LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20144/2017 R.G. proposto da:
P.N., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Renato GALLETTA, presso il cui studio legale, sito in Avellino, alla via Generale Montuori, n. 2, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1043/04/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. In controversia vertente in tema di impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria per tributi relativi all’anno di imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, la regolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento che dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione in copia, come tale utilizzabile in quanto oggetto soltanto di una generica contestazione di non conformità sollevata dal contribuente, risultavano essere state notificate a mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 con le modalità previste per la notifica a soggetto relativamente irreperibile, e ritenendo che la costituzione di un fondo patrimoniale non escludesse la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, stante la natura non esecutiva dell’atto e l’onere gravante sulla parte di provare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 170 cod. civ..
2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nella versione vigente ratione temporis, artt. 139 e 140 cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione addotta in punto di regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’atto impugnato era “erronea, illogica e contraddittoria”, perchè, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, le notifiche erano state effettuate a persone diverse dal destinatario, “ossia alla sig.ra Capone Silvana e alla figlia P.M.”, senza l’invio delle raccomandate informative, in violazione, quindi, delle disposizioni censurate ed inoltre l’agente della riscossione aveva omesso di produrre in giudizio le cartelle di pagamento e le relate erano state prodotte solo in copia.
2. Il motivo, anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità dello stesso per commistione delle censure, essendo stati dedotti, cumulativamente ed in maniera inestricabile tra loro, sia una violazione di legge che un vizio motivazionale (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; Cass. Sez. U., n. 9100 del 2016 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016), è comunque inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, avendo il ricorrente del tutto trascurato di riprodurre, anche fotograficamente, il contenuto degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate per la notificazione delle cartelle di pagamento, che neppure ha allegato al ricorso nè ha in esso indicato il luogo e il momento di avvenuta produzione delle stesse nei precedenti gradi di merito, così non consentendo a questa Corte il vaglio di fondatezza della censura in relazione alla quale sussiste un accertamento in fatto, neppure contestato, dei giudici di appello che hanno dato atto della produzione in giudizio “per ciascuna cartella” notificata, “della relata di notifica in favore del contribuente, presso l’indirizzo di residenza (così come risultante dai registri anagrafici del Comune ed attestato dall’Ufficio notificatore)”, con le modalità della notifica a soggetto relativamente irreperibile, ovvero “mediante deposito presso la Casa Comunale (così come attestato dall’Ufficiale di Riscossione e vistato dal segretario comunale) e successiva spedizione dell’avviso”, in cui “Il riferimento alla cartella ed all’avviso emerge chiaramente attraverso l’indicazione del relativo numero”.
3. Il motivo è in ogni caso manifestamente infondato stante l’inapplicabilità al caso di notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 delle disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 (cfr., ex multis, Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 14146/2014; n. 19771/2013; nonchè, con specifico riferimento a raccomandata postale consegnata al portiere, Cass. n. 16949/2014 e n. 12083 del 2016; v., da ultimo, Corte cost. n. 175 del 23/07/2018), escludendo espressamente del citato art. 26, il comma 1 la necessità dell’invio della raccomandata informativa in ipotesi di consegna della raccomandata postale a persona di famiglia, come il ricorrente sostiene essere avvenuto nel caso di specie.
4. Quanto alla questione della produzione delle cartelle di pagamento, anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità del motivo per novità della questione dedotta, se ne deve rilevare l’infondatezza alla stregua dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui “Il riferimento alla cartella ed all’avviso emerge chiaramente attraverso l’indicazione del relativo numero”, che rende, quindi, del tutto superflua la produzione di quegli atti (v. al riguardo Cass., Sez. 6 – 3, ord. n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione c/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”).
5. Quanto, poi, alla censura formulata dal ricorrente anche con riferimento alla produzione “in copia e senza asseverazione di conformità” delle relate di notifica delle cartelle di pagamento (ricorso, pag. 12), la stessa è inammissibile per difetto di autosufficienza sulla sussistenza del requisito di specificità del disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dall’agente della riscossione (da ultimo, Cass. 4053 del 2018, secondo cui “Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”. V. anche Cass. n. 1974 del 2018, che richiama Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167,169 e 170 cod. civ. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di iscrizione ipotecaria su beni ricompresi in un fondo patrimoniale.
7. Pur prescindendo, anche in questo caso, dal rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per commistione delle censure, lo stesso è comunque infondato in quanto l’affermazione dei giudici di appello censurata dal ricorrente è rispettosa del principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide, in base al quale “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01). Onere nella specie pacificamente rimasto inadempiuto, come affermato dalla CTR e non contestato dal ricorrente.
8. In sintesi, dal complesso delle argomentazioni svolte, discende il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese processuale in assenza di difese svolte dall’intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
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