LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28555-2017 proposto da:
P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA MARIA LOSCIALE;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, S.A., G.S., G.O., C.F., ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZI0, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– intimati –
Nonchè da:
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA MARIA LOSCIALE;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, S.A., G.S., G.O., C.F.;
– intimati –
Nonchè da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO MOLLAME;
– ricorrente incidentale –
contro
P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA MARIA LOSCIALE;
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
S.A., G.S., G.O., C.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1854/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali UNIPOL e ALLIANZ;
udito l’Avvocato FERABECOLI GABRIELE per delega;
udito l’Avvocato CLEMENTE MICHELE;
udito l’Avvocato BALDI FRANCESCO;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso notificato il 10 dicembre 2017 P.B. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna resa il 11 agosto 2017 emessa in relazione alle pretese risarcitorie relative a danni personali e patrimoniali conseguenti a un doppio investimento subito in data ***** a causa di due veicoli che l’hanno colpita di notte sulla pubblica via, dopo che era uscita indenne dall’abitacolo della sua vettura andata fuori strada, mentre stazionava dietro a una vettura che si era fermata sul ciglio della strada per soccorrerla.
2. L’impugnazione concerne i punti in cui la pronuncia i) ha confermato la ripartizione della responsabilità tra la ricorrente e i due veicoli che l’hanno investita (20% e 80%); ii) ha liquidato il danno patrimoniale in favore dell’attrice per perduto reddito sulla base di una percentuale di perdita dell’accertata capacità lavorativa, pari al 65%, tenendo conto dei coefficienti dei cui al RD 1403/1922, in tesi senza apportare alcun correttivo sia ai coefficienti non più attuali relativi alla mortalità media che al tasso di rendimento, iii) ha provveduto a una nuova liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi vigenti al 2014, senza attualizzarle; iii) ha sommato le somme liquidate in base alla percentuale di risarcimento dovuta alla ricorrente, portando a deconto gli acconti ricevuti dalle compagnie assicuratrici senza riconoscere gli interessi moratori, dopo averle devalutate alla data del sinistro, e senza applicare alla somma residua la rivalutazione monetaria riconoscendo sulle somme di anno in anno rivalutate sino alla data della sentenza, gli interessi compensativi; iv) ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma come sopra calcolata dalla data pubblicazione della sentenza al saldo; v) riconosciuto le spese del grado nella misura dell’80%, compensandole per la restante parte.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi, concernenti i) la denuncia di non corretta modalità della liquidazione del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, senza alcuna considerazione della perdita totale del posto di lavoro, in violazione del diritto di ottenere pieno ristoro; ii) la denuncia di mancata rivalutazione delle tabelle di Milano di liquidazione del danno alla persona all’epoca della decisione; iii) la denuncia di mancata considerazione degli interessi moratori dovuti in relazione agli acconti ricevuti, il tutto al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo del risarcimento.
4. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi nei termini indicati in epigrafe. La compagnia assicuratrice Allianz del primo veicolo investitore ha svolto ricorso incidentale per quanto riguarda i) il danno patrimoniale liquidato sulla base di criteri presuntivi in relazione a una perdita di capacità reddituale non provata, e comunque in spregio del disposto della L. n. 39 del 1977, art. 4 oggi trasfuso nell’art. 137 CdA; ii) il mancato conteggio di tutti gli acconti versati (cinque e non tre), per i quali è stata svolta domanda di revocazione della sentenza con atto notificato il 16.10.2017. La compagnia assicuratrice UNIPOL del secondo veicolo investitore condotto dal secondo veicolo investitore condotto da G.A. ha impugnato in via incidentale la sentenza nella parte in cui i) non è stata considerata l’assenza responsabilità del conducente sopraggiunto subito dopo il primo veicolo investitore; ii) ha riconosciuto un danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica nonostante la mancata prova della cessazione o riduzione di reddito da parte della ricorrente, che si è rifiutata di fornire documentazione fiscale, affidando il ricorso incidentale a cinque motivi.
5. In replica ai ricorsi incidentali veniva notificato controricorso dalle parti resistenti. Il PM concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE E RICORSI INCIDENTALI.
