Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.456 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28872-2018 proposto da:

C.P.S., rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BASSO, e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MISENATI 1, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA STALTARI, pec: giovannibasso.avvocatinapoli.legalmail.it;

cristinastaltari.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio Leone in VIA APPENNINI 146, pec: fabiomaria.ferrari.pec.comune.napoli.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 1/12/2011 la signora C.S.P. convenne, davanti al Tribunale di Napoli, il Comune della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l’infortunio, consistente nella frattura di una vertebra lombare, riportato in conseguenza di una caduta avvenuta a *****, quando, mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena.

Assunte prove testimoniali e CTU medico-legale il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4046/2014" ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, accolse la domanda ex art. 2043 c.c. condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 37.875,09 oltre rivalutazione interessi e spese legali.

2. La Corte d’Appello di Napoli, adita dal Comune con appello principale e dalla C. con appello incidentale condizionato affinchè, nell’ipotesi in cui fosse rigettata la domanda ex art. 2043 c.c., fosse invece accolta quella formulata ex art. 2051 c.c., con sentenza n. 1096 del 7/3/2018, ha accolto l’appello principale, dichiarando assorbito l’incidentale e condannato la C. alle spese del grado.

Per quel che è ancora qui di interesse la Corte d’Appello ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e che, conseguentemente, l’ente proprietario fosse gravato dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada salva la possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Ciò premesso la Corte territoriale ha ritenuto che la pronuncia di primo grado meritasse censura per non aver richiamato i principi e gli insegnamenti giurisprudenziali in punto di autoresponsabilità dell’utente di strade demaniali che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere esigibile, da parte della danneggiata, una condotta più prudente evitando di poggiare il piede proprio nella buca ricolma d’acqua.

Il giudice ha, pertanto, ritenuto di dover considerare l’efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso integrando gli estremi del fortuito. Sulla base di queste premesse ed in riforma della sentenza di primo grado ha, in accoglimento dell’appello, rigettato la domanda della C..

3. Avverso la sentenza la signora C. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito il Comune di Napoli con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis 1 c.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha concluso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso- violazione dell’art. 352 c.p.c. e dell’art. 190 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole che la causa sia stata introitata in decisione prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse di replica.

2. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la C. si duole che la sentenza abbia valorizzato la presenza della buca omettendo di valutare il fatto che la caduta fosse eziologicamente riconducibile alla presenza occulta dei cubetti di porfido malfermi ed instabili, non visibili nè prevedibili.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la sentenza abbia ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta della danneggiata ed il danno, senza dare la prova del fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima. La Corte d’Appello avrebbe dovuto, non solo provare la condotta negligente della vittima, ma accertare anche che la condotta non fosse prevedibile da parte del custode.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 – la ricorrente si duole che la sentenza abbia mal applicato la disposizione indicata in epigrafe perchè non avrebbe posto in relazione la presunta violazione del dovere di cautela incombente sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia che gravano sull’ente.

2-3-4 Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa in base alla ragione più liquida e dunque prescindendo dall’esame della questione processuale posta con il primo motivo rispetto al quale, per le ragioni di qui a poco evidenziate, la C. perde interesse allo scrutinio. Il ricorso va infatti accolto con riguardo ai motivi secondo terzo e quarto che, trattati congiuntamente, meritano accoglimento.

Innanzitutto è fondato il secondo motivo con il quale la C. si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di considerare che la caduta sia stata causata dai cubetti di porfido malfermi, instabili invisibili e imprevedibili chiaramente emersi nell’istruttoria. La corte territoriale ha omesso di considerare il nesso eziologico tra tale incontestata circostanza, provata dai testi, ed il danno, pur avendo costituito il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti.

In secondo luogo è fondata la censura introdotta con il motivo con cui si assume e si argomenta la violazione, da parte della corte territoriale, dell’art. 2051 c.c. Come è noto la norma configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La sentenza non ha rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3n. 9997 del 28/5/2020).

Del pari fondata è la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 in quanto la Corte territoriale ha lasciato, nella sostanza, irrisolto il punto nodale della condotta della vittima non facendo buon governo dell’art. 1227 c.c. E’ principio affermato da questa Corte che, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016). L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).

La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1 richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019). Non risulta che la sentenza si sia attenuta a questi principi.

5. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo ai motivi secondo, terzo e quarto, assorbito il primo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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