LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17606-2020 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 71, presso lo studio dell’Avvocato LILIANA BELLECCA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’Avvocato ERNESTO CESARO, che la rappresenta e difende;
e contro
– controricorrente –
HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONELLA ARDITO;
– controricorrente –
E contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI, 29 (UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio dell’Avvocato ANNA CARBONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
E contro
M.R., COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
nonché da:
C.C., CO.ER., D.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell’Avvocato CLEMENTE BELLECCA, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’Avvocato ERNESTO CESARO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
E contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI, 29 (UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA), presso lo studio dell’Avvocato ANNA CARBONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
E contro
HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONELLA ARDITO;
– controricorrente al ricorso incidentale –
E contro
M.R., COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –
e HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONELLA ARDITO;
– controricorrente al ricorso incidentale di Regione Campania –
avverso la sentenza n. 9327/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che P.C. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 9327/19, del 22 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli, che – accogliendo il gravame esperito dall’Azienda Speciale A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli (d’ora in poi, “Azienda Speciale”), avverso la sentenza n. 28377/16, del 9 settembre 2016, del Giudice di Pace di Napoli – ha respinto la domanda di ripetizione della quota della tariffa prevista per il servizio idrico corrisposta per depurazione acque, dichiarando il difetto di legittimazione della predetta Azienda Speciale;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l’Azienda Speciale che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di conseguire in via stragiudiziale restituzione delle quote relative al canone di depurazione acque;
– che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 Ottobre 2008, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonché del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui “manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”;
– che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione;
– che l’Azienda Speciale, oltre a resistere nel merito alla pretesa attorea – eccependo, tra l’altro, anche l’intervenuta prescrizione del diritto azionato – chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania, verso la quale proponeva domanda di manleva;
– che costituitasi in giudizio quest’ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Hydrogest Campania S.p.a. (d’ora in poi, Hydrogest), ovvero la società afridataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata;
– che intervenivano volontariamente in giudizio C.C., Co.Er., D.R. e M.R., anch’esse utenti del servizio idrico, per svolgere domanda analoga a quella del P.;
– che il giudice di prime cure – dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli – accoglieva la domanda di restituzione proposta dall’attore e dalle intervenute contro l’Azienda Speciale, condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell’acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell’accertato difetto di funzionamento del depuratore di *****;
– che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall’Azienda Speciale avverso il Comune di Napoli e la Regione Campania, nonché quella di quest’ultima nei confronti della società Hydrogest;
– che proposto gravame dall’Azienda Speciale, si costituivano nel giudizio di appello, oltre al P. e alle C., Co., D. e M., anche il Comune di Napoli, la Regione Campania e la società Hydrogest;
– che il giudice di seconde cure accoglieva il gravame, nei termini sopra meglio indicati, ribadendo il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli ma escludendo, nel contempo, che l’obbligo di restituzione gravasse sull’Azienda Speciale, essendovi tenuti altri soggetti, Regione Campania e società Hydrogest (rispettivamente, la proprietaria dell’impianto e la gestrice dello stesso);
– che riteneva, inoltre, il giudice di appello che la prova del difetto di funzionamento del depuratore gravasse sull’attore, così come quella relativa al fatto che la somma corrisposta quale quota depurazione acque fosse stata, comunque, destinata ad attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto, e come tale sottratta “ex lege” – in base al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13 – alla pretesa restitutoria.