1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la ricorrente in via principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c. in relazione alla riduzione della capacità di lavoro specifica e generica, anche per come sono state fatte le valutazioni e liquidazioni. Le compagnie assicuratrici, in via incidentale, sul medesimo punto denunciano che si è provveduto alla liquidazione della perdita della capacità specifica in assenza di prova della perdita della capacità reddituale. In particolare Allianz, nel primo motivo, deduce la violazione della L. n. 39 del 1977, art. 4 applicabile ratione temporis, mentre UNIPOL, con il quinto motivo, denuncia violazione degli artt. 2056 e 2057 c.c. in relazione all’art. 1223 c.c.
1.1. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti allo stesso tema della valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. In merito il motivo del ricorso principale è infondato, per quanto di seguito esposto, mentre i motivi di ricorso incidentale sono inammissibili.
1.2. La Corte di merito ha determinato il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, nella misura del 65%, accertata dal CTU, e ha ritenuto sufficientemente provata la retribuzione prevedibilmente persa con la produzione delle attestazioni del gruppo industriale di appartenenza, da cui si evince la media di reddito netto percepito nell’ultimo quinquennio; inoltre non ha riconosciuto alcuna ulteriore personalizzazione del danno, poichè il danno patrimoniale correlato alla perdita di capacità lavorativa specifica aveva ottenuto pieno ristoro, superando ogni altra possibile e residuale valutazione. La capitalizzazione del reddito è stata effettuata sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, previa detrazione del 20% quale scarto tra vita fisica e vita lavorativa, che ha condotto al riconoscimento di un importo di Euro 446.492,56, portato alla data mediana del 1 luglio 1989. La Corte, quindi, non ha riconosciuto ulteriori importi a titolo di risarcimento postulando che all’epoca si fosse stabilizzata la progressione in carriera, giunta oramai al vertice.
1.3. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va innanzitutto distinto da quello da lesione della cenestesi lavorativa, poichè il primo concerne il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute ed è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio, mentre il secondo, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato in via omnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 12211 del 12/06/2015).
1.4. In punto di perdita di capacità lavorativa specifica rileva il precedente reso da Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10499 del 28/04/2017, secondo cui il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da pochi mesi la professione, sulla base dell’imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell’anno del sinistro, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al R.D. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).
1 5. Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione della perdita di capacità lavorativa specifica è stata espletata correttamente sotto il profilo della perdita di capacità patrimoniale reddituale, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo che costringe il soggetto leso ai subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa, si pone come componente del danno alla salute (danno biologico), ed è stato valutato in base al valore-punto delle tabelle di Milano: quest’ultimo danno, per le ragioni anzidette, è in parte già incluso nella valutazione effettuata, mentre l’applicazione di un ulteriore appesantimento del punto appartiene alla sfera di valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove non risulti manifestamente irragionevole o iniqua rispetto alle circostanze del caso. Per essere congruo, difatti, il ristoro deve tendere alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740), nel senso che il risarcimento deve essere senz’altro “integrale” (v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231), ma tuttavia non può giungere a un effetto moltiplicatore delle varie sottospecie della medesima categoria di danno alla persona.
1.6. Per quanto riguarda la denuncia della compagnia assicuratrice, ricorrente incidentale, d’inidoneità della documentazione probatoria ad attestare la perdita della capacità reddituale, rileva osservare che la Corte di merito ha ritenuto che le certificazioni del datore di lavoro attestanti il reddito percepito nei cinque anni precedenti fossero idonee a provare la capacità reddituale media, in considerazione del fatto che la ricorrente percepiva un reddito dalla filiale del ***** che costituiva la base imponibile per quel paese. Pertanto la valutazione non poteva certamente riferirsi alla documentazione fiscale richiamata nel L. n. 39 del 1977, art. 4 riferita a redditi percepiti in territorio nazionale. La compagnia assicuratrice, dal canto suo, non indica il motivo per cui la certificazione del datore di lavoro prodotta, attestante il reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, non sia sufficientemente esaustiva, limitandosi a denunciare la non corrispondenza della documentazione offerta alla normativa fiscale interna, non applicabile al caso di specie.
