LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11780/2018 proposto da:
Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO TREDICINE, presso il cui studio a Napoli, piazza Garibaldi 73, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIO TUCCILLO, presso il cui studio a Roma, via Pietro della Valle 4, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 10267/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/6/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., ha riformato la sentenza con la quale il giudice di pace di Napoli l’aveva condannata al pagamento, in favore di Q.B., del compenso maturato per l’attività dallo stesso svolta.
Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, rigettato la censura con la quale la società appellante aveva dedotto che il giudice di primo grado non aveva disposto la riunione dei numerosi procedimenti introdotti dal Q. in relazione all’attività di perito assicurativo espletata su incarico della stessa. Il tribunale, al riguardo, ha rilevato che la mancata riunione di cause non può considerarsi motivo di gravame.
Il tribunale ha accolto, invece, la censura con la quale la compagnia appellante aveva lamentato l’erroneo rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda in ragione dell’abusivo frazionamento di un credito derivante da un unico incarico professionale.
Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che tra l’appellato e la compagnia di assicurazione sussisteva un rapporto negoziale unitario per effetto del quale i singoli incarichi affidati al perito erano remunerati conformemente ai criteri di liquidazione prestabiliti a prescindere dal contenuto concretamente assunto dalla prestazione svolta, e che, pertanto, tutte le pretese azionate dal Q. scaturiscono non già da singoli contratti stipulati di volta in volta ma dallo stesso rapporto di collaborazione professionale, regolato da un accordo-quadro accettato ed osservato da ciascuna delle parti nel corso degli anni.
Il Q., dal suo canto, ha proseguito il tribunale, non ha dedotto l’esistenza, in concreto, di elementi tali da evidenziare un proprio interesse, meritevole di essere tutelato, a disarticolare la sua pretesa creditoria in una pluralità di azioni giudiziali.
Nulla, pertanto, gli avrebbe impedito di far valere le proprie ragioni creditorie in un unico giudizio, senza aggravare nè la posizione della parte debitrice nè quella dell’amministrazione giudiziaria.
Del resto, alla luce del carattere tendenzialmente documentale delle relative controversie, la proposizione di distinti giudizi non può essere giustificata neppure per la necessità di distinte e complesse attività istruttore.
Risulta, in definitiva, evidente, ha concluso il tribunale, l’abuso commesso dall’appellato per avere ingiustificatamente moltiplicato il numero delle controversie.
Q.B., con ricorso, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente non notificata.
La UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.
Fissata l’adunanza camerale per l’11/1/2019, il ricorrente, in data 3/1/2019, ha depositato memoria.
La Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite circa la competenza a pronunciare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’esito del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In via preliminare, la Corte rigetta l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non emergendo la necessità di risolvere contrasto tra diverse sezioni della Corte, nè configurandosi questioni di massima di particolare importanza. D’altra parte, come di recente affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 8063 del 2019, “… per quanto concerne le sentenze di questa Sezione n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, invocate dal ricorrente, le stesse risultano superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza SSUU n. 4090/2017 (cfr., ex multis, sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018, 1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018, 491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018, 159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017, 31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017, 31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017, 31011/2017)”. La questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, in ogni caso, recentemente decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass. SU n. 4315 del 2020.
1.2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che la memoria depositata dal ricorrente il 3/1/2019 è inammissibile perchè, rispetto all’adunanza camerale fissata per l’11/1/2019, intempestiva. L’art. 380 bis.1 c.p.c., infatti, prevede che le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in Camera di consiglio.
1.3. Le eccezioni ivi svolte, del resto, sono infondate. Il ricorrente, infatti, invocando l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto l’appello proposto dalla Compagnia, laddove, in realtà, la sentenza con la quale il giudice di pace si pronuncia su domanda di valore inferiore a 1.100 Euro, è appellabile solo nei limiti previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3, vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi informatori della materia. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, la domanda originariamente proposta è di valore inferiore ad Euro. 1.100,00 mentre l’appellante ha contestato l’omessa o erronea valutazione, da parte del giudice di pace, degli elementi probatori allegati dalle parti, denunciando, quindi, un error in iudicando non deducibile in sede d’appello. L’appello, quindi, era inammissibile e come tale doveva essere dichiarato, anche d’ufficio, dal tribunale.
