LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21315-2020 proposto da:
DITTA INDIVIDUALE ***** DI R.S.R., in persona del suo titolare, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** DI R.S.R., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO SPATARO;
– controricorrente –
e contro
ADECCO ITALIA SPA e G.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1991/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 941/2019, dichiarava il fallimento di R.S.R., titolare della ditta *****, su istanza di Adecco Italia.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 luglio 2020, rigettava il reclamo presentato da R.S.R., rilevando da un lato l’esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore al limite di Euro 30.000, dall’altro il ricorrere di una situazione di insolvenza.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.S.R. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** di R.S.R..
Gli intimati Adecco Italia e G.B. non hanno svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specialità della procura prescritto dall’art. 365 c.p.c..
Invero, il ricorso per cassazione – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 905/2021, Cass. 16040/2020, Cass. 4069/2020, Cass. 17708/2019, Cass. 25177/2018) – è inammissibile qualora la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali.
Ipotesi, questa, che ricorre anche nel caso di specie, dato che la procura speciale in virtù della quale il ricorso è stato presentato non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata né reca alcuna data successiva al deposito della sentenza d’appello, ma fa riferimento alla facoltà di chiamare in causa terzi e alla mediazione, attività incompatibili con il giudizio di cassazione e relative al giudizio di merito.
5. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022