LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1859/2014 proposto da:
G.S. di P.S. & CO s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati POBITZER HANSJORG, ALEXANDER GASSER;
– ricorrente –
contro
PR.EL. ved. L. in persona del tutore legale, sig.ra L.K., e PR.NO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHRISTOPH SENONER;
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 114/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 06/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI, con delega orale dell’Avvocato MAZZEO LUCA HEROS difensore dei Signori PR., che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 la ricorrente, la società G.S. di P.S. & Co SaS, proponeva azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., nei confronti di Pr.El. e Pr.No., proprietari dell’immobile confinante (abitazione con giardino); asserendo che parte dell’abitazione (le scale d’accesso, una terrazza, una toilette e i locali sottostanti la terrazza) era stata costruita sul suo fondo, chiedeva che i convenuti fossero condannati al ripristino dei luoghi. I convenuti, costituendosi, domandavano di rigettare la domanda, anche perchè la proprietà rivendicata era stata da loro acquistata per usucapione, essendo tale parte dell’abitazione stata costruita nel 1965. La società attrice replicava che aveva acquistato l’immobile, nel *****, in buona fede ai sensi del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, comma 3 (c.d. legge tavolare).
Il Tribunale di Bolzano ha accolto la domanda della società G.S.: il Tribunale ha ritenuto che spettava ai Pr. dimostrare la mala fede della società G.S., ossia dei soci accomandatari P.S. e B.R., e che la mala fede non era stata provata.
2. La Corte d’appello di Trento – con sentenza 6 luglio 2013, n. 114 – ha invece affermato che la società G.S. al momento dell’acquisto della proprietà era in mala fede e che pertanto i Pr., tenuto anche conto del possesso dei loro danti causa, avevano acquistato per usucapione la comproprietà delle quote immobiliari oggetto della causa.
3. Avverso la sentenza la società G.S. ricorre per cassazione.
Pr.El. e Pr.No. resistono con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.
a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, comma 3, artt. 1158,2697,2727e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., comma 2, violazione dei principi della vicinanza della prova, erronea valutazione delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., ex n. 5.
Il complesso motivo – ove non tutte le violazioni denunciate in rubrica vengono poi argomentate nel successivo sviluppo del motivo – non può essere accolto. Esso si sostanzia in una critica degli argomenti che hanno portato la Corte d’appello a ritenere, a differenza del Tribunale, la mala fede della società attrice, in quanto le due socie accomandatarie ( P.S. e sua madre B.R.) erano a conoscenza della sussistenza degli elementi di fatto dell’usucapione o erano in grado di conoscerli facendo uso dell’ordinaria diligenza (circa l’onere, nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costituiva, per chi sostiene di aver acquistato il bene per usucapionei “di provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell’ordinaria diligenza”, cfr. da ultimo Cass. 29089/2017). A tale conclusione il giudice di secondo grado perviene sulla base dell’analitico esame di molteplici elementi di prova (dichiarazioni di testimoni e dell’accomandataria B., documenti anche fotografici) analiticamente descritti in motivazione, esame che non può essere oggetto del sindacato di questa Corte di legittimità.
b) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte d’appello avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè ha utilizzato le dichiarazioni rese dall’accomandataria B. quando le controparti avevano formulato capitoli di prova aventi ad oggetto la conoscenza degli elementi di fatto dell’usucapione unicamente da parte di P.S. e di S.A., figlia e marito della B..
Il motivo non può essere accolto. In base al principio di acquisizione delle prove, tutti gli elementi conoscitivi, indipendentemente dalla parte che ne chiede l’assunzione o comunque ne determina l’ingresso nel processo, possono essere posti dal giudice alla base del convincimento del giudice. Di certo poi la conoscenza della B., socia accomandataria della società ricorrente, non può essere considerato fatto non allegato al giudizio, avendo sin dal primo grado i Pr. eccepito la mala fede dell’acquirente società ed essendo l'(insufficiente) prova di tale fatto stata posta a fondamento della sentenza del Tribunale di Bolzano.
c) Il terzo motivo fa valere violazione dell’art. 948 c.c.: il rilievo da parte della Corte d’appello della circostanza che S.A., conferendo nel *****alla società G.S. la proprietà dell’immobile, si sia riservato il diritto di usufrutto sarebbe rilievo alquanto “sibillino” di cui “non si riesce a individuare la concreta portata”.
Il motivo è inammissibile. Esso si appunta su quello che è un mero obiter dictum della pronuncia impugnata: la Corte d’appello si è limitata ad osservare che S.A. ha conferito alla società la sola nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto del bene, osservazione che è del tutto estranea alla ratio decidendi della pronuncia.
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
2. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il conferimento della proprietà dell’immobile alla società G.S. non ha interrotto il decorso dell’usucapione e del fatto che il conferimento d’azienda non costituisce passaggio di proprietà rilevante per la fede tavolare.
3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018