1.4. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto che la sentenza n. 19575 del 2016, pronunciata dal giudice di pace di Napoli tra le stesse parti e su circostanze analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, è passata in giudicato in data 10/7/2018, e che i suoi effetti vincolanti si estendono, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche alle questioni, comuni al presente giudizio, che hanno rappresentato il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, ivi compresa, quindi, la statuizione, in essa contenuta, secondo la quale “… l’attore non ha operato alcuna artificiosa scomposizione dell’unità sostanziale del rapporto e quindi non ha violato il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost….”. Le statuizioni della sentenza impugnata, quindi, ha concluso il ricorrente, sono certamente ingiuste, incomplete, contraddittorie e, soprattutto, errate.
1.5. Ora, questa Corte ha chiarito che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i millecento Euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando).
1.6. Nel caso di specie, come visto, il tribunale ha accolto l’appello sul rilievo, da un lato, che l’attore non aveva prospettato in giudizio alcun interesse meritevole di tutela processuale frazionata, e, dall’altro lato, che, a fronte dei plurimi e distinti atti con i quali lo stesso aveva agito in giudizio per far valere il suo diritto al pagamento del maggior compenso maturato per ciascun sinistro pur trattandosi di pretese riconducibili ad un unico rapporto contrattuale, il giudice di pace aveva erroneamente respinto l’eccezione di improponibilità sollevata dalla Compagnia appellante per abuso del processo.
1.7. La decisione del tribunale è senz’altro corretta: peraltro, senza che la contraria statuizione contenuta nella sentenza n. 19575 del 2016, pronunciata dal giudice di pace di Napoli tra le stesse parti e passata in giudicato perchè non impugnata, possa svolgere, per la sua valenza meramente processuale, alcuna efficacia preclusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 23726 del 2007, non solo hanno ritenuto contraria a correttezza la scelta del creditore di azionare separatamente l’unico credito di cui sia titolare (conf. Cass. SU n. 26961 del 2009), affermando che l’art. 88 c.p.c., deve essere letto in chiave costituzionalmente orientata (e ciò vuol dire che quella norma deve assicurare un processo che sia non solo celere, ma anche giusto, e tale non è, evidentemente, il processo “frutto di abuso (…), per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi”), ma hanno anche chiarito che l’abuso del processo è “ostativo all’esame della domanda” e, dunque, ne comporta l’improcedibilità (e la giurisprudenza immediatamente successiva non ha mancato, in effetti, di far uso di tale sanzione: cfr. Cass. n. 15476 del 2008; Cass. n. 24539 del 2009).
Le Sezioni Unite hanno, così, chiarito che, a fronte di un modus procedendi idoneo a recare offesa a valori costituzionalmente protetti, come il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso, la relativa repressione non deve estrinsecarsi solo sul piano della disciplina delle spese di giudizio (così, invece, Cass. n. 26377 del 2011) ma deve spingersi oltre, sino al diniego, con la pronuncia dell’inammissibilità o improponibilità della domanda, della tutela giurisdizionale richiesta, senza alcun esame nel merito della stessa.
Nel cogliere gli estremi dell’abuso del diritto d’azione nella parcellizzata deduzione in giudizio di uno stesso rapporto di credito, quale oggetto pro parte di una pluralità di domande, le Sezioni Unite hanno, in effetti, evidenziato che l’elemento distorsivo di una siffatta strategia processuale, tale da dover essere stigmatizzata in termini di abuso del processo, sta nelle modalità dell’azione proposta, ossia nelle modalità attraverso cui la tutela giurisdizionale di quel diritto, che si assume esistente, è stata invocata, vale a dire la proliferazione delle iniziative giudiziali a tal fine dirette, nella misura in cui le stesse, per un verso, determinano una “unilaterale modificazione aggravativa” della posizione del debitore, costringendolo a sopportare un sacrificio, in termini di spese ed oneri processuali, esorbitante quello connaturato alle necessità di tutela delle ragioni del creditore, e, per altro verso, incidono negativamente sul corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, per i connessi rischi tanto della formazione di giudicati contraddittori, quanto dell’incremento del contenzioso, in evidente pregiudizio delle esigenze di contenimento dei tempi per la relativa definizione: con la conseguente necessità che, in tale ipotesi, il giudice definisca immediatamente il giudizio con pronuncia declinatoria di rito, senza neppure porsi il problema se il diritto azionato in quel modo sia, o meno, effettivamente esistente (di recente, in tal senso, Cass. n. 19898 del 2018), a meno che non risulti che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata delle relative pretese (Cass. SU n. 4090 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 20714 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
1.8. Una volta escluso, come nel caso in esame, che tale interesse sussista, risulta, allora, evidente che, in ragione della natura processuale del vizio dedotto ed accertato dal tribunale (a prescindere, ai fini in esame, dalla sua fondatezza o meno) e della rilevanza costituzionale degli interessi che lo stesso ha leso, è senz’altro corretta la decisione con la quale lo stesso ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace che, a fronte dell’eccezione sollevata dalla compagnia convenuta di abuso del processo per indebito frazionamento del credito, non abbia dichiarato l’improcedibilità della relativa domanda pur avendo valore non eccedente i millecento Euro, trattandosi, appunto, di sentenza che, ancorchè pronunciata secondo equità, è nondimeno appellabile in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 339 c.p.c., comma 3, che include, tra i casi di appellabilità, anche la violazione, riscontrata nella specie, delle norme sul procedimento e delle norme costituzionali (cfr. Cass. n. 15398 del 2019).
1.9. La natura meramente processuale di tale vizio esclude, per converso, che la statuizione che ne abbia negato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, nel quale, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o comunque rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, infatti, soltanto al giudicato formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 10641 del 2019; Cass. n. 7303 del 2012; Cass. n. 22212 del 2004; Cass. n. 17248 del 2003) ma non impedisce nè che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, nè, a fortiori, che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta. Si tratta, in ogni caso, di un giudicato evidentemente superato dalle contrarie statuizioni contenute, sulla questione in esame, nelle sentenze pronunciate da questa Corte tra le medesime parti (cfr., Cass. SU n. 4315 del 2020; Cass. n. 1356 del 2018). E’ noto, infatti, che, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo sempre che – ma ciò, nella specie, non risulta – la seconda sentenza, contraria ad altra precedente, non sia stata sottoposta a revocazione (Cass. n. 13804 del 2018; Cass. n. 23515 del 2010).
2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del gravame con il quale era stata lamentata la mancata riunione dei giudizi.
3. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Il motivo d’appello, del quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento, non è stato proposto dal medesimo (il quale non ha neppure impugnato la sentenza del giudice di pace), ma da UnipolSai: il ricorrente non è, pertanto, legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui (Cass. SU n. 4315 del 2020, in motiv.). Nè il ricorso chiarisce in quale atto processuale il ricorrente avrebbe, a sua volta, sollevato l’eccezione concernente la mancata riunione, da parte del giudice di pace, dei vari giudizi innanzi a lui pendenti tra le stesse parti. In ogni caso, e questo vale anche per la sentenza impugnata lì dove non ha disposto la riunione dei giudizi d’appello pendenti innanzi al tribunale, il provvedimento di riunione tra cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, non essendo impugnabile nè sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 8024 del 2018; Cass. n. 2245 del 2015). Del resto, nelle cause di appello relative a pronunce del giudice di pace connesse ad altre controversie anche solo per identità delle questioni da cui dipende la decisione, la riunione è obbligatoria ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c., ma, ove non disposta, la sentenza non è nulla ed è censurabile solo se la trattazione separata delle cause abbia determinato un aggravio delle spese processuali: profilo, quest’ultimo, che, tuttavia, non è stato oggetto di censura (cfr. Cass. n. 17612 del 2013; Cass. n. 5457 del 2014).
4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè dell’art. 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte, in cui il tribunale non ha considerato che i periti assicurativi, in quanto soggetti individualmente esercenti, in modo stabile ed in forma indipendente, attraverso una propria struttura organizzativa esterna a quella delle imprese assicurative committenti, un’attività di prestazione di servizi in cambio di un corrispettivo in denaro, svolgono un’attività economica e rientrano, pertanto, nella nozione funzionale di impresa così come delineata nella giurisprudenza comunitaria.
5. Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, non spiega in quali termini la qualificazione dell’attività del perito assicurativo come attività di impresa possa rilevare ai fini della decisione della causa (Cass. SU n. 4315 del 2020, in motiv.) ed, in ogni caso, non fa emergere alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata.
6. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto storico che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, benchè tale circostanza sia stata espressamente contestata, e, comunque, smentita dalla documentazione che, tardivamente reperita, è offerta in comunicazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, vale a dire la documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evince che il Q. percepiva importi differenti in relazione ad ogni singolo incarico affidatogli e per i quali non ha mai percepito l’importo di Euro 40,00.
7. Il motivo è infondato. Intanto, non può tenersi conto della dichiarazione IES 2010 e delle comunicazioni trasmesse dalla Compagnia di avvenuta esecuzione di bonifici, trattandosi di documenti che il ricorrente ha depositato solo nel giudizio di legittimità: ed è, invece, noto che, a norma dell’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo tranne di quelli – ma tali non sono gli atti in questione – che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Il fatto, poi, che tali documenti siano stati tardivamente reperiti (ma non anche formati successivamente ai gradi di merito) non ne legittima l’acquisizione in questa sede di legittimità (cfr. Cass. SU n. 7161 del 2010; Cass. n. 27475 del 2017; Cass. SU n. 25038 del 2013). La sentenza, in ogni caso, non può essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la norma consente di sindacare solo l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di dibattito processuale: non anche il mancato apprezzamento di circostanze, come quelle esposte, che non risultano essere state portate all’esame del giudice di merito (Cass. SU n. 8053 del 2014).
8. Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione del giudicato implicito formatosi in conseguenza delle sentenze, pronunciate da questa Corte, n. 18808 del 2016, n. 18809 del 2016 e n. 18810 del 2016, attesa l’identità delle questioni trattate con quella oggetto del presente giudizio.
9. Il motivo è inammissibile. L’affermazione, contenuta nel relativo titolo e tuttavia non sviluppata, secondo cui le pronunce di questa Corte n. 18808 del 2016, n. 18809 del 2016 e n. 18810 del 2016, avrebbero costituito giudicato implicito, non è, invero, in alcun modo scrutinabile per difetto di specificità, non essendo stato spiegato per quale ragione quelle decisioni avrebbero assunto il valore di giudicato esterno. In ogni caso, “non può evidentemente ravvisarsi alcun giudicato implicito – in ordine alla qualificazione e al carattere dell’intero rapporto giuridico instauratosi tra il Q. e la UnipolSai – scaturente dalle sentenze di questa Corte nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che si sono limitate a escludere che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili agli altri oggetto delle distinte azioni promosse dal Q. nei confronti della convenuta per diverse obbligazioni contrattuali, ma che nulla hanno statuito in ordine ai caratteri di tali diversi rapporti obbligatori”(Cass. SU n. 4315 del 2020).
10. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione della L. n. 172 del 2017, art. 19 quaterdecies, che ha modificato della L. n. 247 del 2012, art. 13 bis, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha applicato le norme, contenute in quest’ultima disposizione, che disciplinano l’equo compenso per le prestazioni professionali rese dagli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative, trattandosi di una disciplina che – a dire del ricorrente – sarebbe applicabile (in quanto compatibile) anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 1.
11.1. Con il sesto motivo, il ricorrente, in ragione dei plurimi crediti dallo stesso vantati nei confronti della compagnia di assicurazione per effetto di distinti contratti d’opera professionale, ha lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017.
11.2. Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato che il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi, e che tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame nel quale, al contrario, si discute dell’attività di perito assicurativo dallo stesso svolta in favore della compagnia resistente per effetto di singoli incarichi ricevuti ed in relazione a sinistri diversi.
11.3. Risulta, poi, irrilevante, ha aggiunto il ricorrente, l’invio delle parcelle in conformità dello schema predisposto dalla società assicuratrice, rispondendo tale modalità solo ad una necessità organizzativa interna della convenuta.
11.4. Il ricorrente ha, quindi, ribadito la sussistenza di distinti contratti d’opera professionale e, quindi, la possibilità di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie, evidenziando l’interesse alla tutela processuale frazionata delle relative pretese nell’esigenza di scongiurare un processo cumulativo elefantiaco, difficile da gestire e assai lungo, nonchè di consentire il vaglio delle singole pretese in quanto tali, senza essere costretto ad interrompere, di volta in volta, i termini di prescrizione.
11.5. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha ritenuto la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile senza che vi fosse la corrispondente deduzione e senza indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., con l’assegnazione del termine per le memorie previsto dall’art. 101 c.p.c., comma 2.
11.6. La scelta della parcellizzazione è stata, del resto, ha proseguito il ricorrente, del coordinatore dei giudici di pace, che ha assegnato venti cause a ciascuno di essi.