– che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione il P., sulla base – come detto – di tre motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – “violazione e falsa applicazione dell’art. 1705 c.c. e dell’art. 2033 c.c.”, e ciò “in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva di A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli”;
– che il ricorrente, richiamati anche taluni recenti arresti di questa Corte, evidenzia che la pretesa restitutoria “in subiecta materia” va indirizzata nei confronti del soggetto con il quale gli utenti il servizio idrico risultino aver concluso il contratto di somministrazione, ovvero, nella specie, l’Azienda Speciale;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2729 c.c. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova”, e ciò “in ordine all’affermata mancanza di prova del mancato funzionamento del depuratore delle acque”, nonché “omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti quali elementi decisivi per il giudizio”;
– che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico degli utenti la prova della natura indebita della prestazione, ovvero del difetto di funzionamento del depuratore, mentre la stessa era a carico della debitrice della prestazione della somministrazione del servizio idrico, il tutto non senza tacere del fatto che, comunque, il giudice di prime cure aveva comunque ritenuta raggiunta la prova dell’inefficienza del depuratore di *****;
– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), – “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova”, oltre “che violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2”, e ciò “in ordine all’operata inversione degli oneri relativi all’attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione”, nonché “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
che si censura 1a sentenza impugnata nella parte in cui afferma che spettava all’attore e agli interventori “l’onere, non assolto, di provare che le somme versate eccedono quanto effettivamente dovuto per gli oneri di progettazione, realizzazione e completamento delle opere funzionali all’attivazione del servizio”;
– che essendo, per contro, quella relativa all’esistenza di oneri per progettazione, realizzazione e completamento delle opere funzionali all’attivazione del servizio un’eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto provarsi da parte dell’Azienda Speciale;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, l’Azienda Speciale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che, in particolare, ritenuto il secondo motivo di ricorso quello avente carattere pregiudiziale, la controricorrente evidenzia come lo stesso sia, a suo dire, inammissibile, perché investe l’apprezzamento che del materiale probatorio ha fatto il Tribunale di Napoli per giungere alla conclusione dell’insussistenza di quella situazione di “assoluta inefficienza dell’impianto” che sarebbe stata, in ipotesi, sovrapponibile a quella di “temporanea inattività” e, quindi, idonea a giustificare la pretesa restitutoria;
– che quanto, invece, al primo motivo – del quale viene eccepito il difetto dei requisiti della specificità e dell’autosufficienza, in relazione alla censura che investe la sentenza impugnata per non aver rilevato né che l’Azienda Speciale ha riscosso in nome proprio le somme oggetto di controversia, né l’inesistenza di prova che essa abbia agito quale mandataria con rappresentanza della Regione Campania – se ne assume, comunque, la non fondatezza;
– che non essendo, nella specie, quello somministrato al ricorrente un servizio idrico “integrato”, ciascuna delle fasi in cui si articola il ciclo di erogazione dell’acqua viene gestita dall’ente rispettivamente competente, sicché, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, il soggetto che riscuote la tariffa provvede, nei successivi trenta giorni, al suo riparto tra i divergi gestori interessati;
– che, pertanto, essa Azienda Speciale, quale mero riscossore delle singole quote, non può essere tenuto alla restituzione di quella corrispondente all’attività di depurazione, non provvedendo alla gestione del relativo servizio, affidato dalla proprietaria dell’impianto, la Regione Campania, alla società Hydrogest;
– che il terzo motivo, infine, sarebbe manifestamente inammissibile, oltre che per mescolanza di censure eterogenee (e, con riferimento all’ipotizzata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il dedotto “omesso esame” non investe un fatto vero e proprio”, ovvero “naturalisticamente inteso”), atteso che, essendo stato provato documentalmente la consegna alla società Hydrogest della gestione dell’impianto e l’affidamento al concessionario delle attività di completamento del sistema depurativo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che non siano in corso le attività di progettazione, realizzazione e di completamento necessarie all’attivazione o adeguamento del servizio, piova non inaccessibile, giacché avrebbe potuto fornirsi con ordinanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla società Hydrogest;
