Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13901 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20916-2017 proposto da:

STABILIMENTO BALNEARE P.B. E M. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.M., nonchè

P.L., P.F.P., nella qualità di soci accomandanti della predetta società, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato D’AMBROSIO PAOLO;

– ricorrenti –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TRAISCI NICOLA;

– controricorrente –

contro

P.D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO IN FATTO

– che è Stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 2 febbraio 2017, di rigetto dell’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Foggia in data 12 febbraio 2014, la quale a sua volta aveva disatteso la domanda di convalida dell’offerta reale della somma di Euro 6.700,00, dagli odierni ricorrenti compiuta a titolo di liquidazione della quota sociale, asseritamente spettante al socio accomandatario escluso;

– che si difende con controricorso l’intimato.

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) omesso esame ed omessa pronuncia del giudice di appello, in violazione dell’art. 158 c.p.c., avendo gli appellanti eccepito in quella sede la nullità della sentenza di primo grado, emessa da un giudice onorario monocratico, pur trattandosi di materia societaria;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 61,112,166,167 e 177 c.p.c., art. 183 c.p.c., commi 7 e 8 e art. 191 c.p.c., avendo il giudice di appello ritenuto rientrare nei poteri del giudice di primo grado il disporre d’ufficio di una consulenza tecnica finalizzata alla quantificazione del valore della quota sociale del socio escluso, sebbene quest’ultimo nel corso del primo grado (in cui si era costituito oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c.) non avesse spiegato domanda riconvenzionale in tal senso, limitandosi ad opporsi alla offerta reale formulata dagli odierni ricorrenti, mentre l’acquiescenza prestata dal creditore alla consulenza di parte nel corso del giudizio di impugnazione della delibera di esclusione costituiva tacita condivisione della medesima;

3) violazione dell’art. 2289 c.c., comma 2, avendo il giudice d’appello respinto il motivo di gravame relativo l’erroneità dei parametri utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio per la valutazione dello stato patrimoniale della società, ai fini della commisurazione della quota sociale da liquidare;

– che il primo motivo è inammissibile;

– che, invero, esso viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., non riportando il motivo di appello che sarebbe stato trascurato, laddove la sentenza impugnata menziona un primo ed un secondo motivo, prendendo poi in esame gradatamente entrambi: noto essendo che (e multis, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405) “(a)nche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammisibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali”;

– che, in forza del principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto far valere il preteso vizio di costituzione del giudice mediante specifico motivo di appello, nei limiti e nei termini previsti dalla disciplina dell’appello stesso, posto che “alla nullità causata dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano l’art. 158 c.p.c. e art. 161 c.p.c., comma 1; pertanto, la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata dal giudice monocratico anzichè da quello collegiale, deve essere dedotta come specifico motivo di appello nell’atto di impugnazione” (Cass. n. 17210/2004);

– che il secondo motivo è manifestamente infondato;

– che in nessuna violazione di legge è incorsa la corte del merito riconoscendo il potere del giudice di primo grado di disporre una c.t.u., ai fini della valutazione della quota spettante al socio escluso e, pertanto, ai fini dell’accertamento della legittimità dei motivi del rifiuto, opposto dal creditore Patano all’offerta avanzata dagli odierni ricorrenti;

– che, per il principio generale di cui all’art. 1208 c.c., comma 1, n. 3, affinchè l’offerta sia valida è necessario “che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frulli o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario”;

– che, al riguardo, mentre è stato ritenuto che l’accettazione del deposito ha efficacia liberatoria – senza che più rilevi, ai fini della validità del deposito e dell’efficacia liberatoria della sua accettazione, la mancanza del requisito dell’offerta di cui all’art. 1208 c.c., comma 1, n. 3, avendo quell’accettazione natura negoziale di modalità deliberazione del debitore alternativa rispetto alla “convalida”, onde è unicamente subordinata a requisiti di validità e di capacità dell’accettante, tipici degli atti negoziali, secondo l’espressa previsione dell’art. 1210 c.c. (Cass. 19 luglio 2018, n. 19261) – invece nel diverso caso, come quello all’esame, in cui faccia difetto tale accettazione, torna ad essere rilevante il requisito di cui alla norma predetta;

– che, invero, questa Corte ha più volte affermato il principio per il quale, mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione è tenuto a far seguire l’offerta dal deposito, secondo la disciplina dell’art. 1208 c.c. e ss., nonchè da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 c.c. (Cass. 29 aprile 2015, n. 8711; Cass. 18 settembre 2008, n. 23844; nonchè Cass. n. 25775/13, sin da Cass. n. 7555/96): ciò, tuttavia, non significa che per la liberazione del debitore siano sufficienti l’offerta ed il deposito eseguiti nel rispetto delle relative formalità, ma che è necessario, a tal fine, ad essi segua o l’accettazione dell’offerta e del deposito da parte del creditore, o la sentenza di convalida, alla quale soltanto consegue la liberazione coattiva del debitore;

– che, in sostanza, il procedimento di convalida dell’offerta reale, o dell’offerta per intimazione e del successivo deposito, libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito sia accettato dal creditore o sia dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 1210 c.c., comma 2, non essendo sufficiente per la liberazione coattiva del debitore che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell’offerta e del deposito contenuta nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione, se non seguite dal giudizio di convalida conclusosi positivamente (Cass. n. 302/2015, Cass. n. 8711/2015);

– che è stato anche affermato il principio secondo cui “mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese, tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (così Cass. n. 8711/2015);

– che, pertanto, in difetto di accettazione del deposito dell’offerta reale di cui all’art. 1210 c.c., comma 2, resta sub iudice la valutazione circa la congruità della prestazione, e la somma di denaro, oggetto dell’offerta, rimane pienamente valutabile dal giudice sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento;

– che è corretta la conseguente affermazione della corte d’appello, secondo cui l’opposizione alla convalida dell’offerta reale fu basata sull’allegazione della non congruità della somma attribuita al socio a titolo di liquidazione della quota, e che ciò non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, restando a carico dei ricorrenti la prova dell’adeguatezza del quantum proposto;

– che, dunque, l’espletamento della c.t.u. – a fronte della contestazione degli esiti della consulenza di parte depositata dalla società – è conforme al principio secondo cui tale mezzo di ausilio è “volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mero di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti” (Cass. n. 21487/2017);

– che non può dirsi fondato neppure il rilievo secondo cui l’acquiescenza prestata dal creditore alla consulenza di parte nel corso di un separato giudizio avente oggetto del tutto diverso (ossia l’esclusione del socio ex art. 2289 c.c.), abbia qualsiasi valenza di adesione tacita ai relativi risultati;

– che il terzo motivo è palesemente inammissibile, perchè con esso i ricorrenti, sebbene formalmente si dolgano di una violazione di legge, mirano ad ottenere un nuovo ed inammissibile riesame del merito;

– che, infatti, tale motivo di ricorso, erroneamente ricondotto nell’ambito del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2289 c.c., si risolve, invece, in una censura circa le modalità con cui il giudice di merito ha valutato i parametri tecnici utilizzati e gli elementi di prova risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio (ne è riprova, fra il resto, il richiamo del motivo alla “nota crisi del mercato immobiliare”);

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di Euro 3.000, oltre ad Euro 100 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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