Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.446 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28341/2015 proposto da:

LABIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELBIANCO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA;

– ricorrente –

contro

VARIA COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4872/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che la società Varia Costruzioni s.r.l. si opponeva a due decreti ingiuntivi, con i quali il tribunale di Benevento le aveva ingiunto il pagamento a favore della società LA.BIT. s.r.l. di somme a titolo di prezzo della fornitura di conglomerato bituminoso e, precisamente, degli importi di Lire 8.823.490 a saldo delle fattura n. ***** e, rispettivamente, di lire 16.562.970 a saldo delle fattura n. *****;

che l’opponente deduceva di nulla dovere alla società LA.BIT., richiamando i conteggi esposti nella lettera del 19.06.86 e la riduzione dei prezzi prevista nella lettera di commissione del 23.10.1985;

che il tribunale di Benevento, riunite le opposizioni, le accoglieva e revocava i decreti ingiuntivi, condannando la LA.BIT. s.r.l. alla restituzione in favore della Varia Costruzioni s.r.l. delle somme percepite in virtù della provvisoria esecutività dei medesimi;

che la corte di appello di Napoli, adita dalla società LA.BIT., confermava la sentenza di prime cure;

che avverso la sentenza di secondo grado la società LA.BIT. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi;

che la società Varia Costruzioni s.r.l. non ha spiegato attività difensiva in questa sede, restando intimata;

che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115,116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa individuando nella lettera di commissione unilateralmente predisposto dalla Varia Costruzioni la prova della conclusione inter partes di un patto di revisione dei prezzi correlata alla variazione dei costi dei componenti conglomerati bituminosi;

che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1327,1362 e 1366 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo concluso l’accordo sulla revisione dei prezzi della fornitura, in ragione delle variazioni dei prezzi del bitume, in difetto della accettazione dell’odierna ricorrente; nel mezzo di gravame si argomenta, inoltre, la non configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita ex art. 1327 c.c.;

che con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c., nonchè degli artt. 112,115,116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che la mancata prestazione, da parte del legale rappresentate della società LA.BIT., dell’interrogatoria formale a lui deferito fosse sufficiente a far ritenere provati, pur in mancanza di altri elementi di prova, i fatti dedotti nel capitolato di interrogatorio;

che con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62,194,195 e 197 c.p.c., nonchè dell’art. 90, comma 1 e art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2, denunciando la nullità della consulenza tecnica, e della sua successiva integrazione, per la violazione del contraddittorio consistente nella mancata convocazione personale della parte e per il difetto di precisione dei quesiti posti dal giudice;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 10 maggio 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

ritenuto:

che i primi due mezzi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili, vanno disattesi, in quanto, pur formalmente denunciando vizi di violazione di legge, in effetti propongono doglianze di puro merito, attingendo un accertamento di fatto della corte territoriale, censurabile in cassazione solo con il mezzo, non proposto in ricorso, del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo cha abbia formato oggetto di discussione tra le parti;

che, infatti, con detti mezzi di impugnazione si censura l’accertamento di fatto secondo cui la clausola di revisione prezzi era contenuta nella stessa lettera di commissione della Varia Costruzioni del 23.10.85, tacitamente accettata dalla LA.BIT. con l’inizio della esecuzione delle fornitura; secondo la corte territoriale, in sostanza, il contratto non aveva subito alcuna modifica quad pretium, ma la variazione nel tempo del prezzo della fornitura dipendeva da una previsione già contenuta nella originaria proposta contrattuale (pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza: “la recezione della proposta e l’avviso da parte della LA.BIT. s.r.l. della esecuzione della fornitura senza alcuna contestazione dei termini dell’accordo… e il mancato invio di eventuale controproposta assumono nel caso di specie evidente valenza di accettazione conforme e pertanto comprensiva anche della clausola di revisionabilità dei prezzi nei termini espressi nella lettera di commissione”);

che, al riguardo, va qui ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27000/2016, Cass. 1229/2019);

che, per quanto in particolare concerne il riferimento del ricorrente al disposto dell’art. 1327 c.c., è sufficiente rilevare che anche l’accertamento che il giudice deve svolgere, ai sensi e per gli effetti di tale articolo, sulla “natura dell’affare” (nella specie implicitamente operato dalla corte di appello là dove ha ritenuto che la proposta contenuta nella lettera della Varia Costruzioni del 23.10.85 fosse stata tacitamente accettata dalla LA.BIT. dando corso all’esecuzione del contratto) costituisce accertamento di fatto non censurabile in cassazione se non con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 13132/06);

che il terzo motivo di ricorso è infondato: la corte territoriale ha assegnato alla mancata risposta del legale rappresentate della società LA.BIT. all’interrogatoria formale a lui deferito un valore meramente integrativo della prova dell’accettazione tacita; prova che, come già evidenziato, essa ha individuato nel fatto, non contestato, della “esecuzione della fornitura senza alcuna contestazione di termini dell’accordo”;

che il quarto motivo va giudicato Inammissibile, in quanto:

– non si misura con l’argomentazione che la prima C.T.U. non era nulla per indeterminatezza dei quesiti, essendo questi ultimi “quelli già formulati con precisione nel verbale di udienza del 28.9.92 dalla parte opponente nella richiesta di consulenza” (pag. 7 della sentenza);

– non si misura con l’argomentazione che nella prima CTU non vi era stata violazione del contraddittorio, perchè l’avviso dell’inizio delle operazioni va comunicato alle parti nelle forme del 170 c.p.c. e, nella specie, il CTU aveva regolarmente convocato l’avv. Facchiano (pag. 8 della sentenza);

– non argomenta perchè sarebbe errata la statuizione della corte territoriale secondo cui i quesiti integrativi (trascritti nel ricorso) rappresenterebbero “mera precisazione e sviluppo di calcoli sulla base dei dati già raccolti nel precedente elaborato”, ma si limita a contestare apoditticamente tale statuizione (penultima pagina, ultimo capoverso, del ricorso);

che in definitiva il ricorso va rigettato, dovendo essere disattesi tutti i motivi in cui esso si articola;

che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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