1.7. Infine, la ricorrente principale denuncia la “iniquità” di una liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica basata sullo scarto tra vita media / vita lavorativa indicato nella tabella allegata al R.D. n. 1403 del 1922, perchè ancorata a dati statistici sulla vita media di una persona non più attuali: il motivo tuttavia non indica in quale misura la capitalizzazione in concreto effettuata non sia adeguata in considerazione dell’età della vittima al tempo del sinistro. E così eguale discorso vale per la censura relativa alla mancata armonizzazione di alcune componenti del danno patrimoniale, non rivalutate dal 1989 al 12 aprile 1992. Tali deduzioni, pertanto, risultano generiche e astratte per potere consentire una piena valutazione in sede di giudizio di legittimità, laddove il principio di autosufficienza di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 6 richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di poter valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata in riferimento al caso concreto, nella prospettiva di salvaguardia del principio d’integrità del risarcimento e di effettività della tutela che si assume essere stati lesi pur dopo due giudizi di merito. Difatti, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 26/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 07/10/2015).
1.8. Le ulteriori questioni relative ad omessi conteggi di somme già versate dalle compagnie assicuratrici, da portarsi a deconto, oggetto tra l’altro di revocazione, rimangono assorbite da quanto sopra detto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. in quanto la Corte d’appello, in relazione alla mancata attualizzazione delle tabelle di Milano, utilizzate come parametro di riferimento. La deduzione è inammissibile in quanto ne difetta il requisito di autosufficienza, essendo riferita comunque a valutazioni sul danno di tipo equitativo, per lo più insindacabili come sopra detto in riferimento al punto 1.
3. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce in via inammissibile violazione o falsa applicazione degli artt. 1223e 2056 c.c. in relazione all’errato conteggio degli interessi sugli acconti, poichè la censura omette di indicare l’incidenza in concreto di tale mancato calcolo in termini di non congruità delle somme liquidate, e induce il giudice di legittimità a svolgere una nuova valutazione in fatto, come sopra detto al punto 1.
4. Le compagnie assicuratrici, infine, denunciano violazione di norme sostanziali o processuali in relazione alla ricostruzione fattuale della dinamica incidente e alla ripartizione di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, contestata dalle compagnie assicuratrici in sede di giudizio di merito. In particolare Unipol SAI denuncia 1) violazione art. 2697 c.c., art. 40 c.p., artt. 2054 e 1223 c.c. sulla mancata prova del nesso causale, riportandosi a Cass. n. 16655/2017 che pone a carico dell’onerato la permanenza dello stato di incertezza su due cause alternative – senza riferirsi, però, alla ratio decidendi della pronuncia impugnata che in proposito si esprime nel senso della constatata eccessiva velocità tenuta dai conducenti nel mancato uso delle luci abbaglianti in ora notturna e la mancanza di tracce di frenata, che si pongono come circostanze di fatto, già valutate, sulle quali il Giudice di legittimità non può interloquire -; 2) violazione o falsa applicazione art. 2697,190 e 1227 c.c., sostenendo che la vittima non era visibile perchè, vestita di scuro, nel sostare dietro all’auto in sosta che l’aveva soccorsa si è messa in condizioni di estrema pericolosità – in ciò inducendo il giudice di legittimità a una nuova valutazione in fatto -; 3) che le doglianze di cui sopra integrano anche il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 – nulla dicendo però sul “dove e quando” tali circostanze siano state oggetto di discussione-; 4) che il veicolo antistante ha commesso tutte le violazioni contestate, mentre nessuna censura può essere mossa al conducente dell’auto sopraggiungente, non tenuta ad avere i fari abbaglianti – inducendo a rivalutare circostanze fattuali già esaminate -.
4.1. Le suddette questioni si basano prevalentemente su argomentazioni in fatto (inammissibili perchè già valutate) o astratte perchè prescindono da un’analisi della ratio decidendi che si fonda sull’accertamento della pari colpevolezza dei due conducenti di veicoli investitori, su cui grava anche la presunzione di cui colpevolezza di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, dopo avere valutato l’incidenza causale della condotta della vittima investita, pari al 20% ex art. 1227 c.c., comma 1, posto che quest’ultima si è messa in una situazione di pericolo sostando sul fianco posteriore sinistro dell’auto che si era arrestata per soccorrerla (cfr. Cass. SU n. 7074 del 2017 che reputa che “l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4").
5. Conclusivamente il ricorso principale viene rigettato, mentre i ricorsi incidentali sono dichiarati inammissibili, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che vengono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; compensa le spese tra le parti;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019
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