Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. (1)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".
Corte Costituzionale, Sentenza n.95 del 14/04/2022
L'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000 a euro 10.000" anziché "da euro 51 a euro 309" in violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.