Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27465 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M.F., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato VESPAZIANI EMANUELE, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ***** in persona del suo Direttore Generale Dott.ssa G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARENA NATALE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

che:

il Dott. G.D., creditore nei confronti dello I.A.C.P. di *****, in virtù di una sentenza emessa dal Tribunale di quella città il 16 giugno 1989, della somma di Lire 4.501.905.644 a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa di un terreno, convenne in giudizio l’istituto con citazione del 16 febbraio 1994. Chiese condannarsi il convenuto agli interessi legali, agli interessi anatocistici e al risarcimento del maggior danno per il ritardo nel pagamento della predetta somma;

l’I.A.C.P. resistette in giudizio e il 30 agosto 1994 versò all’attore l’importo del capitale dovuto;

il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda, condannò il convenuto al pagamento di Lire 1.018.747.415 per interessi legali sino alla data del predetto adempimento, nonchè degli interessi anatocistici dalla domanda alla pubblicazione della sentenza e della ulteriore somma di Lire 150.312.062, “in moneta attuale”, a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo;

l’I.A.C.P. propose appello. Il G. resistette e propose appello incidentale. La Corte di Messina, preso atto che non era in discussione la condanna agli interessi legali, in parziale accoglimento dell’appello principale, escluse la sola condanna dell’Istituto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, cit., in quanto non era configurabile il dedotto ritardo colpevole, se non dal marzo 1994 e non era stata raggiunta la prova del danno; respinse inoltre l’appello incidentale;

la Corte motivò l’esclusione della mora debendi con la considerazione che sino al marzo 1994 l’Istituto debitore si era tempestivamente attivato per procurarsi i mezzi finanziari per far fronte al proprio debito;

quanto alla mancanza di prova del danno, osservò che l’attore, che in un primo momento aveva fatto leva sugli oneri finanziari sopportati per far fronte a propri debiti verso terzi, nel corso del giudizio di primo grado aveva poi sostenuto di non aver potuto effettuare investimenti mobiliari particolarmente remunerativi e la sua domanda era stata poi accolta dal Tribunale per tale ragione. Sennonchè i documenti e i conteggi da lui prodotti provenivano da tecnici di sua fiducia. Trattandosi di documenti contestati da controparte, non erano attendibili; gli investimenti mobiliari in questione, inoltre, consistevano in operazioni dall’esito aleatorio e difficilmente pronosticabile; verosimilmente, infine, una somma così ingente sarebbe stata in parte destinata ai consumi e in parte a investimenti immobiliari che, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, non si sarebbero rivelati produttivi. In definitiva, mancando la prova di un danno non coperto dal tasso legale degli interessi, in quel periodo pari al 10% annuo, “la cui sussistenza non potrebbe essere desunta nemmeno con il ricorso a presunzioni, tale danno, anche se riferito al periodo 28/5/92-31/8/94, non poteva essergli liquidato, neppure con valutazione equitativa…”;

G. proponeva ricorso per cassazione e I.A.C.P. resisteva con controricorso;

questa Corte con sentenza n. 11793 del 27 maggio 2011 accoglieva il ricorso nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la mora debendi di IACP, negando la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali, derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, da dimostrare con presunzioni e da liquidare in via equitativa; cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione;

con citazione in riassunzione del 3 luglio 2012 gli eredi di G.D. chiedevano il riconoscimento del maggior danno, precisando la data di decorrenza degli interessi con applicazione dell’anatocismo. Resisteva IACP eccependo il difetto di legittimazione attiva di T.E., rappresentata dal figlio G.G., per rinunzia all’eredità e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poichè, nel periodo di riferimento, i BOT non avevano superato il tasso legale di interessi;

con sentenza del 1 settembre 2015 la Corte d’Appello di Messina dichiarava il difetto di legittimazione attiva di T.E., rigettava l’appello principale di IACP ed in parziale accoglimento di quello incidentale degli altri eredi di G. ( G.G. e M.F.), determinava la decorrenza degli interessi anatocistici dovuti a G.D. a far data dal 16 febbraio 1994, condannando IACP al risarcimento del maggior danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione relativa al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima, nella misura pari alla differenza (ove esistente), tra il rendimento netto dei titoli di Stato e il tasso legale di interesse nel periodo dal 22 maggio 1992 al 31 agosto 1994, compensando per metà delle spese di lite ponendo la restante parte a carico di IACP;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione G.M.F. e G.G., quali eredi di G.D. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di *****. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo deducono la nullità della sentenza, per contrasto tra le parti del dispositivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il Tribunale di Messina aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del maggior danno proposta da G., con condanna di IACP al pagamento dell’importo di Euro 150 milioni circa, in moneta attuale. In appello la domanda era stata rigettata, ma la Corte di legittimità aveva cassato tale parte della decisione della Corte territoriale la quale, però, in sede di rinvio aveva accordato nuovamente il risarcimento del maggior danno, ma in misura astratta, ritenendolo “pari alla differenza (ove sia accertata) tra il rendimento netto dei titoli di Stato e il tasso legale degli interessi”. Si tratta di una misura inferiore a quella originariamente liquidata dal Tribunale di Messina;

