Codice Penale > Articolo 387 bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Codice Penale

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Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.4936 del 15/01/2025 (dep. 06/02/2025)

Il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l’esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

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