– che hanno proposto ricorso avvero la medesima sentenza n. 9327/19, del 21 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli anche C.C., Co.Em. e D.R., sulla base di tre motivi di contenuto pressocché identico a quelli svolti dal P. con il proprio ricorso;
– che ha resistito anche a tale impugnazione, con controricorso, l’Azienda Speciale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, e ciò sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento al ricorso del P.;
– che ha resistito a tutte le impugnazioni la società Hydrogest, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, di specificità dei motivi, oltre che per contrasto con l’art. 380-bis c.p.c., comma 1, n. 1);
– che ciò pregiudizialmente eccepito, essa – con specifico riferimento al primo motivo dei ricorsi principale ed incidentale – si è riportata alle osservazioni rassegnate negli scritti defensionali del giudizio di merito, sottolineando come il solo soggetto legittimato passivo in relazione alla domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico non possa che essere l’Azienda Speciale, avendo essa riscosso i pagamenti;
– che in merito al secondo motivo dei ricorsi, non senza previamente eccepirne l’inammissibilità in ragione della eterogeneità delle censure attraverso di esse formulate, la controricorrente Hydrogest sottolinea come il Tribunale partenopeo abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda di restituzione sul rilievo che gli utenti non avessero fornito la prova della inefficienza nello svolgimento del servizio di depurazione, dal momento che la circostanza che alcuni parametri fossero risultati fuori norma non sta a significare che il servizio si sia interrotto;
– che in relazione al terzo motivo dei ricorsi la società Hydrogest rileva che i ricorrenti hanno omesso di riferire che è assolutamente incontroversa l’esistenza delle procedure di affidamento delle opere di progettazione, realizzazione e completamento necessarie all’adeguamento del servizio;
– che la Regione Campania ha proposto controricorso e ricorso incidentale, sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Napoli “dovrà essere confermata nel dispositivo e cassata per quanto riguarda la motivazione del riconoscimento della legittimazione in capo alla Regione Campania”;
– che in relazione, in particolare, ai motivi secondo e terzo dei ricorsi del P. e delle C., Co. e D., la Regione propone considerazioni analoghe a quelle delle altre controricorrenti;
– che la Regione, inoltre, ha proposto – come detto – ricorso incidentale;
– che il primo motivo del ricorso incidentale denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 c.c. e delle norme di diritto in ordine al preteso dichiarato difetto di legittimazione di A.B.C. -Acqua Bene Comune Napoli e all’affermazione della legittimazione esclusiva della Regione Campania, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
– che, in particolare, si lamenta che il giudice di appello, pur inquadrando l’oggetto della domanda nella fattispecie dell’indebito oggettivo, è pervenuta ad una decisione contraria alle norme che lo regolano, atteso che il solo soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l’effettivo “accipiens”, ovvero l’Azienda Speciale;
– che essa Regione, inoltre, versa nell’impossibilità di restituire ciò che non gli è mai stato corrisposto, avendo il giudice omesso di esaminare, pure a fronte delle contestazioni ed eccezioni da essa controricorrente avanzate, gli elementi probatori che attesterebbero la mancata. ricezione della quota tariffaria asseritamente erogatale dall’Azienda Speciale;
– che, infine, l’azione di ripetizione dell’indebito, quale azione di nullità per difetto di causa, deve essere esclusa nella presente ipotesi, giacché le somme versate, per le ragioni già in precedenza illustrate, non possono ritenersi indebite, visto che l’esistenza del depuratore non è mai stata messa in discussione, ma il suo efficiente funzionamento;
– che il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e delle norme di diritto in ordine all’affermazione della legittimazione passiva in via esclusiva della Regione Campania, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione della documentazione e degli elementi afferenti la posizione sostanziale e processuale della Hydrogest Campania S.p.a., società affidataria del servizio di depurazione delle acque di Napoli;
– che si censura la sentenza impugnata per avere “astrattamente ritenuto la Regione Campania obbligata alla restituzione dei canoni”, oltretutto in via esclusiva, “omettendo di verificare la posizione e le responsabilità del soggetto gestore degli impianti Hydrogest”, sebbene essa fosse “parte processuale del giudizio”, e ciò “anche ai fini di un’eventuale condanna in manleva la cui istanza è stata ritualmente proposta dalla Regione nel corso del giudizio di primo grado, rimanendo assorbita dalla declaratoria di legittimazione passiva della stessa;
