LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13872-2017 proposto da:
EUROPA CARRI A RL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO, ANTONINO RECCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1692/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Europa Carri s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IVA per l’anno 2002.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la società assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe illegittimamente esteso l’efficacia probatoria privilegiata di cui gode il processo verbale di constatazione anche al merito delle dichiarazioni di un terzo ivi trascritte dai militari, trascurando conseguentemente gli elementi contrari addotti dalla contribuente e fondando l’onere probatorio dell’Agenzia sull’unico dato dell’inserimento delle dichiarazioni di un terzo nel p.v.c.;
che, col secondo, la ricorrente invoca la violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto soddisfatto l’onere probatorio dell’Ufficio, sulla scorta delle dichiarazioni di un terzo, dotate di mera efficacia indiziaria, ben inferiore rispetto a quella richiesta per il soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 2697 e 2700 c.c., al fine di invertire l’onere della prova;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che entrambi i motivi – scrutinabili congiuntamente, perchè dotati di connessione logica – sono infondati;
che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Sez. 5, n. 28060 del 24/11/2017);
che, nella specie, al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rilasciate dal rag. Cantone e riportate nel p.v.c. avrebbe dovuto attribuirsi fede non privilegiata, ed in questo senso la motivazione della sentenza di appello va adeguatamente modificata;
che, tuttavia, la suddetta decisione appare corretta allorquando valorizza la dichiarazione del Cantone, considerata l’assenza di elementi contrari (non dedotti dalla Europa Carri) ed il fatto che la stessa società odierna ricorrente non abbia censurato il contenuto delle affermazioni del teste;
che, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Sez. 65, n. 16262 del 28/06/2017);
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018