Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25152 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23651-2016 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO POLIZIANO 76, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MELCHIORRI, rappresentato difeso dall’avvocato DANIELE ACAMPORA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., P.G.;

– intimati –

Nonchè da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIACARDI 4/C, presso lo studio degli avvocati IODICE DIEGO/GAITO SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IODICE giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1152/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/3/2016 la Corte d’Appello di Napoli, respinto quello in via principale interposto dal sig. E.A., in parziale accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dai sigg. G.M. e P.G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Torre Annunziata 3/11/1999, ha rideterminato in aumento la somma in favore di questi ultimi dal primo dovuta a titolo di restituzione di quanto ricevuto in più rispetto all’equo canone ex L. n. 392 del 1978, giusta contratto di locazione ad uso di abitazione avente ad oggetto l’immobile sito in ***** “per il periodo *****”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la G., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo e ricorso incidentale condizionato anch’esso sulla base di unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale E. denunzia “violazione o falsa applicazione” della L. n. 431 del 1998, art. 6,art. 418 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1241 e 1243 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale G. denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1243 c.c., artt. 35 e 418 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale condizionata G. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi dei ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che il requisito – richiesto a pena di inammissibilità – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta nel caso dai ricorrenti principale ed incidentale – non osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “ricorso depositato il 27 febbraio 2008 presso il Tribunale di Torre Annunziata”, alla “sentenza n. 86/99T del 1 ottobre – 3 novembre 1999”, alle “note autorizzate depositate in cancelleria in data 7 maggio 2012”, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “domanda riconvenzionale”, a “quanto testualmente eccepito dal signor E.A. nella memoria difensiva depositata all’atto della costituzione in giudizio”, alla “pag. 3 della memoria difensiva depositata in primo grado il 27 giugno 2008”, alle “note autorizzate depositate il 7 maggio 2012”, il ricorrente in via principale; alla domanda volta a “far valere un controcredito asseritamente preteso nei confronti della conduttrice… costituito dalle spese della causa di finita locazione… vinta come precisate in un atto di precetto scaduto nonchè dal canone di locazione di dicembre 2007”, al “contratto”, ai “vaglia allegati”, il ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “postilla scritta a mano a pag. 2 dell’atto del 25/06/97”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Va ulteriormente posto in rilievo che laddove rispettivamente si dolgono del “ragionamento illogico e contraddittorio” nonchè della non condivisibilità della motivazione “nella parte in cui illogicamente esclude che per il medesimo titolo possa essere formulata un’eccezione di compensazione”, e che la “statuizione” secondo cui “non può presumersi, per il periodo in cui mancano le ricevute, che il pagamento fosse superiore a quello previsto dall’equo canone” è “innanzitutto priva di logica e cozza con le risultanze emerse dagli atti”, i ricorrenti – in via principale e in via incidentale – in realtà prospettano doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione delle emergenze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi, principale e incidentale, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, principale e incidentale, assorbito l’incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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