– che, difatti, “qualora dovesse essere confermata l’impugnata statuizione del Tribunale in ordine alla posizione della Regione Campana nel presente giudizio” (e ciò tanto in via esclusiva, quanto concorrente con l’Azienda Speciale), “andrebbe giocoforza riconsiderata anche la posizione di Hydrogest S.p.a. chiamata in causa con domanda manleva”;
– che siffatta conclusione s’imporrebbe alla stregua della posizione espressa da questa Corte, che, proprio con riferimento ad un analogo restitutorio instaurato da Atti utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli, sempre in relazione al difetto di funzionamento del depuratore di *****, ha affermato la responsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., “sub specie” di cooperazione nell’inadempimento del contratto di somministrazione;
– che in tale prospettiva, infatti, una simile responsabilità non potrebbe ascriversi, in via esclusiva, che al soggetto (la società Hydrogest, appunto) tenuto all’esecuzione degli interventi volti ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e l’adeguamento dell’impianto, trattandosi del concessionario del servizio di depurazione, in forza di rapporto riconducibile al c.d. “project financing”;
– che la società Hydrogest, con ulteriore controricorso, ha resistito al secondo motivo del ricorso incidentale esperito dalla Regione Campania;
– che essa rileva come, in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla Regione – rigetto pronunciato dal primo giudice – sia intervenuto un giudicato, fermo in ogni caso restando che siffatta domanda, giacché non riproposta in appello, doveva intendersi come rinunciata;
– che fermo restando quanto osservato in merito al secondo motivo del ricorso incidentale della Regione Campania, la società Hydrogest, con riferimento al primo motivo, rileva come la ricorrente incidentale, lungi dal denunciare l’omesso esame di fatti si dolga, in realtà, dell’apprezzamento degli elementi istruttori, donde l’inammissibilità della censura formulata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021;
– che hanno presentato memoria l’Azienda Speciale e la società Hydrogest.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01);
– che, tanto premesso, il ricorso del P., come quello della C., della Co. e della D., vanno accolti;
– che il primo motivo di ricorso è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l’Azienda Speciale del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto);
– che, difatti, se è vero che la quota tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico, “ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”, ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento” (così già Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 dei 2020, cit.);
– che, in altri termini, la titolarità dell’Azienda Speciale – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto della sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico;
– che in tale prospettiva, pertanto, non rileva la circostanza – addotta dall’Azienda Speciale anche con il proprio controricorso – il servizio idrico somministrato dall’Azienda Speciale non presenti carattere “integrato”, sicché ciascuna delle quote del corrispettivo per esso complessivamente dovuto (ovvero, per il consumo di acqua potabile, per il servizio di fognatura e per quello di depurazione) risultano da essa, successivamente, ripartiti tra i diversi soggetti interessati;
– che ai fini, infatti, del riconoscimento della legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria fatta valere dai singoli utenti del servizio idrico ciò che rileva è che l’Azienda Speciale, in quanto parte del rapporto contrattuale intrattenuto con essi, si sia posta come “accipiens”;
– che d’altra parte, poi, se è vero – come osserva proprio la controricorrente Azienda Speciale – che la normativa vigente, anche quando il servizio idrico non presenti carattere integrato, “ha individuato il soggetto riscossore nel gestore del servizio di acquedotto solo ed esclusivamente al fine di agevolare le operazioni di incasso” (giacché, diversamente, l’Azienda Speciale “avrebbe dovuto fornire alla Regione Campania tutti i dati relativi ai consumi rilevati e, successivamente, l’Ente territoriale avrebbe dovuto procedere alla riscossione”), un’analoga, o per meglio dire “speculare”, esigenza di concentrazione e unificazione impone di appuntare in capo alla predetta Azienda Speciale l’obbligo restitutorio, fermo restando, beninteso, che essa potrà a propria volta agire nei confronti della Regione Campania, proprietaria dell’impianto di depurazione, ma sempre nei limiti in cui dimostri di aver riversato le singole quote del corrispettivo riscosso dagli utenti dovuto quale canone per depurazione acque;
– che anche i motivi secondo e terzo risultano fondati, nella parte in cui lamentano violazione dell’art. 2697 c.c.;
