LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5182/2015 proposto da:
Comune di Rocchetta Sant’Antonio, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Placidi Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Cerisano Gianni, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F., P.P.G., quali eredi del padre P.V., Pi.Pa., P.A., quali unici eredi di Pi.Do., P.E., C.A.G.F. in qualità di moglie unica erede di Pi.An., Pe.Ni., Pe.Em.Lu., Ca.Ma.Ro., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez, rappresenti e difesi dall’avvocato Marotta Alessandro e Marco Scala, giusta memoria di costituzione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1692/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30 ottobre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
CHE All’esito del procedimento introdotto dai signori P.V., Pi.Do., Pi.Pa., P.A., P.E., C.A.G.G.F., Pe.Ni., Pe.Em.Lu., Ca.Ma.Ro., proprietari di terreni occupati e utilizzati per la realizzazione di una nuova sede comunale e di opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica, la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha ravvisato nella vicenda una occupazione usurpativa ed ha condannato il Comune di Rocchetta Sant’Antonio al risarcimento del danno, determinato in Euro 59349,00 pro quota, oltre a Euro 22928,85 per la perdita di due fabbricati e accessori.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, resistito da P.F. e P.P.G., quali eredi del padre P.V., Pi.Pa. e P.A., quali eredi della madre Pi.Do., P.E., C.A.G.G.F., nella qualità di erede di Pi.An., Pe.Ni., Pe.Em.Lu., Ca.Ma.Ro..
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., per avere riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, costituente un istituto non più esistente nell’ordinamento e insuscettibile di provocare il trasferimento della proprietà, sicchè i privati avrebbero potuto agire in giudizio per ottenere la restituzione dei beni occupati e trasformati ma non il risarcimento del danno per equivalente.
Il motivo è infondato, alla luce del principio acquisito, e da ribadire, secondo cui, nelle ipotesi in cui si verificano le condizioni per l’applicazione dell’istituto della cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla pubblica amministrazione non è consentito invocare il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio della proprietà del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della Cedu, per negare al privato che lo richieda il risarcimento del danno, pur mantenendo il bene nella propria disponibilità e destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Invero, in presenza di un comportamento illecito, l’Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica che l’ordinamento interno ed internazionale gli accorda per la tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall’obbligazione di risarcimento del danno per equivalente, essendo la scelta dei rimedi a tutela della proprietà pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. n. 6301 del 2014).
Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, per avere erroneamente valutato come edificabili terreni inedificabili, essendo previsti nella zona considerata solo interventi di natura pubblica per la realizzazione della sede comunale e di un parco pubblico attrezzato, nè essendo consentita ai privati alcuna forma di edificazione, trattandosi di beni gravati da un vincolo di natura idrogeologico (zona PG3 ad alta pericolosità di frana) e, comunque, per avere stimato il valore senza tenere conto delle opere effettivamente realizzabili e delle spese da sostenere per rendere l’area edificabile.
Il motivo è inammissibile.
Sorvolando sulla novità della deduzione circa il vincolo idrogeologico che graverebbe sui beni (del quale la sentenza impugnata non parla, nè il ricorrente precisa se e in quale momento processuale la questione sia stata introdotta nel giudizio di merito), il motivo si basa su una lettura parziale e non corretta della sentenza impugnata, con l’effetto di travisarne la ratio.
La Corte di merito, avendo rilevato che i terreni ricadevano in zone (F3, F4 ed Ep) destinate alla realizzazione di interventi pubblicistici (nuova sede comunale e parco pubblico attrezzato, oltre che verde privato), non ha inteso operarne una astratta qualificazione urbanistica, ma accertarne in concreto la mancata utilizzazione (e vocazione) agricola in concreto, come presupposto logico e fattuale di una stima del valore di mercato ancorata alle caratteristiche effettive dei beni. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto delle ragioni della stima, avendo aderito alle conclusioni del consulente d’ufficio che, seguendo un procedimento di tipo sintetico-comparativo, combinato con quello “analitico-schematico”, aveva operato “una dettagliata analisi degli atti di compravendita”, da cui è scaturito un esito quantificatorio non censurabile in questa sede.
Nè il ricorrente ha precisato se e come il presunto errore nella ricognizione urbanistica dei beni abbia refluito in concreto nella determinazione del valore di mercato, al punto di inficiarla in modo determinante, restando il motivo privo di specificità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020