Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.979 del 13/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SARRACINO Antonella Filomena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 18317/2016 proposto da:

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, (CF.

*****), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Paolo Maselli del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via B.

Buozzi, n. 32 elegge domicilio.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2015 della Corte di Appello di L’Aquila depositata il 5.5.2016, R.G. n. 437/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2021 dal Dott.ssa Sarracino Antonella Filomena;

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di L’Aquila, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, accertava il diritto di C.A. di percepire il trattamento economico maturato in qualità di docente coordinatore provinciale, come determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 87 del c.c.n.l. scuola del 2006-2009, in luogo di quello peggiorativo previsto ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18.11.2009 pari ad una somma forfettaria, condannando il Miur al pagamento di detto compenso, anche in relazione al periodo delle ferie.

Nega la Corte territoriale che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 consenta l’intervento della contrattazione collettiva integrativa in detta materia, sicché né l’accordo del 18.11.2009, né l’intesa del 18.5.2010 potevano disciplinarla.

Evidenzia inoltre che per la posizione dei docenti coordinatori per l’educazione fisica è prevista l’erogazione del compenso ai sensi del comma 3 del citato art. 87, che individua una sola modalità di pagamento: la maggiorazione, ai sensi del medesimo art. 87 (per le ore eccedenti le 18 settimanali e nel limite massimo di 6 ore a settimana.) Nel proprio percorso argomentativo, quindi, la Corte territoriale esclude l’applicabilità alla suddetta figura professionale della corresponsione del compenso secondo la modalità alternativa della maggiorazione o della forfettizzazione, di cui al comma 2 dell’art. 87 del c.c.n.l. citato che riguarda la diversa figura ed ipotesi dei docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.

Esclude il giudice di secondo grado la rilevanza ai fini della decisione: 1) dell’art. 30 del c.c.n.l. citato, stante l’impossibilità di collegare le funzioni di coordinatore provinciale al cd. POF (piano dell’offerta formativa) ed evidenziando altresì che tale disposizione si limita a rinviare alle norme integrative “attualmente vigenti”, anziché ad accordi successivi; 2) dell’art. 4, comma 2, lett. d) del c.c.n.l. 2006-2009 che demanda espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ipotesi del tutto estranee alla fattispecie oggetto del presente giudizio non potendosi annoverare il compenso di cui si discute tra quello previsto per le cd. funzioni strumentali; 3) dell’art. 85 c.c.n.l. 2006-2009 riferendosi tale disposizione alle indennità ed ai compensi a carico del fondo d’istituto e rinviando non alla contrattazione integrativa, ma ai rinnovi biennali della parte economica del contratto collettivo nazionale; 4) del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4 octies, convertito nella L. n. 122 del 2010 che si riferisce alle “competenze accessorie” previste per il personale scolastico retribuito con i fondi istituto (e cioè le funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, attività aggiuntive ed ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, attività complementari, come coordinatore di classe, etc.), tutte riconducibili all’art. 88 del c.c.n.l. 2006-2009.

Infine il giudice di seconde cure ha ritenuto il compenso spettante anche per il periodo delle ferie, in virtù del rilievo che esso è ricompreso nella struttura della retribuzione ai sensi dell’art. 77 c.c.n.l. citato e che l’art. 13 dispone che per il periodo delle ferie compete al dipendente la “normale retribuzione”, escludendo espressamente solo le indennità previste per le prestazioni di lavoro aggiuntive o per lavoro straordinario o quelle non corrisposte per dodici mensilità, ma non il compenso per le ore eccedenti.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il MIUR con due motivi.

Tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso, Angelo C. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 bis, e degli art. 87, comma 4, c.c.n.l. scuola 2006-2009, nonché del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce in ricorso che la motivazione della Corte territoriale è errata ed illogica muovendo dalla inesatta interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 e comma 3 quinquies, ben potendo la materia del compenso di cui si discute essere disciplinata anche dalla contrattazione integrativa, secondo quanto espressamente previsto dallo stesso art. 87 del c.c.n.l. innanzi citato, sicché legittimamente la materia è stata regolamentata dall’art. 4 dell’Accordo del 18.11.2009, dall’Accordo del 31 maggio del 2010 e dall’Intesa del 19 marzo del 2013. Si assume, del resto, che la materia del trattamento economico è la principale delle materie devolute alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di fonte legale e contrattuale, richiamando altresì a fondamento di quanto sostenuto anche l’art. 4, comma 2, lett. d) e comma 3, del c.c.n.l. scuola 2006-2009, ribadendo che il compenso previsto dagli accordi integrativi innanzi ricordati sostituisce e non si affianca a quello di cui all’art. 87, come confermato anche dal D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4 octies, convertito in L. n. 122 del 2010.

2. Con il secondo motivo viene prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 c.c.n.l. scuola 2006-2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si osserva che la motivazione muove dal rilievo erroneo che il compenso per cui è causa sia una componente normale della retribuzione, laddove esso costituisce, invece, una componente eventuale, connessa al superamento del monte ore settimanale, sicché non può assolutamente essere considerata alla stregua delle componenti fisse e ciò anche in ragione del fatto che è lo stesso art. 87 del c.c.n.l. che ricollega l’emolumento in esame all’effettivo svolgimento di attività aggiuntive.

3. Il primo motivo è infondato.

Nel pubblico impiego privatizzato, vale il principio per cui la contrattazione collettiva si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Il dato normativo (art. 40, comma 3 quinquies nella formulazione vigente “ratio temporis” in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009) è del seguente tenore:

“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 “.

In estrema sintesi, in coerenza con la lettera, ma anche con la “ratio” della norma innanzi richiamata, si rileva come essa abiliti la contrattazione collettiva integrativa a fornire una disciplina solo nelle materie delegate dai contratti nazionali o nei limiti da questi stabiliti.

Giova allora partire dall’esame della norma fonte del compenso, il più volte ricordato art. 87 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola.

Ebbene, al comma 1, viene previsto che il personale insegnante di educazione fisica, nell’ambito del c.d. POF (che può riguardare anche i paramorfismi fisici degli studenti), può effettuare, oltre le 18 ore settimanali, altre 6 ore, al fine di avviare gli allievi alla pratica sportiva, nell’ambito del progetto e del piano dell’offerta formativa di cui innanzi.

Al comma 2 della norma innanzi citata, si prevedono le modalità di erogazione dell’emolumento disponendo che esso “può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorato del 10% prevista dall’art. 70 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.

Il testo è chiaro e prevede il pagamento delle ore settimanali ulteriori svolte dai docenti di educazione fisica nell’ambito del POF, secondo una modalità alternativa: la misura oraria maggiorata nei termini di cui innanzi o quella forfettaria.

Il compenso per cui è causa, tuttavia, non è quello da erogarsi ai docenti di educazione fisica per lo svolgimento di ore ulteriori rispetto alle 18 settimanali di insegnamento, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, ma quello previsto dal comma 3 della norma in esame che disciplina l’emolumento spettante alla diversa figura dei docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica, disponendo che ad essi vada erogato, per le ore eccedenti le 18 settimanali, e sempre entro il limite massimo di 6 ore a settimana, un compenso orario con la maggiorazione prevista al comma 2 dell’art. 87.

E’ evidente, quindi, che per i coordinatori provinciali, viene prevista una sola modalità di quantificazione, con esclusione di quella forfettizzata, prevista, invece, per gli insegnanti di educazione fisica, al comma 2.

Secondo quanto già ritenuto da questa Corte nelle pronunzie n. 19441/2018, n. 16843/2019, n. 17639/2019, sia il dato testuale che quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 citato rendono evidente che le parti collettive abbiano voluto tracciare una linea di demarcazione nelle modalità di computo del compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali a seconda che esse siano svolte dai docenti, prevedendo per detta ipotesi la modalità di compenso alternativa (maggiorazione del 10% ovvero forfettaria), o da coloro che rivestono l’incarico di coordinatori provinciali, per i quali, invece, è prevista la sola applicazione della maggiorazione.

