Codice Penale > Articolo 527 - Atti osceni

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Vigente al

Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)

Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui all'art. 527 c.p., comma 2, per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)

Ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527 c.p., comma 2, i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale).

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