Codice Penale > Articolo 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Codice Penale

Vigente al

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.30329 del 21/06/2022 (dep. 01/08/2022)

Il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 241 del 1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

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