Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.542 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8957-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE I.R.c.c.S. *****, in persona del Direttore Generale Dott. D.S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA CODENA;

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA in persona del Procuratore Dott. G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO RODOLFI, FILIPPO MARTINI;

TUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. COLONNA, 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO BONETTA, ANDREA LA MATTINA, VITTORIO ALLAVENA;

D.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA, 206, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNIBALE PORRONE;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE ASST DI MONZA, ALLIANZ SPA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4663/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito l’Avvocato BEATRICE FIDUCIA;

udito l’Avvocato ANNIBALE PORRONE;

udito l’Avvocato FABIO MONTESILLI per delega orale;

udito l’Avvocato ANDREA LA MATTINA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI per delega orale.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 22-3-1012 D.G.M. convenne in giudizio il Ministero della Salute, la Fondazione I.R.C.S.S. ***** e l’Azienda ospedaliera “*****” al fine di ottenere la loro condanna, in via alternativa o solidale, al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza della contrazione del virus HCV avvenuta in seguito a trasfusioni di sangue praticate presso dette strutture sanitarie da *****.

A sostegno della domanda, premesso di avere già ottenuto il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, precisò di voler ottenere anche la tutela risarcitoria nei confronti sia del Ministero, per inadempimento dell’obbligo generale di erogare correttamente le prestazioni sanitarie e per omessa o ritardata vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati ex artt. 2043,2049 e 2050 c.c., sia nei confronti dell’Ospedale ***** di ***** e dell'***** per inadempimento degli obblighi di assistenza sanitaria derivanti dal ricovero del paziente nella struttura e per violazione dei principi di cui agli artt. 2043,2049 e 2050 c.c.

Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda; in particolare la Fondazione I.R.C.S.S. ***** chiese ed ottenne la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici Fondiaria Sai SpA (poi incorporata, insieme alla Milano Assicurazioni SpA, nella UnipolSai SpA), Società Reale Mutua di Assicurazioni, Duomo Uni One Assicurazioni SpA (poi incorporata nella TUA Assicurazioni SpA), Zurish Insurance Public Limited Company-Rappresentanza Generale per l’Italia – ed Allianz SpA, al fine di essere manlevata dalle stesse quali assuntrici del rischio nel periodo in questione.

Si costituirono le dette Compagnie chiedendo il rigetto della domanda principale e di quella di manleva.

Con sentenza 5962/2016 l’adito Tribunale, accertata la responsabilità del Ministero e delle strutture ospedaliere nonchè il danno subito nella percentuale invalidante riscontrata dal CTU (35%), condannò le parti convenute alla corresponsione, in favore dell’attrice, della somma di Euro 245.273,00 (oltre interessi e detratto l’indennizzo percepito) e gli Istituti di assicurazione a manlevare la Fondazione I.R.C.S.S. *****.

Avverso detta sentenza hanno proposto separati appelli (poi riuniti) l’Allianz SpA, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di ***** (già Azienda *****), la Duomo Uni One Assicurazioni SpA e la Società Reale Mutua di Assicurazioni; la Fondazione I.R.C.S.S. *****, UNIPOLSAI Assicurazioni SpA e la Zurish Insurance Public Limited Company si sono costituiti ed hanno proposto appello incidentale; D.G.M. e il Ministero della Salute si sono costituiti senza proporre gravame incidentale.

Con sentenza 4663/2017 del 9-11-2017 la Corte d’Appello di Milano ha, in primo luogo, dato atto del passaggio in giudicato della statuizione di condanna emessa a favore di D.G.M. ed a carico del Ministero della Salute, non essendo stata la sentenza del Tribunale di Milano impugnata nè dalla D.G. nè dal Ministero; ha, poi, dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dalla D.G. nei confronti dell’ASST di ***** e della Fondazione I.R.C.S.S. *****, e, per l’effetto, anche in relazione alle domande da quest’ultima formulate nei confronti delle Compagnie Assicuratrici; ha poi regolamentato, secondo il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite relative al primo grado ed ha dichiarato compensate tra tutte le parti quelle del grado di appello; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che, come inequivocabilmente desumibile dalle riportate conclusioni in secondo grado, la D.G. non aveva insistito nelle domande nei confronti degli Ospedali ed aveva rinunciato a far valere la loro responsabilità; ciò, tuttavia, contrariamente a quanto sostenute dal Ministero (che, peraltro, non aveva proposto nel presente giudizio alcuna azione di regresso), non comportava l’inammissibilità degli appelli, ma solo (essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra la D.G. e gli Ospedali) la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte dalla D.G. nei confronti degli Ospedali, e, per l’effetto, in relazione anche alle domande proposte dalla Fondazione I.R.C.S.S. ***** nei confronti delle Compagnie Assicuratrici, terze chiamate.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il Ministero della Salute, affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi D.G.M., Fondazione I.R.C.S.S. *****, Zurish Insurance Public Limited Company-Rappresentanza Generale per l’Italia e TUA Assicurazioni SpA.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di ***** (già Azienda *****), l’Allianz SpA e la Società Reale Mutua di Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112,345,329 e 334 c.p.c. nonchè art. 2909 c.c. anche in riferimento agli artt. 1292 c.c. e ss. e art. 2055 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia con la sua pronuncia “reciso quel vincolo solidale tra gli autori del fatto illecito derivante dall’imputabilità del danno a ciascuno di essi riconosciuta dal primo Giudice”, venendo così a “determinare una responsabilità esclusiva del Ministero della Salute”; con la pronuncia la Corte d’Appello aveva in sostanza accolto una domanda della D.G., intesa come di accertamento della responsabilità esclusiva del Ministero e di integrale condanna a suo carico, assolutamente nuova, in quanto formulata dalla D.G. solo in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grafo; la detta domanda, invece, doveva essere introdotta in via di impugnazione dalla D.G., per censurare la corresponsabilità tra Ministero ed Ospedali accertata dal primo Giudice e dalla quale derivava ormai incontestabilmente il vincolo solidale.

