1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.28999 del 21/06/2022 (dep. 21/07/2022)
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l'intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. che è mero nuncius.