Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14418 del 27/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23316-2014 proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2013 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 05/02/2013 R.G.N. 39/2012;

avverso l’ordinanza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/03/2014 R.G.N. 1749/2013.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 55 depositata il 5.2.13 il Tribunale di Belluno ha respinto l’opposizione di D.C.R. all’ordinanza ingiunzione n. *****, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di ***** per le seguenti violazioni: della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19,comma 3, per non aver comunicato al Centro per l’impiego l’assunzione della dipendente D.B.J. dal *****; del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1, per non avere fatto firmare e non aver consegnato alla predetta copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152 del 1997; della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come modificato dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 36 bis, comma 7, per aver impiegato la D.B. nelle giornate ***** senza regolare assunzione;

2. il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrati gli illeciti amministrativi in base alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla D.B. sulla data di inizio dell’attività lavorativa, data confermata da C.G., figlio della opponente, ai medesimi ispettori; ha valutato come priva di efficacia probatoria la deposizione testimoniale della lavoratrice sia per il tempo trascorso e sia per l’assenza di giustificazioni a fondamento dell’errore addotto riguardo a quanto dichiarato agli ispettori;

3. la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza depositata il 28.3.14, ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l’appello proposto da D.C.R.;

4. avverso la sentenza di primo grado la sig.ra D.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso la sig.ra D.C. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la sentenza di primo grado, così come l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, attribuito efficacia probatoria piena alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva, senza tener conto della deposizione testimoniale della stessa;

6. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19, comma 3, per non avere la sentenza di primo grado, così come l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, considerato come le disposizioni suddette non prevedessero alcun obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego per rapporti di lavoro accessorio;

7. col terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1, per non avere i giudici di merito considerato l’assenza di obblighi di formalizzazione contrattuale per il lavoro occasionale di tipo accessorio;

8. il ricorso è inammissibile;

9. in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348-ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (Cass., S.U. n. 11850 del 2018; Cass. n. 25115 del 2015);

10. nel caso di specie, dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 4) risulta che l’ordinanza pronunciata il 18.3.2014 dalla Corte d’appello di Venezia, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è stata comunicata a mezzo PEC al procuratore della parte odierna ricorrente in data 28.3.2014 (per errore materiale nel ricorso si fa riferimento all’anno 2013);

11. il ricorso per cassazione, avviato alla notificazione il *****, è tardivo rispetto al termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza pronunciata in sede di appello;

12. l’inammissibilità del ricorso per tardività induce, in base al principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass., S.U., n. 9936 del 2014), a non affrontare la questione di nullità della notifica, nel caso di specie eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass., S.U., n. 608 del 2015);

13. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno è rimasta intimata;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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