Insomma, è anche la differenza di posizione, di ruolo e di funzioni dei coordinatori provinciali che impedisce la possibilità di una forfettizzazione del compenso, predicabile solo quando vi sia un progetto della istituzione scolastica di riferimento.

Con riferimento ai coordinatori provinciali, invece, mancando un POF di riferimento, la valorizzazione delle ore eccedenti non può che effettuarsi attraverso la maggiorazione del compenso orario nei termini innanzi già indicati (secondo la previsione del comma 2 dell’art. 87, richiamato espressamente dal comma 3).

Insomma, la diversa modalità di computo del compenso trova causa nella diversità di posizione dei coordinatori provinciali la cui attività è estranea al piano dell’offerta formativa e ai progetti della singola istituzione scolastica.

Nemmeno giova alla ricostruzione di parte ricorrente ed all’assunto della competenza in materia di compenso dei coordinatori provinciali per l’educazione fisica della contrattazione integrativa, il richiamato art. 4 del c.c.n.l. 2006-2009; esso individua le materie delegate alla contrattazione decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando che le norme integrative sono finalizzate ad incrementare la qualità del servizio e dell’offerta formativa scolastica, sostenendo i processi di innovazione in atto anche attraverso la valorizzazione delle professionalità coinvolte, ma non contempla affatto la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica.

Inconferente anche il richiamo al D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, convertito con L. n. 122 del 2010.

La norma prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”.

La lettera della disposizione ne rende palese l’oggetto, vale a dire le c.d. competenze accessorie previste scolastico retribuito con i fondi di istituto e strumentali, incarichi specifici ATA, attività eccedenti per la sostituzione dei colleghi, complementari, come coordinatori di classe, riconducibili all’art. 88 del c.c.n.l. del 2006, laddove alcun cenno è fatto, invece, alla materia del compenso del coordinatore provinciale per l’educazione fisica.

Inoltre, e ancor più a monte, tale disciplina è volta a favorire la modernizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazione, sicché nella parte in cui prevede che “la dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”, lungi dall’estendere le competenze della contrattazione integrativa ad altri ambiti, alla stessa rinvia solo per valorizzare gli accordi sindacali intervenuti in sede periferica, al fine della programmazione delle attività delle singole istituzioni scolastiche, nei limiti segnati dalle dotazioni finanziarie.

A tanto si aggiunga, sempre riguardo ai coordinatori provinciali di educazione fisica, che è del tutto improprio il richiamo alle dotazioni finanziarie stanziate per ciascuna istituzione scolastica, in quanto essi non fanno capo ad una singola scuola (di qui anche l’impossibilità di ricondurre al cd. POF l’attività ed i compiti che essi svolgono).

Il coordinatore provinciale, infatti, esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del provveditore agli studi e dell’amministrazione centrale per tutto ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di educazione fisica (cfr. per il tratto definitorio della figura, sul piano delle fonti primarie, si veda il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307 applicabile ratione temporis).

Ne consegue che anche per tale ragione il compenso dei coordinatori provinciali non può rinvenirsi nella dotazione finanziaria d’istituto.

4. Il secondo motivo e fondato e va accolto.

La questione, come si è anticipato, attiene al diritto per i coordinatori provinciali a percepire il compenso anche durante le ferie.

In armonia con il quadro normativo innanzi illustrato e con quanto si è già osservato la risposta non può che essere negativa.

Occorre, in via preliminare a tal riguardo rilevare che la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006 – 2009), pur in presenza di una disposizione (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307) che già prevedeva che il docente coordinatore “può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”, non ha dato rilievo alla conformazione assunta dalla prestazione lavorativa del docente quale coordinatore nel caso in cui intervenga l’esonero, anche se totale, circostanza quest’ultima che oggettivamente esclude l’attività di docenza.

L’indicazione contenuta nel comma 1 dell’art. 87 c.c.n.l. di 18 ore settimanali del personale insegnante di educazione fisica, è indicazione di 18 ore di docenza come si evince dalla lettura congiunta del citato art. 87 e dell’art. 28 (attività di insegnamento), comma 5, del medesimo c.c.n.l.

