Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.18894 del 19/04/2023 (dep. 05/05/2023)
In materia di lesioni personali, per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente, ma pur sempre necessario, che ricorra un'alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.7728 del 01/12/2023 (dep. 22/02/2024)
L'art. 583-quinquies cod. pen. — introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 69/2019 relativa alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" — costituisce reato comune sia quanto all'autore del reato che alla persona offesa, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione di nuovo conio, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall'art. 585 cod. pen. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell'I 1 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77.