Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.41233 del 22/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di sez. –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33573/2018 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, via CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in ROMA, via CESARE BECCARIA n. 29, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA ANZIANO, e DARIO BOTTURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3281/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 16/05/2018;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14/10/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Giuseppe Fiorentino, per delega dell’avvocato Daniela Anziano.

FATTI DI CAUSA

1. T.G. ricorre, con atto notificato il 15/11/2018 ed articolato su di un unico motivo, per la cassazione della sentenza pubblicata il 16/05/2018 col n. 3281 – con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo appello contro la reiezione della sua opposizione contro il procedimento di espropriazione mobiliare ai suoi danni intrapreso dall’INPS e basata sulla successiva notifica ad essa esecutata, stavolta quale terza debitrice, di pignoramenti presso terzi ad opera di creditori dell’INPS e, precisamente, della medesima T. e di tale M.T..

2. La corte territoriale ha, in particolare, argomentato in base all’art. 2917 c.c., come interpretato da Corte Cost. 374/96, per escludere il pericolo, paventato dall’opponente, di essere tenuta, dopo l’estinzione del credito dell’INPS nei suoi confronti a seguito della vendita forzata dei beni mobili di sua proprietà da quest’ultimo pignorati, ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti dei creditori dell’INPS in virtù di quanto disposto dalla suddetta norma, nonché dagli art. 543 e 546 c.p.c.: e per concludere per la piena legittimità e procedibilità della esecuzione mobiliare promossa dall’INPS nei confronti dell’appellante, anche successivamente alla notifica dei pignoramenti presso terzi da parte dei creditori dell’INPS.

3. L’intimato INPS resiste con controricorso.

4. Per la pubblica udienza del 14/10/2021 (alla quale la ricorrente non compare, pur avendo instato per la discussione orale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato dapprima al 31 luglio 2021 – dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 – e poi fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 1 e 2, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto e, delle parti, la ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente articola un unitario motivo, rubricandolo “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 474, artt. 479,480,492,543,546,615 c.p.c.Art. 632 – 388 – 334 c.p. – art. 2617 cc.”; ella sostiene che il pignoramento eseguito – ai sensi dell’art. 543 c.p.c. – dal creditor creditoris avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con improseguibilità della prima procedura esecutiva, onde evitare la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 c.p., mentre il vincolo di indisponibilità determinatosi ex art. 546 c.p.c. renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

2. Questa Corte ha già deciso una fattispecie pienamente sovrapponibile con sentenza 09/07/2020, n. 14597, nel senso della persistenza della proseguibilità del pignoramento mobiliare anche se seguito dal pignoramento presso terzi del credito posto a base del primo: e tanto in base ad argomenti ai quali può qui bastare un integrale richiamo, in piena e convinta condivisione delle medesime premesse e conclusioni raggiunte all’esito della compiuta disamina degli stessi elementi oggi addotti dall’odierna ricorrente, siccome non inficiate neppure dalle argomentazioni sviluppate in memoria.

3. Infatti, è agevole rilevare che il pignoramento eseguito dall’INPS ricade su beni della T., rimasta inadempiente al precetto di pagamento: i pignoramenti eseguiti ad istanza del M. e della stessa T. hanno ad oggetto il credito vantato dall’INPS nei confronti della T.; le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è la T. nella prima e l’INPS nelle altre.

4. Pertanto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera del M. e della medesima T., del credito vantato da INPS verso la T. non può venire meno certamente la generale destinazione di tutto il patrimonio e quindi pure dei beni mobili della T. pignorati dall’INPS a garanzia delle obbligazioni della prima verso l’altro, poiché quegli altri pignoramenti hanno ad oggetto il credito dell’INPS nei confronti della T., non i beni che tale Istituto ha pignorato alla propria debitrice.

5. Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, di per sé soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore (mobiliare) originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente, né, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva in forza di quello intentata: l’una e l’altra vengono meno, invece, soltanto col provvedimento ex art. 553 c.p.c., soltanto col quale disponendo in concreto il giudice dell’espropriazione presso terzi la sostituzione al titolare originario del creditore pignorante.

6. Pertanto, fino all’eventuale ordinanza ex art. 553 c.p.c. con cui siano sostituiti all’originario debitore INPS i creditori pignoranti – M. e T. – del credito di questo verso la T., il pignoramento di costoro non ha implicato altro che l’onere per la debitor debitoris T. di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

7. Non è però previsto alcun ufficioso coordinamento tra le due procedure, l’una a soddisfacimento di un credito ed altra che colpisca quest’ultimo, ma da parte di un diverso creditore: sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e certamente differenti gli oggetti, sicché non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle e potendo allora legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna ignorarne reciprocamente l’esistenza, finché gli interessati non ne portino l’uno a conoscenza dell’altro.

8. E tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che consente loro di beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.

9. Tale istituto non opera però di ufficio, ma è rimesso all’iniziativa degli interessati, né è ipotizzabile, in difetto di previsioni esplicite, un coordinamento ufficioso: in questo contesto, l’unico titolare di un vero e proprio onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, che allora dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione dell’una e dell’altra ed eventualmente gli altri soggetti rimasti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

10. Il debitore esecutato nella prima procedura e debitor debitoris nella seconda non poteva quindi, in tale seconda veste, rendere una dichiarazione negativa, perché il credito sussisteva; ma aveva tale alternativo onere, a seconda dei tempi delle due procedure:

– di proporre opposizione ad esecuzione avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, con cui far valere il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e quando sostituito giudizialmente con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. dai creditori che quel credito avevano pignorato;

– di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi avente ad oggetto il credito posto a base della procedura mobiliare ai suoi danni intentata, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze, benché non espressamente previste, idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.

11. In tal contesto, l’opponente T. – quale debitrice esecutata nell’opposta procedura di espropriazione mobiliare ai suoi danni intentata dall’INPS – non poteva rendere una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto negativo: ella era davvero e continuava ad essere – debitore dell’INPS (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) e doveva dichiararsi tale; avrebbe dovuto, però, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili; in sostanza, avrebbe dovuto avvertire i creditori procedenti con espropriazione presso terzi della circostanza che i pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro l’INPS avevano ad oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito “a sofferenza”, già azionato – a sua volta – in sede esecutiva.

12. Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell’ambito della procedura ex artt. 543 ss. c.p.c.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.

13. Omettendo tale informazione e privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte; più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori dell’Istituto l’importo di cui si fosse dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti dall’INPS.

14. Qualora la T. avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità:

– la prima è che il credito vantato dall’INPS nei confronti della T. fosse assegnato al M. e alla stessa T. prima che si concludesse l’espropriazione mobiliare promossa dall’Istituto nei confronti dell’opponente; in tal caso almeno il M. (se non anche la T.), succedendo, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, nel credito dell’INPS, avrebbe avuto titolo per proseguire nell’espropriazione da quest’ultimo intrapresa contro la T., secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto;

– l’altra eventualità è che, onde evitare che l’INPS incassasse il ricavato della vendita dei beni mobili pignorati in danno della T., il M. e quest’ultima quale creditrice procedente nell’espropriazione presso terzi, senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto proporre istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

15. Va dunque ribadito il seguente principio di diritto: “Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.”.

16. In applicazione di tale principio, deve escludersi che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni della T. sia divenuto improseguibile per effetto del solo pignoramento del credito azionato dall’INPS: ed il giudice del gravame ha, quindi, correttamente rigettato l’opposizione all’esecuzione basata sull’insorgenza di un vincolo di indisponibilità del credito azionato nel procedimento esecutivo mobiliare.

17. Quanto all’istanza di rimessione alle Sezioni Unite ed alle altre argomentazioni sul punto sviluppate in memoria dall’odierna ricorrente, nessun contrasto, attuale o potenziale e comunque sincronico, è dato ravvisare in tale conclusione con alcuna delle pronunce variamente addotte dalla ricorrente in memoria. Queste attengono a fattispecie in parte diverse, o in parte si fondano su approdi giurisprudenziali non attuali e non aggiornati, non essendo del resto mai messo in discussione il ruolo di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione ed anzi quello essendo posto a base della conclusione qui ribadita: la quale esclude, con ogni evidenza ed ovviamente se rettamente interpretata, anche la ricorrenza delle prospettate fattispecie o conseguenze penalistiche.

18. Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

19. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472