Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza del 13/11/2024 (dep. 12/12/2024)
Ai sensi dell’art. 612, secondo comma, c.p., anche nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022, il delitto di minaccia è procedibile d’ufficio se realizzato con uno dei mezzi previsti dall’art. 339 c.p., inclusa l’arma. Il dissuasore elettrico o taser è qualificato come arma comune da sparo, essendo un dispositivo con il funzionamento tipico di tali armi, in grado di recare danno alla persona mediante il lancio di piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso.