LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5450/2016 proposto da:
Consorzio di Bonifica della Gallura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 109, presso lo studio dell’avvocato Bertolone Biagio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Condorelli Pietro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Abbanoa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paola Falconieri n. 100, presso lo studio dell’avvocato Fiecchi Paola, rappresentata e difesa dall’avvocato Macciotta Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Abbanoa Spa, affidataria del servizio idrico integrato in Sardegna, per il pagamento del corrispettivo di Euro 4204716,57 a favore del Consorzio di Bonifica della Gallura, per la derivazione e la fornitura dell’acqua dall’invaso sul fiume ***** negli anni dal 2005 al 2007.
Ad avviso della Corte, il Consorzio non aveva assolto all’onere di dimostrare l’entità del credito, avendo prodotto rendiconti generici, formati dallo stesso creditore e, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, contestati dalla società; il costo di produzione dell’acqua non poteva essere determinato sulla base degli accordi raggiunti dal Consorzio con l’Esaf in sede di transazione della controversia tra loro insorta per la determinazione del prezzo nel triennio precedente, nè sulla base della determinazione provvisoria e approssimativa dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 13 giugno 2001; il c.t.u., all’esito di una indagine accurata e immune da critiche, aveva reputato non congrue le spese indicate dal Consorzio rispetto al parametro della normale efficienza gestionale e organizzativa; quindi la Corte ha determinato il prezzo di costo in complessivi Euro 1605229,17, da cui dovevano essere detratti Euro 322615,45 già corrisposti e, di conseguenza, ha condannato Abbanoa a pagare la differenza di Euro 1282613,72.
Avverso questa sentenza il Consorzio di Bonifica della Gallura ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società Abbanoa. Il Consorzio ha presentato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 167 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 112 e 115 c.p.c., nullità della sentenza impugnata e omesso esame di fatti controversi e decisivi, per avere ritenuto che la contestazione da parte di Abbanoa del costo dell’acqua risultante dai rendiconti allegati alla nota dal Consorzio del 25 ottobre 2007 fosse desumibile da atti precedenti (le missive del 16 maggio e 10 luglio 2007).
Il motivo si appunta sul profilo non decisivo dell’asserita non contestazione dei rendiconti predisposti dal Consorzio, a fronte della contestazione del credito in sede giudiziale da parte di Abbanoa, e si risolve nella richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. E’ quindi inammissibile.
Il secondo motivo, con il quale sono denunciati extrapetizione e ultrapetizione, in relazione agli artt. 112,115 e 61 c.p.c., per avere ritenuto generici e inattendibili i rendiconti provenienti da un ente consortile avente potere certificatorio, è infondato, non precludendo il suddetto potere la verifica in sede giurisdizionale della correttezza del procedimento e dei risultati della rendicontazione.
Infondati sono i motivi, connessi tra loro, con i quali sono denunciati extrapetizione e ultrapetizione, per avere la Corte territoriale esteso la valutazione alla commisurazione dei costi dell’acqua, mentre in sede di appello Abbanoa aveva chiesto di dichiarare che nessuna somma era dovuta al Consorzio (terzo motivo), e violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62,191,193,194 e 112 c.p.c. e R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 per avere la Corte esercitato il potere di valutare la congruità dei costi sostenuti dal Consorzio senza averne il potere (quarto motivo). E’ sufficiente considerare che con l’opposizione al decreto ingiuntivo Abbanoa aveva rimesso in discussione l’esistenza e la quantificazione del credito azionato in via monitoria, investendo il giudice adito del potere decisorio anche in ordine alla valutazione di congruità dei costi.
Il quinto motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 61,112,115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 167,194,195,198 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 per avere aderito alla metodologia di stima seguita dal c.t.u., è infondato, essendo il parametro utilizzato dal c.t.u. della “normale efficienza gestionale e organizzativa” coerente con il “prezzo di costo” di cui al citato art. 12, sicchè il motivo si risolve nella richiesta di rivisitazione di un incensurabile apprezzamento di fatto riguardante la concreta quantificazione del corrispettivo.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 15200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020
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