Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.11305 del 17/02/2023 (dep. 16/03/2023)
Il delitto di favoreggiamento personale postula che il soggetto attivo non sia stato coinvolto oggettivamente né soggettivamente nella realizzazione del reato presupposto, sicché il contributo prestato attraverso la ricezione e la spedizione di parte del denaro destinato a un'illecita operazione d'importazione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale costituisce un'ipotesi di concorso nell'art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.4169 del 13/12/2022 (dep. 01/02/2023)
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato.