La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu'.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitu', questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24924 del 15/09/2021
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile – e non soltanto tra due fondi – allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario, sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l’esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di “uno stato di fatto” – posto in essere dall’unico proprietario – di asservimento dell’una rispetto all’altra, e cioè l’esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all’esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell’altra successivamente separata dalla prima.