– che, “in limine”, va disattesa l’eccezione preliminare – sollevata dalle controricorrenti – di inammissibilità dei motivi suddetti, in ragione del fatto che essi realizzerebbero una mescolanza di censure eterogenee;
– che, invero, “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene “a contrario”, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01);
– che, nella specie, i motivi suddetti vanno accolti, come detto, nella parte in cui censurano la sentenza di appello per aver ritenuto che la decisione del primo giudice – la quale aveva soddisfatto la pretesa restitutoria azionata dagli utenti il servizio idrico – avesse fatto “errata applicazione dei principi in tema di onere della prova”;
– che, invero, non era a carico degli utenti – come erroneamente affermato dal Tribunale partenopeo – né la prova dei difetto di funzionamento del depuratore di *****, né quella della destinazione delle quote, riscosse dall’Azienda Speciale per il servizio di depurazione acque, ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dei medesimo impianto;
– che va dato, infatti, seguito al principio – già affermato da questa Corte – secondo cui, nel giudizio finalizzato alla restituzione ai sensi del D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8-sexies, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico), “l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (Cass., Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01);
– che, invero, questa Corte ha affermato come anche nella presente materia trovi applicazione il “principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale – nella specie, l’utente del servizio idrico – “deve provare la tonte (negoziate o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01)” (così, testualmente, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; nello stesso senso, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. n. 11586 del 2020, cit.);
– che, pertanto, costituisce principio non nuovo, “proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie”, quello secondo cui, “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è un soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda 1ò1 pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di deputazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.)” (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.);
– che, d’altra parte, quanto alla dimostrazione delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell’impianto, essendosi “al cospetto un’evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall’utente”, la prova dello stesso “e’ a carico del convenuto secondo la regola di cui all’art. 9697 c.c., comma 9” (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.);
– che e’, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione Campania;
– che, come implicitamente riconosce la stessa ricorrente incidentale (la quale, non a caso, ha concluso per la conferma del dispositivo della sentenza impugnata, chiedendo riformarsi la sola motivazione), rispetto alla decisione del Tribunale di Napoli essa Regione non è affatto rimasta soccombente, dal momento che il giudice di appello, riformando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico;
– che rispetto alla pronuncia impugnata manca, dunque, il presupposto stesso idoneo ad integrare l’interesse a ricorrere, ovvero quello della soccombenza;
– che, d’altra parte, se è vero che la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi degli utenti, comporta una reviviscenza del tema degli obblighi restitutori verso di essi, e con esso di quello dell’individuazione del soggetto tenuto – o dei soggetti tenuti – a farsene carico, sarà nel giudizio di rinvio che le eventuali eccezioni della Regione circa il proprio difetto di legittimazione (legittimazione, peraltro, riconosciuta da questa Corte, in casi analoghi, ai sensi dell’art. 2043 c.c., “sub specie” di cooperazione nell’inadempimento dell’Azienda Speciale), così come la domanda di manleva da essa proposta verso la società Hydrogest, potranno essere esaminate, ovviamente nei limiti in cui le une e l’altra non risultino precluse a norma degli artt. 346 e 324 c.p.c.;
– che, in conclusione, il ricorso del P., come quello della C., della Co. e della D. vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi sopra meglio indicati;
– che il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Regione Campania va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso di P.C., come quello di C.C., Co.Er. e D.R., e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
Dichiara, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione Campania.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale Regione Campania, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1705 - Mandato senza rappresentanza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2033 - Indebito oggettivo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 324 - Cosa giudicata formale | Codice Procedura Civile