Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14599 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18166 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:

P.O. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Duilio Balocco (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

D.R.U.A. (C.F.: non indicato);

B.U. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 620/2016, pubblicata in data 4 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 dicembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

P.O. ha agito in giudizio nei confronti di Alleanza Toro S.p.A., quale Impresa Designata per la liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (oggi divenuta Generali Italia S.p.A.), di D.R.U.A. e di B.U., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 18 dicembre 2001.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari.

La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si chiede “annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ex art. 360 c.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2054,2727,2729 c.c.; all’art. 140 c.d.s.; all’art. 141 cds”.

Con il secondo motivo si chiede “annullamento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti art. 360 c.p.c., n. 5”.

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

E’ opportuno ribadire, in diritto, che, in tema di sinistri stradali, costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01).

La decisione impugnata risulta fondata su insindacabili accertamenti di fatto relativi alla dinamica del sinistro, cui i giudici del merito sono pervenuti all’esito dell’esame di tutti i fatti storici rilevanti emergenti dall’istruttoria ed è sostenuta da motivazione adeguata, in quanto non apparente e priva di insanabili contraddizioni logiche, come tale non censurabile in sede di legittimità.

La corte territoriale ha infatti precisato che gli elementi di prova acquisiti consentivano di affermare l’esclusiva responsabilità del P. nella causazione del sinistro, in quanto da essi emergeva che questi aveva tenuto una condotta di guida scorretta ed imprudente, affrontando una curva a velocità sostenuta e senza mantenersi sul margine destro della carreggiata, così finendo per urtare lo spigolo sinistro del pianale della trattrice con rimorchio condotta dal D.R.U., il quale procedeva invece a velocità moderata e mantenendo strettamente la propria destra (con una condotta di guida, quindi, del tutto corretta e prudente).

Il ricorso, di conseguenza, risulta manifestamente infondato sia laddove con esso si sostiene la violazione, da parte dei giudici di merito, delle disposizioni di cui agli artt. 140 e 141 c.d.s., nonchè delle disposizioni codicistiche in tema di accertamento della responsabilità nei sinistri stradali e di valutazione delle prove, sia laddove si denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Esso finisce – per altro verso – per risolversi, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente effettuati dai giudici di merito sulla base dell’esame dei fatti storici principali e sostenuti da adeguata motivazione, nonchè nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità (cfr. in proposito, in motivazione: Cass., Sez. U, Sentenza n. 20412 del 12/10/2015, Rv. 636914 – 01, per quanto attiene alle censure relative al giudizio di fatto, nonchè Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01, per quanto attiene alle censure relative alla valutazione delle prove) 3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (l’attestazione avrà concreto rilievo, in particolare, per l’ipotesi in cui fosse revocata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto, per l’eventualità di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ferma allo stato la non debenza, stante l’ammissione al patrocinio tuttora non constando il suo venir meno.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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