In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo costituisce un vizio di legittimità che pregiudica il diritto di difesa dell'automobilista e non può essere sanato nella fase eventuale di opposizione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8690 depositata il 28 marzo 2023.
Nel caso di specie, un'automobilista aveva presentato un ricorso contro il verbale di contestazione del Comando della Polizia Locale per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada ma il giudice di pace e il tribunale avevano rigettato il ricorso.
L'automobilista ha quindi presentato ricorso in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, agli artt. 200 e 201 Codice della Strada e all'art. 383 reg. esec. C.d.S. In particolare sosteneva l'illegittimità dell'impugnata sentenza per non aver rilevato la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo, necessario per la legittimità del rilevamento elettronico della velocità avvenuto su strada extraurbana secondaria.
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui l'indicazione del decreto prefettizio autorizzativo è un requisito essenziale per la legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox". La sua mancanza integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa dell'automobilista, impedendo, in particolare, l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la produzione del decreto prefettizio nel giudizio di primo grado da parte dell'amministrazione pubblica non può comportare l'eliminazione del vizio di legittimità. Pertanto, la sentenza impugnata è stata ritenuta illegittima, e l'automobilista ha ottenuto l'annullamento della sanzione.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo - ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa - integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.
Cassazione civile sez. II, Ordinanza 28/03/2023, (ud. 07/03/2023, dep. 28/03/2023), n.8690
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 25/2018, il Giudice di Pace di Matera rigettava il
ricorso proposto dalla sig.ra P.S. avverso il verbale di contestazione n. (Omissis) del (Omissis) del Comando della Polizia locale di (Omissis) per la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., commessa dal conducente del veicolo targato (Omissis).
2. Decidendo sul gravame interposto dalla P.S., il Tribunale di Matera, con sentenza n. 541-2019 (pubblicata il 25 giugno 2019), respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.
3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, P.S., la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..
Il Comune di (Omissis) non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (conv. nella L. n. 168 del 2002), agli artt. 200 e 201 C.d.S. e all'art. 383 reg. esec. C.d.S., sostenendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza per non aver rilevato la mancata indicazione nel verbale di accertamento del decreto prefettizio autorizzativo, per il Comune di (Omissis), all'installazione dell'autovelox, che sarebbe stata necessaria per la legittimità del rilevamento elettronico della velocità avvenuto su strada extraurbana secondaria.
2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver il Tribunale provveduto, con la sentenza di appello, sul motivo denunciante l'accertamento del vizio di motivazione della pronuncia di primo grado, costituito dalla mancata indicazione nel verbale di accertamento del suddetto decreto prefettizio.
3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato - avuto riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la violazione dell'art. 45, comma 6, c.d., dell'art. 11, lett. a), C.d.S., del D.M. n. 282/2017, art. 345, comma 4, reg. esec. C.d.S. e dell'art. 2700 c.c., censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva rilevato - ai fini della legittimità del verbale di accertamento - il richiamo nel suo contenuto all'esistenza dell'approvazione e della perfetta esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità dell'autovelox utilizzato per il rilevamento.
4. Con il quarto mezzo, la ricorrente ha - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, unitamente al vizio di motivazione apparente, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., relativamente alla circostanza della mancata considerazione dell'omessa indicazione nel verbale di accertamento del suddetto decreto prefettizio, ritenendo, invece, sufficiente che lo stesso era stato prodotto in prosieguo di giudizio dal Comune opposto.
5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente ha - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - dedotto l'omesso esame di un ulteriore fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, congiuntamente al vizio di motivazione apparente, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento alla circostanza della mancata verifica della funzionalità dell'autovelox (diversa dal controllo sull'eseguita taratura).
6. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Sulla base dello svolgimento del giudizio è rimasto pacificamente accertato che - fin dall'originario atto di opposizione (con motivo reiterato anche in appello) - era stata contestata la legittimità dell'impugnato verbale di accertamento perché non riportava gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse nel tratto stradale (relativo ad un tipo di strada extraurbana secondaria) lungo il quale si era proceduto all'accertamento a carico della ricorrente.
Orbene, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 24124/2018 e Cass. n. 21603/2021), al cui principio (come di seguito riportato) dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, la citata indicazione costituisce requisito di legittimità del verbale di accertamento in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", poiché la sua mancanza - ove si proceda ad una contestazione differita della violazione amministrativa - integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa (impedendo, in particolare, al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. n. 241 del 1990, art. 22) e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.
Da ciò deriva che la sopravvenuta produzione nel giudizio di primo grado, da parte dell'opposta P.A., del citato decreto prefettizio - come avvenuto nella vicenda processuale in questione ed attestato dallo stesso giudice di appello nell'impugnata sentenza (v. pag. 4 all'inizio) - non può - diversamente da quanto ritenuto dal medesimo giudice materano - comportare l'eliminazione del suddetto vizio di legittimità.
Va, in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, che implica l'assorbimento di tutti gli altri, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il correlato rinvio al Tribunale di Materia in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto nei sensi prima enunciati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 7 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2023