investita da un’auto di proprietà del M. e da lui condotta, detratto l’importo di Euro 1800 che la compagnia già le aveva corrisposto.
Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice, resistendo e sostenendo che era soddisfacente la somma versata prima dell’instaurazione del giudizio.
Con sentenza del 22 settembre 2017 il giudice di pace condannava solidalmente i convenuti a risarcire l’attrice per la ulteriore somma di Euro 1813,32, oltre accessori di legge.
La A. proponeva appello, cui resisteva ancora la compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 maggio 2019, lo rigettava, con conseguente condanna alle spese.
2. La A. ha presentato ricorso, da cui si è difesa la compagnia assicuratrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
La pubblica udienza si è compiuta in forma camerale, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
3. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della efficacia di cosa giudicata e dell’art. 2909 c.c., artt. 324,329,343 e 346 c.p.c.
Si osserva che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente alle spese legali, negando però che ne fosse stato dimostrato l’esborso da parte della A., e conseguentemente rigettando la “domanda di riconoscimento di danno accessorio, ora danno emergente”.
L’unico motivo d’appello, dunque, verteva su questo, adducendo che le spese legali, per essere risarcite, non occorre siano state fatturate; e Allianz non aveva proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento del diritto alle spese legali. Pertanto la sentenza di primo grado avrebbe raggiunto l’efficacia di giudicato sul diritto al pagamento delle spese legali ai sensi delle norme indicate nella rubrica del presente motivo.
3.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. “in punto di prova dell’attività svolta dal legale”.
Il giudice d’appello afferma che le attività svolte dall’avvocato della A. sono “talune sprovviste di supporto probatorio, talaltre non necessarie”; e sono risarcibili soltanto quelle necessarie. Dunque, “secondo il Tribunale, non vi è prova dell’attività dell’avvocato, ma se vi è prova, dette attività sono state inutili”. In tal modo però il giudice d’appello pretermette il fatto che “l’avvocato è riuscito, nel processo di primo grado, a fare ottenere ad A. una ulteriore somma di Euro 1813,32, a saldo della precedente offerta di Euro 1800,00”, oltre a Euro 300 per spese legali stragiudiziali.
Il risultato è stato conseguito mediante assistenza informativa e tecnica questa, secondo il giudice d’appello, sarebbe un’attività “così generica da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione”: a ciò la ricorrente ribatte che la definizione è tratta dal D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9 “il quale così individua la prestazione da offrire al danneggiato” -, la redazione e l’invio di una lettera di messa in mora del 12 gennaio 2015 (prodotta in primo grado) – su questo il Tribunale esclude la necessità dell’assistenza legale “trattandosi di attività che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata”; oppone la ricorrente che si tratta invece di un atto giuridico in senso stretto, visto tra l’altro il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 e considerata la giurisprudenza di legittimità che lo ha riconosciuto, il diritto d’altronde nascendo prima dell’azione (per cui l’intervento di un legale di fiducia è diritto garantito dalla Costituzione) e nella fase stragiudiziale l’intervento di un professionista è necessario essendo l’assicuratore economicamente più forte e tecnicamente organizzato -, e l’invio della richiesta di accesso in data 25 maggio 2016, pure prodotta dalla A. in primo grado – anche per questo secondo il giudice d’appello non è necessaria l’assistenza legale, non tenendo conto, obietta la ricorrente, del rilievo tecnico della perizia medico-legale, essendo dinanzi ad “una sorta di subprocedimento, spesso articolato e complesso, all’interno del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno”, nel caso concreto non essendo coincise la valutazione della invalidità permanente nella perizia medico-legale di Allianz rispetto a quella della perizia medico-legale del perito dell’ A., e dovendosi quindi, “da un lato… consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento maggiore rispetto all’offerta ricevuta e, dall’altro,… evitare una richiesta spropositata ed un conseguente rischio di compensazione delle spese processuali” -, l’invito l’11 novembre 2015 alla negoziazione assistita e infine l’avere l’avvocato della A., ottenuta la documentazione medica completa, preservato gli originali della documentazione medica e provveduto a fornire le fotocopie per studiare il caso al fiduciario di Allianz.
In conclusione, ad avviso della ricorrente “vi è prova ineludibile dell’attività compiuta dall’avvocato in fase stragiudiziale, attività necessaria e perentoria”, non potendosi d’altronde imputare all’avvocato il mancato perfezionamento della transazione perseguita.
3.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.
Il Tribunale ha reputato che le attività descritte nel precedente motivo sarebbero “in rapporto di stretta connessione e complementarità con attività difensiva svolta nella fase giudiziale”.
Si tratta invece, in sintesi, di “due poste completamente diverse”; e d’altronde la giurisprudenza di legittimità è ormai stabile nel senso che le spese stragiudiziali costituiscono danno emergente, non rientrando nelle spese giudiziali (v. per tutte S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).
3.4 I quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2,24 Cost. e art. 1175 c.c. “in punto di divieto di venire contra factum proprium”.
Dopo avere riconosciuto nell’offerta compiuta prima dell’avvio del giudizio la somma di Euro 300 per spese stragiudiziali, Allianz nella comparsa di risposta di primo grado “le ha ricusate, contrapponendosi alla sua stessa precedente condotta”. In tal modo avrebbe violato il divieto di venire contra factum proprium, “regola processuale che trova fondamento nel divieto dell’abuso del diritto dettato da ragioni meramente opportunistiche”, e quindi evincibile dall’art. 2 Cost. e art. 1175 c.c.
3.5 Il quinto motivo, infine, denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 quanto alla liquidazione delle spese legali stragiudiziali, essendo ragionevole “attenersi ai criteri medi”.
4. Deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato esclusivamente ad Allianz S.p.A., non essendo stato intimato, quindi, M.C. – contumace in appello -, che qui costituisce evidentemente litisconsorte necessario.
Non emergendo allo stato elementi che conducano ictu oculi al disattendimento del ricorso, a M.C. si deve pertanto riconoscere interesse processuale a partecipare al giudizio, onde non è configurabile la sua pretermissione (cfr. p. es., tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, 20 gennaio 2016 n. 895, Cass. sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2014 n. 1466 e S.U. 14 maggio 2013 n. 11523).
In applicazione dell’art. 331 c.p.c., allora, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
P.Q.M.
visto l’art. 331 c.p.c. dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.C. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
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