con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. La decisione della Corte territoriale è nulla anche perchè, rispetto al Tribunale, la misura del risarcimento del danno non è individuata in maniera specifica, consistendo in una mera condanna generica. Al contrario a causa del rigetto dell’appello di IACP la Corte avrebbe dovuto necessariamente confermare la decisione del Tribunale, così come richiesto da G. con l’appello incidentale. Si tratta di un vizio di ultra o extra petizione;

con il terzo motivo lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e perplessa, nonchè per violazione dell’art. 384 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo costituito dallo specifico maggior danno subito da G., ciò con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. In particolare, la decisione della Corte territoriale appare contraddittoria poichè da un lato riconosce che G., ove avesse tempestivamente ricevuto le somme, le avrebbe in parte investite, così come aveva fatto in passato, ma dall’altro rileva che il risarcimento del maggior danno, nella sostanza, non ricorre, perchè il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato non supera quello degli interessi legali pari al 10%. In secondo luogo, la motivazione è solo apparente nella parte in cui non spiega per quale motivo il maggior danno dovrebbe consistere nella semplice differenza tra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e quello degli interessi legali. In terzo luogo, la Corte territoriale sembra fare riferimento al criterio minimale presuntivo delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008; ma tale presunzione non tiene conto che G. aveva dimostrato di avere in modo più redditizio somme anche di minore l’importo. In quarto luogo, la Corte d’Appello non avrebbe ottemperato a quanto indicato dalla Corte di legittimità e cioè non avrebbe personalizzato il danno da ritardo documentalmente provato, tenendo conto di un investimento mobiliare con rendimento superiore a quello del tasso legale, con ciò violando l’art. 384 c.p.c.. In definitiva, il giudice di rinvio avrebbe dovuto prendere le mosse dal contenuto della sentenza del Tribunale di Messina, considerare gli investimenti documentalmente eseguiti da G., che consentivano di ottenere un rendimento maggiore rispetto al tasso degli interessi legali, e conseguentemente determinare il maggior danno in tale misura;

con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2 e art. 1283 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 costituisce un parametro presuntivo circa la misura del danno da svalutazione, pari alla differenza tra il rendimento netto dei titoli di Stato e il tasso degli interessi legali, ma non impedisce al creditore di allegare e provare un danno maggiore da perdita di chance di proficuo impiego della somma;

appare preliminare l’esame del terzo motivo con cui i ricorrenti, con una pluralità di censure, individuano il nucleo centrale delle criticità della decisione impugnata. Il motivo è fondato ricorrendo una effettiva contraddizione tra il riconoscimento di forme di investimento aleatorie e consistenti, valutate dalla Corte di legittimità e l’attribuzione del maggior danno minimale stabilito dalle Sezioni Unite. L’argomentazione della Corte territoriale è del tutto inadeguata perchè non spiega per quale motivo il maggior danno dovrebbe consistere nella semplice differenza tra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e quello degli interessi legali;

il Tribunale di Messina aveva ritenuto dimostrato un danno derivato dalla mancata immediata percezione di una somma così rilevante e ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali, non avendo l’attore potuto investire in titoli di borsa somme maggiori, perchè costretto a disinvestire altre somme. Rispetto a un pregiudizio complessivo di circa 430 milioni di Lire ricavato dalle tavole sinottiche depositate dall’attore, che dimostravano documentalmente il mancato guadagno, applicava una prima decurtazione del 30%, ipotizzando che l’attore avrebbe operato investimenti meno aleatori ove avesse avuto a disposizione le somme sin dall’inizio, ed una ulteriore decurtazione del 50%, individuando un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. nel comportamento dell’attore, il quale aveva mancato di porre in esecuzione da precedente sentenza del Tribunale relativa alla sorte capitale. In appello, invece, la Corte aveva ritenuto non idonea la documentazione relativa a tale forma specifica di maggior danno. Questa Corte aveva accolto il secondo motivo e parte del terzo, rilevando con “il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1234 c.c., comma 2, artt. 1226 e 2729 c.c., nonchè difetto di motivazione. Sì lamenta che la Corte d’Appello abbia affermato che la prova del maggior danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria “non potrebbe essere desunta nemmeno con il ricorso a presunzioni” e che il medesimo danno non poteva essere liquidato “neppure con valutazione equitativa (come invece ha fatto il Tribunale) come pacifico in giurisprudenza”. Il motivo è manifestamente fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, non prevedendo la legge alcuna limitazione nè alla prova per presunzioni, nè alla liquidazione equitativa del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 112,116 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2729 c.c., si censura la negazione della sussistenza della prova del maggior danno. La censura va accolta. Sono fondate le critiche sopra sintetizzate sub a) e b). La Corte d’Appello, nell’omettere di prendere in considerazione la documentazione bancaria prodotta dal G. a dimostrazione dei risultati particolarmente positivi di un suo pregresso investimento mobiliare, nonchè i conteggi elaborati sulla base di quella documentazione dal suo consulente, ha fatto confusione tra l’una e gli altri, finendo col negare il valore probatorio della prima”;

la Corte di Cassazione ha chiesto al giudice del rinvio di operare una valutazione analoga a quella di primo grado e cioè del tutto sganciata dal tasso di interesse legale o dai buoni del Tesoro, ma riferita all’eventuale prova concreta di un pregiudizio documentalmente attestato dagli atti già esaminati dal giudice di primo grado. Al contrario, la Corte d’Appello in sede di rinvio ha utilizzato come unico parametro per determinare il maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c. il criterio minimale presuntivo stabilito dalle Sezioni Unite del 2008. Ha aggiunto che la Corte di legittimità ha fatto presente che era possibile fare ricorso alle presunzioni ed alla liquidazione equitativa di un danno derivante dal ritardato pagamento di somme così consistenti, distinguendo tra le somme da destinare a spese indifferibili e quelle investite, così come era già avvenuto in passato. Ma tale presupposto viene superato (secondo la ricostruzione della Corte territoriale di Messina) dalla circostanza che erano già stati riconosciuti gli interessi con la capitalizzazione nella misura legale, pertanto la percentuale di rendimento dei titoli di Stato non era superiore alla misura degli interessi legali (10%). Sulla base di tali premesse il danno è stato erroneamente limitato all’ipotesi di superamento del rendimento netto dei titoli di Stato rispetto al tasso legale;

pertanto, anche il terzo e quarto profilo dedotti dai ricorrenti sono fondati. Le doglianze riguardano il riferimento (ritenuto) obbligato al criterio minimale presuntivo individuato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008, senza tenere conto che G. aveva dimostrato di avere diversamente ed in modo più redditizio investito in passato somme anche di minore l’importo. Nello stesso modo ricorre la violazione dell’art. 384 c.p.c. perchè il giudice di rinvio avrebbe dovuto utilizzare i parametri enucleati del Tribunale, giacchè la Corte di legittimità aveva già ritenuto quelle prove idonee a dimostrare un maggior danno specifico. Il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008, infatti, costituisce un parametro presuntivo e non obbligatorio, che non impedisce al creditore di allegare e provare un danno maggiore da perdita di chance di proficuo impiego della somma (valutazioni che dovranno essere compiute dal giudice del rinvio). Come riconosciuto anche nel controricorso, il criterio presuntivo in oggetto è superabile quando il creditore alleghi un danno da svalutazione ancora maggiore, offrendo la rigorosa prova del danno effettivamente subito. Questo tema non è trattato in alcun modo dalla Corte territoriale, sebbene la Corte di legittimità abbia precisato che le prove fornite in primo grado erano idonee a dimostrare un danno ulteriore rispetto a quello presunto (pari al rendimento dei titoli di Stato);

l’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, ed in quella sede la Corte territoriale, sulla base di una nuova valutazione dell’intero materiale istruttorio, prenderà in considerazione, altresì, la documentazione bancaria, cui attribuire (come già rilevato da questa Corte) valore probatorio, in quanto proveniente da terzi (la banca) ed attestante gli esiti di un investimento mobiliare, con un rendimento superiore, al tasso legale degli interessi, effettivamente eseguito dal creditore, per valutare se poteva ritenersi plausibile che il medesimo creditore avrebbe investito alla stessa maniera almeno parte della somma dovutagli dallo I.A.C.P.. Sotto tale profilo valuterà se è stata fornita la prova rigorosa di tale danno, anche quale perdita di chance di proficuo impiego delle somme ricevute in ritardo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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