LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D'ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12492-2017 proposto da:
D.F.C., M.R., M.E., M.S., ciascuno successore legittimo di M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATELLA PAOLILLO;
– ricorrenti –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, D.L., D.C., M.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32/2017 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 10/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GRAZIOSI CHIARA.
RILEVATO
che:
Con atto di citazione del 7 febbraio 2015 D.F.C., M.R., M.E., M.S., M.F. convenivano davanti al giudice di pace di Barletta D.L. e Groupama Assicurazioni S.p.A. per ottenerne il risarcimento dei danni derivati da un incendio sprigionatosi nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2009 su una automobile del D. parcheggiata in pubblica via, con dannose conseguenze su loro immobile; il giudice di pace riconosceva il loro diritto al risarcimento per i lavori di ripristino.
D.F.C., M.R., M.E., M.S., M.F. proponevano appello per non avere il giudice di pace riconosciuto a loro favore anche l’importo di Euro 1500 per i lavori di messa in sicurezza e gli interessi; la compagnia assicuratrice resisteva. Il Tribunale di Trani, sentenza del 13 gennaio 2017, accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate a favore degli appellanti dalla domanda al saldo del 2 ottobre 2014.
D.F.C., M.R., M.E., M.S., M.F. hanno proposto ricorso, fondato su un unico motivo: violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2043, 2054, 1223, 1224, 1226 c.c., s.s., L. 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, per avere il giudice d’appello ritenuta mancante la prova dell’effettivo pagamento di spese per preventiva messa in sicurezza. Avrebbe dovuto avvalersi del principio equitativo se non avesse ritenuto sufficienti le fatture pro forma, veri consuntivi dei lavori di messa in sicurezza; e ciò tanto più perchè aveva riconosciuto che gli attori avevano proceduto alla messa in sicurezza.
L’intimata Groupama Assicurazioni S.p.A. non si è difesa.
I ricorrenti hanno depositato anche memoria.
CONSIDERATO
che:
Il motivo si conforma ictu oculi in modo inammissibile, in quanto fa riferimento a preventivi dei quali però non fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. A ciò si aggiunga che la sua natura è direttamente fattuale, dal momento che, asserendo che detti preventivi sarebbero stati idonei a dare prova, opera in effetti una alternativa valutazione delle risultanze probatorie, lungi dal denunciare – come avrebbe invece dovuto – la violazione delle norme indicate in rubrica. Anche sotto questo profilo è quindi inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese per non essersi l’intimata difesa; sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019
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