Di talché, per dare sistematicità al quadro normativo negoziale (artt. 28, comma 5, art. 87 e art. 145 del c.c.n.l. 2006 – 2009) ed effettività alla disposizione contrattuale dell’art. 87, 1 e 3 comma cit., va osservato che mentre per il docente in ruolo senza esonero, le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell’art. 87, comma 1, del c.c.n.l. 2006-2009, indicano anche l’oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività accedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell’esonero da quella propria del docente, le 18 ore indicano comunque il parametro legale al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di 6 settimanali) il compenso in questione.

Tale interpretazione è coerente con l’art. 145 del c.c.n.l. che stabilisce che il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di (…) esonero (…), è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII in cui è inserito anche l’art. 87, cit..

Quindi, allorché venga disposto l’esonero dall’attività di docenza, anche se l’esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, non può escludersi il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), come parametro legale, dal c.c.n.l..

Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l’esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assume rilievo, insomma, come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente, e l’attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso.

In tal senso, depone il rilievo che l’art. 87 del c.c.n.l. cit. non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell’esonero dalla docenza e non attribuisce rilevanza alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore.

Quindi, seppur rientra nella retribuzione, al compenso per le ore aggiuntive e le attività eccedenti (qual è quello qui in discussione) manca il carattere fisso e continuativo (art. 77, comma 3, del c.c.n.l. 2006-2009) attesa la necessità, ai fini dell’erogazione, alla luce di quanto innanzi illustrato in relazione al primo motivo, dell’effettivo svolgimento delle ore eccedenti le 18 (e nel massimo di 6 a settimana) ai fini del diritto al compenso.

Del resto va pure rimarcato che il c.c.n.l. 2006-2009, all’art. 13, stabilisce che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo gli spetta la normale retribuzione, escluse le indennità per le prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nella specie il compenso per le ore eccedenti non costituisce normale retribuzione, poiché, essendo ancorato al dato dell’eccedenza rispetto alle 18 ore di docenza oggetto della prestazione lavorativa, o in ogni caso al parametro legale delle 18 ore previsto dalla contrattazione collettiva (per il caso di esonero dall’attività di insegnamento), ha carattere accessorio, ed è connesso alla effettiva prestazione lavorativa, anche considerato che si è esclusa, mancando la delega alla contrattazione decentrata, la possibilità di compenso attraverso la modalità forfettaria.

Insomma, dal combinato disposto dell’art. 77 e 87 del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009, emerge che il compenso del quale si discorre è un trattamento, agganciato allo svolgimento della prestazione lavorativa per ore ulteriori rispetto alle diciotto previste dalla contrattazione collettiva (e con il tetto massimo di sei ore settimanali).

E’ solo con riferimento all’effettivo svolgimento di dette ore aggiuntive (rispetto alle diciotto) che va erogata la maggiorazione nel compenso ai sensi del comma 2 dell’art. 87 (maggiorazione del 10%).

Trattasi quindi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, di ore eccedenti ed ulteriori rispetto al parametro legale di cui al citato art. 87 c.c.n.l.; va quindi esclusa la corresponsione automatica del compenso per ciascun mese cui fa riferimento il citato art. 13 della contrattazione collettiva per individuare la retribuzione a corrispondersi durante le ferie, atteso che la maggiorazione è dovuta in relazione alle sole ore settimanali effettivamente svolte, ulteriori rispetto al parametro legale di cui all’art. 87 della contrattazione collettiva.

Il ricorso va “in parte qua” accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari, in ragione della prospettazione delle parti, ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda dell’attore di percepire il compenso previsto dall’art. 87, comma 3, del c.c.n.l. scuola 2006-2009 nel periodo di ferie.

5. Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, vanno liquidate anche le spese dei gradi di merito, come in dispositivo.

PQM

accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’attore di percepire nel periodo di ferie il compenso di cui all’art. 87, comma 3, del c.c.n.l. scuola del 2006-2009;

condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese dei gradi di merito che si liquidano nella stessa misura già determinata nelle rispettive sentenze di merito, nonché delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 2/3, compensato il restante terzo, spese di 2/3 liquidate in Euro 132,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472