Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.671 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6478-2019 proposto da:

OFFICINA FRATELLI S.R. E G. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE, 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA MUSSONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALFONSINE (Ravenna), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO n. 95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1945/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

Officina F.lli S. s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Ravenna il Comune di Alfonsine per ottenerne il risarcimento di danni, ex art. 2051 c.c., oppure ai sensi dell’art. 37 C.d.S., comma 1, o ancora, in subordine, in forza dell’art. 2043 c.c., per essersi un suo camion rovesciato su un lato per una “serie di buche e dislivelli” in una strada vicinale all’interno del Comune. Il Comune si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 4 gennaio 2011, rigettava la domanda.

La Società S. proponeva appello, cui il Comune resisteva. La Corte d’appello di Bologna lo rigettava con sentenza del 6 agosto 2018.

La Società S. ha proposto ricorso, da cui il Comune si è difeso con controricorso. Il Comune ha depositato memoria, che, peraltro, in realtà consiste in una formale conferma di quanto già addotto, senza alcuna ulteriore argomentazione illustrativa.

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo su omessa segnalazione che la banchina non era transitabile; conseguente nullità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza per “omesso esame e decisione circa istanza assunta come decisiva al fine della statuizione” e per avere fondato la sentenza su fatti erroneamente ritenuti notori.

Si adduce che il ribaltamento del mezzo fu causato da una frana sulla banchina; l’appellante avrebbe denunciato la mancanza di segnaletica e il Comune non l’avrebbe contestata, bensì avrebbe negato di avere l’obbligo di segnalazione.

Si tratta, ictu oculi, di un motivo direttamente fattuale, che per di più adduce elementi irrilevanti: entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non ricostruibile, per difetto di prova, la dinamica del sinistro, per cui è un mero asserto, si ripete, fattuale che questo fosse derivato da una frana sulla banchina.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 2729 c.c., quanto all’attrezzamento delle risultanze probatorie effettuato dal giudice di merito; denuncia altresì omessa valutazione delle “risultanze processuali”.

Anche questa doglianza, evidentemente, propone una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, rimanendo pertanto su un inammissibile piano direttamente fattuale.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonchè omessa applicazione dei principi dell’onere della prova: “provata la situazione giuridica nonchè il danno” e il nesso causale, null’altro avrebbe dovuto provare il danneggiato affinchè sussistesse la responsabilità del custode, che riveste forma presuntiva.

Quest’ultima censura è eccentrica, perchè l’onere probatorio relativo al fatto e al nesso causale non è stato adempiuto, secondo i giudici di merito, dalla ricorrente.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del grado, liquidate come da dispositivo: liquidazione, che per quanto sopra rilevato, non può tenere in conto anche la memoria depositata dalla controricorrente poichè, come già sopra rilevato, deve escludersi che in essa sia realmente espletato difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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