Il motivo è infondato.

L’obbligazione solidale, quale pacificamente quella di specie tra il Ministero e gli Ospedali, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati; ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre i passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell’avvenuta scissione del rapporto processuale, all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o, come nel caso di specie, alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali (conf., tra le tante, Cass. 2478/2018; Cass. 20559/2014; Cass. 379/2005).

Nè, in ogni modo, la domanda formulata dalla D.G. in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello (previa dichiarazione di rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria nei confronti degli Ospedali) di riconoscerle dovuto (ponendolo a carico integrale del Ministero) l’importo totale liquidato in suo favore dal Giudice di primo grado, può considerarsi domanda nuova, atteso che siffatta richiesta era stata già proposta in primo grado, ove la D.G. aveva domandato la condanna del Ministero e degli Ospedali, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Al riguardo va, inoltre, considerato che nessuna domanda di rivalsa o di regresso era stata formulata dal Ministero nel presente giudizio, sicchè, a fronte della rinuncia dell’attrice alle pretese creditorie nei confronti degli altri obbligati solidali (Fondazione I.R.C.S.S. ***** ed Azienda ospedaliera “***** Ospedali) e della mancata proposizione (anche dopo la detta rinuncia) di domanda di rivalsa o di regresso, non sussisteva nessun obbligo della Corte territoriale di pronunciare sulla eventuale responsabilità anche degli altri condebitori solidali, e sulla ripartizione di detta responsabilità.

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il Giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi; quest’ultimo, peraltro, in tal caso, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore (conf. Cass. 22606/2006).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 c.c. e ss. con particolare riferimento agli artt. 1301 e 1304 c.c., nonchè degli artt. 1299 e 2055 c.c., sostiene che la Corte territoriale abbia riconosciuto “valenza sostanziale”alla rinuncia della D.G. alle domande spiegate nei confronti degli Ospedali, accertando in sostanza una rinuncia della creditrice alla prestazione dovuta dai due Ospedali condebitori in solido con il Ministero, e quindi una remissione del debito nei loro confronti; siffatta remissione a favore di due coobbligati in solido (i due Ospedali) liberava tuttavia, ai sensi dell’art. 1301 c.c., anche l’altro coobbligato (il Ministero), che pertanto non poteva essere tenuto per l’intera prestazione ma solo per il residuo (una volta, cioè, detratta la parte dei debitori a favore dei quali era avvenuta la remissione); irrilevante era, al riguardo, la mancata proposizione, da parte del Ministero, nel presente giudizio, di un’azione di regresso, non essendo il condebitore solidale tenuto ad esercitare nello stesso giudizio l’azione di regresso, trattandosi di diritto che consegue ex se al riconoscimento della solidarietà (riconoscimento, nella specie, avvenuto giudizialmente) e di azione esperibile nei rapporti interni; ad analoga conclusione si doveva giungere anche in caso di valorizzazione dell’aspetto transattivo, atteso che anche in tal caso, ai sensi dell’art. 1304 c.c., la Corte d’Appello, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai due ospedali condebitori, avrebbe dovuto specificare la corrispondente riduzione dei debito residuo del Ministero.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la ratio dell’impugnata sentenza, che non ha attribuito alla rinuncia in questione alcuna valenza sostanziale (di remissione di debito o di transazione), ma, operando solo sul piano processuale, ha preso atto della rinuncia dell’attrice alle domande dalla stessa proposte nei confronti dei condebitori solidali Fondazione I.R.C.S.S. ***** ed Azienda Ospedaliera “*****” (rinunzia legittima ben potendo il creditore, in caso di obbligazione solidale, agire nei confronti anche di uno solo dei debitori in solido, e, di conseguenza, ben potendo, in caso di domanda proposta nei confronti di più debitori solidali, rinunciare successivamente alla domanda nei confronti solo di alcuni) ed ha, quindi, dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tali domande; la domanda della D.G. di condanna del Ministero al pagamento dell’intero consegue a tale rinuncia, sicchè, scaturendo da un (legittimo) comportamento processuale dello stesso creditore, anche per questa ragione la detta domanda non può ritenersi nuova.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di d.G.M., Fondazione I.R.C.S.S. *****, Zurish Insurance Public Limited Company-Rappresentanza Generale per l’Italia e TUA Assicurazioni SpA, che si liquidano per ciascuno dei resistenti in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; con distrazione in favore del difensore di D.G.M., anticipatario; dà atto della esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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