LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20750/2018 proposto da:
A.D.O., elettivamente domiciliato in Roma Via G.
Marcora, n. 18/20, presso lo studio dell’avvocato Faggiani Guido, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalla Bona Roberto;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Protezione Internazionale Milano, Ministero dell’interno;
– intimati –
avverso la sentenza n. 122/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
E’ proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 15.1.2018, che ha respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Non svolge difese il Ministero intimato;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevata l’esistenza di una questione pregiudiziale di rito, inerente all’ammissibilità del ricorso.
Secondo principio consolidato, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; ancora, e multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014).
Nella sua prima pagina, infatti, il ricorso risulta proposto dall’Avv. Roberto dalla Bona “giusta procura in uno al presente atto”, ma tale procura non figura in calce al ricorso e nemmeno in altra sua sede.
In atti compare invece un foglio contenente la procura, denominata “alle liti”, che reca la delega “a rappresentarmi ed ad assistermi nella presente procedura” e “l’incarico riguarda specificamente la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Milano 4876717 pubblicata il 21/11/17”, con l’aggiunta del potere “rendere interrogatorio libero intimare e fare precetto, incassare somme e quietanzare presentare ricorsi e memorie”.
Manca, invece, ogni riferimento al provvedimento oggi impugnato.
Il dato che emerge è, dunque, l’assenza della procura speciale, che non neppure inserita nel ricorso, in calce o a margine, neppure nella forma equivalente all’apposizione in calce, indicata dal terzo inciso dell’art. 83 c.p.c., comma 3, cioè su di un foglio separato congiunto materialmente al ricorso.
Ne deriva che il ricorso, essendo stato proposto sulla base di una procura che in alcun modo risponde ai possibili modelli di conferimento, è inammissibile, per la violazione dell’art. 365 c.p.c.
3. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese gli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020