11.7. In ogni caso, ha concluso il ricorrente, la sanzione per la abusiva parcellizzazione giudiziale del credito non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali ma deve essere individuato nella riunione delle cause medesime ovvero nella liquidazione delle spese, che dev’essere operata come se il processo fosse stato unico fin dall’inizio.
12.1. Il sesto motivo è infondato, con assorbimento del terzo (che, in ogni caso, è inammissibile sia perchè introduce nel giudizio di legittimità una questione nuova, non dedotta dinanzi ai giudici di merito, sia perchè difetta di specificità, in quanto si limita a trascrivere la norma di legge invocata, senza neanche spiegare in qual misura tale norma torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito: cfr. Cass. SU n. 4315 del 2020).
12.2. Come di recente ribadito da questa Corte (cfr. ord. n. 15398 del 2019; conf., Cass. SU n. 4315 del 2020), “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: solo per citarne alcune, Sez. 2 -, Ordinanza n. 31012 del 28/12/2017 Rv. 647129; Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1355 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22449 del 2018)”.
12.3. Nel caso in esame, il tribunale ha accertato che tra l’appellato e la compagnia di assicurazione sussisteva un rapporto negoziale unitario per effetto del quale i singoli incarichi affidati al perito erano remunerati conformemente ai criteri di liquidazione prestabiliti a prescindere dal contenuto concretamente assunto dalla prestazione svolta, e che, pertanto, tutte le pretese azionate dal Q. scaturiscono non già da singoli contratti stipulati di volta in volta ma dallo stesso rapporto di collaborazione professionale, regolato da un accordo-quadro accettato ed osservato da ciascuna delle parti nel corso degli anni.
12.4. Il tribunale, una volta riscontrata l’identità del rapporto, ha escluso, con apprezzamento in fatto (non censurato dal ricorrente con la specifica indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di uno o più fatti che, seppur dedotti nel giudizio di merito e decisivi per la sua definizione, il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare), l’interesse concreto ad una tutela processuale frazionata delle relative pretese.
12.5. Le dedotte violazioni di legge, pertanto, non sussistono.
12.6. Il ricorrente, quanto al resto, si è limitato a contrapporre, sotto il profilo del concreto interesse al frazionamento del credito, una alternativa ricostruzione del fatto, formulando un generico richiamo al rischio di prescrizione ma senza allegare alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), nè ha dedotto l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perchè – come sottolineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315 del 2020 – sarebbe stato sufficiente l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (art. 2943 c.c., u.c.).
12.7. Nè risulta fondata la censura concernente la mancata assegnazione del termine per le memorie previste dall’art. 101 c.p.c., comma 2.
Le Sezioni Unite di questa Corte, come detto, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi ma, nel caso in cui le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Tuttavia, ove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo ha il dovere di indicare alle parti la relativa questione a norma dell’art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle stesse per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2 (Cass. SU n. 4090 del 2017).
Nel caso di specie, a fronte di tale principio, si tratta, pertanto, di verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata abbia formato o meno oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito: e la risposta non può che essere positiva se solo si considera la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata, come visto, sin dal giudizio di primo grado, proprio sull’eccezione d’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito: ciò che, evidentemente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione.
12.8. Non meno consistenti, perchè sommarie ed aspecifiche, devono, infine, ritenersi le altre ragioni addotte dal ricorrente: non sono conoscibili in questa sede i concreti riferimenti che attengono ad altri motivi di opportunità ed ancor meno apprezzabile (ma ancor prima riscontrabile) appare la ricostruzione che tende ad attribuire al giudice di primo grado la “colpa” per non avere riunito i numerosi processi incardinati per libera scelta del Q..
13. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
15. La Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dal cit. D.P.R. n. 115, art. 13, comma 1 quater, è tenuto, infatti, solo a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, come nel caso, riscontrabile nella specie, di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass. SU n. 4315 del 2020). Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, invero, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa (Cass. SU n. 4315 del 2020).
16. La palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso inducono la Corte a considerare la condotta processuale del Q. come connotata da colpa grave: tale, dunque, da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass. SU n. 22405 del 2018; v. anche Cass. n. 29462 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016) per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., nel testo applicabile ratione temporis, con la condanna del ricorrente al pagamento della somma, equitativamente determinata in Euro 1000,00 in favore della società controricorrente.
PQM
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna il ricorrente a pagare in favore della società controricorrente quale sanzione prevista dall’art. 96, c.p.c., u.c., l’ulteriore somma di Euro 1000,00 dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021
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