Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9259 del 20/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5518-2018 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, V.VENTUNO APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEINHARD DURNWALDER;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILBERNAGL HANSJORG, FABRIZIO CAVALLAR, RENATE VON GUGGENBERG;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO;

udito l’Avvocato LUCA GRAZIANI per delega.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 5/12/2017, il Tribunale di Bolzano, in accoglimento dell’appello proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da K.H., diretta alla condanna della Provincia convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi a seguito dell’urto, dell’autovettura condotta dal K., con un cervo selvatico insinuatosi sulla sede stradale dalla circostante zona boschiva.

2. A fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come all’amministrazione convenuta non fosse rimproverabile la violazione di alcuna regola cautelare, avendo la stessa adeguatamente segnalato, in modo concretamente percepibile dall’odierno danneggiato, i pericoli connessi al possibile attraversamento di animali selvatici lungo il percorso stradale, non essendo esigibile l’adozione di alcuna ulteriore accortezza non ragionevolmente commisurabile alle materiali e concrete possibilità dell’amministrazione.

3. Avverso la sentenza d’appello, K.H. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione.

4. La Provincia Autonoma di Bolzano resiste con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2729 e 2043 c.c., nonchè del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 84, comma 5, per avere il tribunale omesso di considerare come, in contrasto con l’art. 84, comma 5, cit. (secondo cui i segnali utilizzati per l’indicazione di un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, devono essere ripetuti a seguito di ogni intersezione), l’amministrazione convenuta avesse trascurato di collocare un nuovo segnale di pericolo di attraversamento di fauna selvatica dopo le intersezioni esistenti tra l’ultimo segnale apposto e il luogo del sinistro, presumendo erroneamente, sia che l’odierno ricorrente non fosse proveniente, in occasione del fatto, da una di tali intersezione intermedie, sia che lo stesso fosse in possesso di una patente di guida da oltre sei anni e, conseguentemente, in quanto residente a breve distanza dal luogo dell’incidente, ben conoscesse la natura del pericolo stradale nella specie concretizzatosi.

Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente affermato l’inesigibilità dell’adozione, da parte dell’amministrazione provinciale convenuta, della misura consistente nella collocazione, lungo tutto il percorso stradale, di catadiottri idonei a tenere lontana la fauna selvatica dai margini della sede stradale allo scopo di prevenire incidenti, tenuto conto che la stessa amministrazione, proprio dopo il fatto in esame, ebbe ad adottare esattamente tale misura preventiva.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3 Varrà preliminarmente disattendere le argomentazioni critiche articolate dal K. con riguardo al tema della pretesa inidoneità dell’avvenuta collocazione, da parte della p.a. resistente, della segnaletica concernente la prevedibile presenza di fauna selvatica lungo i margini della sede stradale percorsa dal danneggiato in occasione del sinistro dedotto in giudizio, dovendo sul punto convenirsi sulla correttezza delle argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata circa la presumibile provenienza, dell’odierno ricorrente, dalla strada percorsa anche prima delle ultime intersezioni immediatamente precedenti il luogo del sinistro, o circa la conoscenza, da parte del K., dei pericoli connessi all’uso della strada (avendo egli conseguito da diversi anni la patente di guida), avendo il giudice a quo correttamente rilevato come spettasse al K. fornire la prova della concreta provenienza da una delle intersezioni intermedie tra l’ultima segnalazione e il luogo del sinistro, o del conseguimento di una patente di guida in tempi recentissimi (tali da impedirgli di conoscere, conducendo un’autovettura sulla strada in esame, l’effettivo stato dei luoghi), atteso il carattere impeditivo di dette occorrenze di fatto rispetto all’efficacia delle circostanze dedotte dalla p.a. convenuta con riguardo all’esimente dell’adozione della segnalazione stradale.

4. Considerazioni di diverso tenore devono essere, viceversa, condotte con riguardo alle restanti censure critiche articolate in ricorso.

5. Varrà preliminarmente osservare, al riguardo, come, pur avendo l’odierno ricorrente formalmente prospettato le proprie doglianze sotto il profilo della violazione di norme di legge e regolamentari concernenti la valutazione degli elementi di prova o la ricognizione dei contenuti delle previsioni cautelare in materia di sicurezza stradale, dette doglianze appaiono tuttavia articolate, sul piano sostanziale, in termini tali da costituire un’inequivoca sollecitazione del giudice di legittimità al controllo dell’effettiva congruenza (e dunque della tenutà logica) della motivazione dettata dal giudice a quo in relazione al punto concernente l’effettiva esigibilità, da parte dell’amministrazione provinciale convenuta, di tutti i comportamenti doverosi funzionali e idonei alla realizzazione dello scopo cautelare di prevenire incidenti lungo il tratto stradale in corrispondenza del quale ebbe a verificarsi il sinistro dedotto in giudizio, segnatamente in relazione alla prospettabile invasione della sede stradale da parte della circostante fauna selvatica.

6. Sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4 (secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”) non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione).

7. Ferme tali premesse, varrà rilevare come la motivazione dettata dal Tribunale di Bolzano, sul punto concernente l’effettiva esigibilità, da parte dell’amministrazione provinciale convenuta, dei comportamenti cautelari dedotti, appare tale da porsi in insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone l’essenziale conformazione, della giustificazione argomentativa, a un elementare standard di congruità logico-giuridica, secondo i termini del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

8. In thema, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha espressamente evidenziato come la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell’anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

9. Nel caso di specie, lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata – nella parte in cui esclude l’esigibilità, da parte dell’amministrazione provinciale convenuta, dell’adozione di alcuna ulteriore accortezza non ragionevolmente commisurabile alle relative materiali e concrete possibilità finanziarie (con particolare riguardo alla misura consistente nella collocazione, lungo tutto il percorso stradale in esame, di catadiottri idonei a tenere lontana la fauna selvatica dai margini della sede stradale) – risulta gravemente contraddittorio sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere logicamente anomalo, quando non meramente apparente.

10. In particolare, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’amministrazione pubblica non avrebbe violato il proprio dovere di diligenza omettendo la collocazione dei descritti catadiottri lungo la rete stradale minacciata dal passo della selvaggina attesa l’assenza di alcun obbligo di legge e il prevedibile gravoso impegno finanziario che sarebbe stato imposto dal ricorso a una simile misura (là dove l’avvenuta apposizione di tali strumenti, proprio in corrispondenza del luogo del sinistro, in epoca posteriore all’incidente, sarebbe solo dimostrazione, secondo il giudice a quo, dello sforzo, da parte della Provincia convenuta, di rendere la rete stradale ancor più sicura: cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata nella traduzione in lingua italiana) – non sfugge al rilievo della sua irriducibile contraddittorietà, apparendo evidente come, proprio la successiva adozione, in epoca posteriore al sinistro, degli invocati catadiottri in corrispondenza del tratto stradale lungo il quale ebbe a verificarsi lo scontro tra l’autovettura del K. e la selvaggina ch’ebbe a invaderne il percorso, stia a dimostrare, in contrasto con le premesse poste a base dell’argomentazione sostenuta dal giudice territoriale, la concreta praticabilità di detta misura cautelare, e dunque la relativa esigibilità, tenuto conto del carattere inderogabile del dovere, che incombe su ciascun ente custode di strade aperte al transito, di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza della circolazione degli utenti, segnatamente là dove detto livello di sicurezza chieda d’essere commisurato alla particolare natura e alla specifica entità dei pericoli (ulteriori e diversi da quelli comuni) prevedibilmente riferibili all’uso del tratto stradale considerato.

11. Al riguardo, non sarà inutile richiamare, ai fini di una più approssimata considerazione in iure del caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, là dove ammonisce che, in tema di responsabilità civile della p.a. per la manutenzione di una strada (sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale), la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada non esime la p.a. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 – 02; conf. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 25925 del 15/10/2019, Rv. 655378 – 01).

12. Nell’ipotesi condotta all’esame del giudice a quo – fermo il carattere stringente del dovere della p.a. convenuta (responsabile della manutenzione della strada dedotta in giudizio) di adottare tutte le misure (tanto quelle legislativamente nominate, quanto quelle suggerite dalle regole di comune prudenza) indispensabili a minimizzare i rischi specifici implicati dalla circolazione su detta ben individuata sede stradale – l’occorrenza, incontestatamente rilevata dal ricorrente, che il tratto stradale percorso dal K. fosse già stato in parte munito della predisposizione di catadiottri funzionali a contenere l’invasione della fauna selvatica circostante (con l’eccezione del tratto in corrispondenza del quale ebbe a verificarsi il sinistro), valutata congiuntamente all’ulteriore circostanza costituita dal completamento (avvenuto solo successivamente all’incidente in esame) della protezione dei margini stradali anche nel tratto de quo, vale a destituire di adeguata congruità logica l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, diretta a escludere l’esigibilità dell’adozione, da parte dell’amministrazione provinciale convenuta, di tale misura cautelare nel tratto stradale da ultimo richiamato, avendo il giudice d’appello illogicamente (ed erroneamente) trascurato di procedere all’indagine diretta ad accertare: 1) le ragioni concrete (non genericamente legate a una pretesa, e non meglio dimostrata, insostenibilità finanziaria) per le quali la p.a., custode della strada, non aveva adottato la misura cautelare dei catadiottri funzionali a contenere l’invasione della fauna selvatica circostante nel tratto di strada de quo; e se 2) (sul piano causale controfattuale) l’eventuale corretta adozione di tale misura cautelare, ove correttamente funzionante al momento del sinistro, ne avrebbe verosimilmente impedito la verificazione con un grado di preponderante probabilità (secondo il criterio del più probabile che non).

13. Sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di altro giudice, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bolzano, in persona di altro giudice, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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