Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.805 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2777-2018 proposto da:

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D., D.P.R., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE VATICANO 45, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE GIGLIQTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:

il Tribunale di Trieste revocava il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Allianz s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nei confronti d.P.R., P.C. e P.D., quali eredi di Domenico P., ritenuti carenti di legittimazione passiva in relazione all’azione di regresso, promossa a norma del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, per effetto del pagamento effettuato in favore di P.G., a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro stradale mentre era terzo trasportato a bordo di un autocarro condotto da P.D., e di proprietà della Trans Sud s.r.l., sprovvisto di copertura assicurativa;

la Corte di appello, in riforma della sentenza gravata, accoglieva l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata con appello incidentale condizionato da D.P.R., P.C. e P.D., rilevando che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto richiedersi al Tribunale di Lamezia Terme, quale foro generale delle persone fisiche, e avuto altresì riguardo al luogo di adempimento dell’obbligazione indennitaria, sostitutiva di quella risarcitoria, illiquida essendo inopponibile la determinazione transattiva operata dalla società assicurativa e dal danneggiato; ovvero che il decreto ingiuntivo, alternativamente, avrebbe dovuto richiedersi al Tribunale di Taranto, nel cui circondario era sorta l’obbligazione essendosi lì verificato il sinistro;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Allianz s.p.a. articolando un motivo completato da due ulteriori deduzioni;

resistono con controricorso D.P.R., P.C. e P.D.;

RILEVATO

che:

con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18,20, c.p.c., 1182, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che il diritto esercitato in regresso secondo le previsioni di legge corrispondeva a una obbligazione differente da quella risarcitoria sicchè, trattandosi di somma determinata sia pure transattivamente, avrebbe dovuto adempiersi nel domicilio del creditore, con conseguente radicamento corretto della competenza;

parte ricorrente, per l’eventualità che, disattesa l’eccezione d’incompetenza, siano scrutinate le pure sollevate questioni di prescrizione e carenza di legittimazione passiva, deduce che l’autonomia dell’obbligazione in parola dovrebbe condurre all’assoggettamento alla prescrizione decennale, non decorsa, mentre la responsabilità degli eredi del danneggiato deriverebbe da quella di quest’ultimo quale conducente il mezzo che aveva provocato il sinistro;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a mente dell’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza: ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2, (Cass., 10/07/2017, n. 17025);

la conversione in regolamento di competenza del ricorso ordinario per cassazione proposto contro la sentenza di appello che abbia statuito esclusivamente sulla competenza può operare solo quando tale ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità all’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, decorrente dalla ricezione dell’avviso previsto nell’art. 133 c.p.c. (Cass., 11/03/2014, n. 5598);

la prova del rispetto di tale termine, specificatamente contestato dalla parte controricorrente (pag. 3 del controricorso), non è stata offerta dall’istante;

parte controricorrente ha indicato anzi e specificatamente, come data di comunicazione ai fini dell’art. 47 c.p.c., quella del deposito del provvedimento, ed essa non è stata contestata;

le ulteriori deduzioni restano assorbite in quanto prospettate come meramente eventuali in caso, cioè, di superamento dell’eccezione d’incompetenza per territorio;

deve specificarsi che in memoria parte ricorrente ha osservato, invocando Cass., 03/03/2003, n. 3089, che la decisione della Corte territoriale non potrebbe essere intesa come solo sulla competenza, avendo la stessa “esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sia sull’ammissibilità dell’atto di appello, sia sulla sua proponibilità, sia, infine, sulla sua procedibilità, così come ha esaminato la domanda proposta in sede monitoria, ritenendo “illiquido” il credito azionato dalla Allianz e non opponibile agli ingiunti, poichè vi rimasero estranei, la monetizzazione del danno contenuta nell’atto di transazione stipulato con P.G.”, e tali statuizioni sarebbero sul merito ai fini in parola, come confermato dalla forma del provvedimento (ordinanza);

l’assunto non può essere condiviso perchè:

– non risulta dall’esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 3;

– non risulta dalla sentenza gravata, che ha affermato di accogliere l’eccezione di incompetenza in via assorbente ogni altra questione (così come riportato nello stesso ricorso odierno);

– la questione della illiquidità del credito sopra menzionata è stata vagliata ai soli fini incidentali alla delibazione della questione di competenza (pag. 5 della sentenza gravata; Cass., 31/10/2010, n. 22948, p.3 in fine);

in questa cornice la veste formale del provvedimento non è dirimente;

va infine precisato che l’omessa fissazione, ad opera del giudice di merito, del termine per operare la riassunzione a seguito di provvedimento d’incompetenza non (implica nullità della decisione nè) priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo il termine ex art. 50 c.p.c. (Cass., 27/01/2017, n. 2033);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti liquidate in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi ed Euro, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

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