Codice Civile > Articolo 1148 - Acquisto dei frutti

Codice Civile

Vigente al

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.848 del 17/01/2020

L'art. 1148 c.c. è norma regolatrice sia dei frutti civili che dei frutti naturali, venendo in rilievo, nel primo caso un debito di valuta e, nel secondo, un debito di valore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21505 del 20/08/2019

La regola dettata dall’art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), in base alla quale la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell’acquisto, prevede un principio di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 535 c.c. (possessore di beni ereditari). Ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all’eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c.

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