LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14696/2019 proposto da:
M.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO N. 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COLAVOLPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARILENA ASTOLFO;
– ricorrenti –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CESARE GRECO, e GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 27 5/2018 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svelta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. M.M.G., con atto notificato il 4 maggio 2019, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 275/18 del 25 settembre 2018, emessa relativamente a un giudizio instaurato da P.M. per ottenere la convalida di un’offerta reale di pagamento, effettuata ex artt. 1207 c.c. e segg., relativa al versamento del corrispettivo di Euro 7.800,00 determinato per l’esercizio del riscatto agrario di un terreno sito in agro *****, in base a una sentenza della Corte d’appello di Campobasso divenuta definitiva tra le medesime parti. Il Tribunale convalidava l’offerta reale fatta dal Pubblico Ufficiale competente al domicilio del creditore, rigettando l’eccezione della ricorrente convenuta volta ad accertare l’invalidità dell’offerta reale perché – in tesi – effettuata a persona diversa dalla creditrice (la nuora presente nel luogo di avvenuta notifica).
2. Proposto appello innanzi alla Corte d’appello di Campobasso, quest’ultima pronunciava ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., con ordinanza 2/2019 del 6 marzo 2019, notificata in pari data dalla cancelleria.
3. Il ricorso avverso la sentenza di primo grado è affidato a due motivi. P.M. ha notificato controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO
che:
4. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1208 c.c. e segg. e dell’art. 74 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; in particolare si deduce che l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Larino, in data 14 ottobre 2014, si sia recato presso l’abitazione della ricorrente al fine di effettuare l’offerta reale del prezzo di acquisto per conseguire la disponibilità di un terreno oggetto di riscatto, in virtù della sentenza numero 220/2012 della Corte d’appello di Campobasso. Si deduce che l’offerta della somma di denaro corrispondente al corrispettivo, di cui veniva redatto verbale in presenza della nuora della ricorrente, non legittimata né dalla creditrice né dalla legge a ricevere detta offerta, non sarebbe valida.
5. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto non si confronta con la ratio decidendi, nonché con la normativa in questione.
6. Il giudice di merito ha verificato che il verbale è stato redatto dopo che alla ricorrente era stato notificato l’atto di intimazione ai sensi dell’art. 1212 c.c., comma 1, n. 1, contenente l’invito a presenziare, in data 21 novembre 2014, al deposito delle somme dovute dalla attrice qui resistente presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.p.A., filiale di ***** e che nella stessa data era stato redatto regolare verbale di deposito della somma offerta. Sicché il 25 novembre 2014 l’Ufficiale Giudiziario aveva proceduto a notificare alla ricorrente un atto di invito al ritiro delle somme depositate, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con affissione della raccomandata, e nel contempo, aveva provveduto a regolare intimazione ex art. 1212 c.c., n. 1, provvedendo al deposito della somma presso la banca. Pertanto, riteneva che alla luce di quanto disposto dagli artt. 1208 c.c. e segg. e art. 74 disp. att. c.c., fossero state osservate tutte le formalità previste in caso di assenza del creditore.
7. L’art. 1208 c.c., comma 1, n. 6, prevede che l’offerta sia fatta indifferentemente alla persona del creditore o nel suo domicilio. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che la liberazione del debitore consegue all’accettazione dell’offerta reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito ex art. 1210 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012; Sez. 3, Sentenza n. 7189 del 03/09/1987). Infine, l’art. 1210 c.c., dispone che se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione il debitore può eseguire il deposito.
8. Nel caso concreto, il giudice ha rilevato che l’avvenuta notifica del verbale del 14/10/2014 alla creditrice M., non presente presso il suo domicilio, nuovamente notificato, contenesse l’invito a presenziare al deposito della somma presso la banca e che in data 21 novembre 2014 fosse stato redatto regolare verbale di deposito della somma offerta, cui seguiva l’invito al ritiro delle somme depositate. Ed infatti, la procedura prevede che quando detto deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
9. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in particolare il mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva della ricorrente in quanto non più titolare del diritto di proprietà rispetto ai beni che, in forza della sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 220/2012, si richiedono in contropartita della offerta reale. Deduce la ricorrente di aver alienato i beni con atto pubblico trascritto in data 27 settembre 2012, e dunque, di aver perso, alla data dell’offerta reale, la titolarità del bene. L’eccezione viene sollevata in sede di giudizio di cassazione, richiamando la sentenza n. 12729/2016 che ammette la contestazione circa la titolarità del rapporto controverso, che abbia natura di eccezione in senso lato, in ogni fase del giudizio.
10. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, perché pone questioni di fatto non trattate nei pregressi gradi e non evincibili dai documenti prodotti (Cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006). La mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
11. In linea di diritto va aggiunto che il soggetto passivo del presente giudizio non potrebbe che essere il medesimo che la sentenza passata in giudicato ha indicato come soggetto al quale versare il rimborso della somma di Euro 7.800,00 per ottenere il riscatto del bene ricevuto in eredità dalla ricorrente dopo la morte del padre M.G., nei confronti del quale era stata avviata l’azione di retratto agrario dalla qui resistente.
12. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico della ricorrente, oltre il raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in favore della resistente, liquidate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e ulteriori oneri.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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