Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.842 del 17/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13575-2018 proposto da:

G.M.M., G.O.I., G.D., A.A.M., G.I.V., G.A., D.C., G.M., T.S.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO, 5, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RONDINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA, ALLIANZ SPA, GA.FR., V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1089/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Ricorrono i congiunti di G.V., deceduto a seguito di un incidente stradale, nel quale sono state coinvolte due vetture di diversi conducenti.

Il G. si trovava seduto sulla carreggiata di una strada provinciale, di notte, in stato di ebbrezza.

Veniva travolto in successione dalle vetture condotte da M.G. e Ga.Fr., assicurate con le compagnie Allianz spa e Direct Line.

I congiunti del G. hanno proposto azione sia contro i conducenti proprietari dei veicoli che contro le compagnie di assicurazione.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità esclusiva del G., per la sua imprudente ed insolita condotta di sdraiarsi sulla carreggiata in piena notte; e dunque ha escluso che l’investimento da parte delle due vetture fosse prevedibile.

La stessa conclusione è stata assunta dal giudice di appello, che ha valorizzato, a tal fine, sia la consulenza tecnica del PM nel procedimento penale che le prove testimoniali.

Avverso tale decisione gli eredi del G. ricorrono con due motivi. V’è controricorso della Vetri assicurazioni (ex Direct Line)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nella esclusiva responsabilità del G..

La corte di appello ricava questa conclusione sia dalla CT espletata nella indagine penale ad iniziativa del PM, sia dalle relazioni dei carabinieri intervenuti sul posto, sia infine dalle testimonianze assunte in giudizio.

A parere dei giudici di secondo grado ciascuna di queste fonti di conoscenza del fatto concorda con le altre quanto a due aspetti: il primo è relativo alla circostanza di fatto secondo cui la vittima era seduta in mezzo alla carreggiata, in piena notte, in strada poco illuminata. Il secondo elemento, ma conseguente a questo, è che perciò stesso la corte ha stimato inevitabile l’urto e dunque vinta la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

2.- I ricorrenti prospettano due censure.

Con il primo motivo assumono violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni e di loro valutazione.

Secondo tale prospettazione, la corte avrebbe fatto affidamento, da un lato, sulla consulenza tecnica del PM, la quale però ha preso le sue conclusioni in base a presunzioni fallaci, e dall’altro lato ha effettuato una valutazione distorta delle risultanze testimoniali.

Il motivo è inammissibile.

E’ noto che la valutazione effettuata dal giudice di merito circa il valore probatorio delle prove raccolte in giudizio, non è sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo dell’errore di percezione (Cass. 27033/2018; Cass. 9356/2017).

I ricorrenti si dolgono a ben vedere del significato probatorio attribuito dal giudice di merito sia alle testimonianze che alla perizia del PM, e dunque contestano la valutazione fatta dal giudice di appello di quelle prove, chiedendone qui una inammissibile rivalutazione.

Il motivo è inammissibile anche per quanto riguarda la presunta violazione dei canoni di valutazione delle presunzioni, o meglio di uso delle presunzioni nell’accertamento del fatto.

I ricorrenti, in pratica, anche in tal caso, non deducono una violazione dei criteri logici che guidano il ricorso alle presunzioni, ma contestano la valutazione probatoria di ciascun indizio, o di ciascun elemento, e ritengono che le testimonianze assunte avrebbero smentito la perizia del CT, cosi privando di concordanza la serie di elementi presuntivi cui ha fatto ricorso il giudice di merito.

La decisione, invero, utilizza le risultanze della CT del PM unitamente alle dichiarazioni dei carabinieri ed a quelle dei testi, e dunque fa una lettura completa degli elementi indiziari, la cui valutazione, ossia il cui significato probatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice, e non può essere qui censurato.

2.2.- Con il secondo motivo invece i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2054 c.c., nel senso che la corte di merito avrebbe considerato superata la presunzione di colpa dei veicoli investitori senza però che vi fossero elementi per farlo, ed anzi in presenza di contrarie indicazioni provenienti dall’esame testimoniale.

Anche questo motivo è inammissibile.

Invero, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 24204/2014).

La corte di merito ha accertato in fatto l’anomalo comportamento del pedone – seduto di notte su strada non illuminata – e questo accertamento consente di superare la presunzione di responsabilità del conducente, proprio in ragione del concorso di colpa del danneggiato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile, condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 4000,00 Euro a titolo di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472