Il trasferimento della residenza non puo' essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della residenza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19714 del 08/08/2017
La nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall’art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice; pertanto, nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157, comma 2, c.p.c. e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria.