Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1154 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10987/2019 R.G. proposto da:

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (M.A.T.T.M.), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Selex Service Management S.p.a. in liquidazione (Se.Ma), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Antonio Nuzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Lazzaro Spallanzani, n. 22/a;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Mediocredito Italiano S.p.a. (già Mediofactoring S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Capuano, con domicilio eletto in Roma, via G. Animuccia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Luciana Rostelli;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 278/2019 depositata il 21 gennaio 2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Mediofactoring S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il pagamento dell’importo di Euro 5.688.004,16, comprensivo di interessi moratori D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 2: credito ceduto pro soluto a Mediofactoring in data 24 dicembre 2010 da Selex Management S.p.A. (Se.Ma.), relativo alla distribuzione di Token USB da servire nell’ambito del sistema SISTRI (tracciamento elettronico dei rifiuti) e portato dalla fattura n. *****, emessa a saldo in forza di contratto stipulato in data 14 dicembre 2009.

L’opposizione proposta dal MATTM, in contraddittorio anche con la cedente Se.Ma., chiamata in causa dalla cessionaria opposta, fu accolta dal tribunale che, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, condannò: Se.Ma. a restituire l’importo, maggiorato di interessi, versato da Mediofactoring quale prezzo della cessione del credito; la stessa Se.Ma. e Mediofactoring a rimborsare le spese legali al MATTM; ancora Se.Ma. a tenere manlevata Mediofactoring da quest’ultimo onere.

2. Pronunciando sul gravame interposto da Se.Ma. e su quello incidentale proposto da Mediocredito Italiano S.p.a. (già Mediofactoring), la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 278/2019 del 21 gennaio 2019, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato il MATTM al pagamento, in favore del creditore cessionario Mediocredito Italiano S.p.A., della somma di Euro 5.668.004,16, oltre interessi di mora D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5, con decorrenza però dalla data di messa in mora (13 giugno 2011). Ha quindi posto a carico del MATTM il pagamento, in favore di entrambe le società appellanti, di metà delle spese dei due gradi del giudizio, compensando tra queste ultime la restante metà a loro carico.

2.1. Secondo i giudici d’appello il tribunale, motivando l’accoglimento dell’opposizione unicamente in ragione del rilievo officioso della mancata prova della effettiva fornitura dei token, ha violato il principio di non contestazione espresso dall’art. 115 c.p.c., avendo omesso di considerare che il Ministero non aveva mai negato l’avvenuta consegna dei dispositivi in questione, ma si era limitato ad eccepire l’inesigibilità del credito, od anche l’inesistenza dell’obbligazione, sulla base di altre argomentazioni (tutte respinte dal primo giudice e non riproposte in appello), che non implicavano alcuna contestazione sul contenuto della fattura e sulla fornitura dei dispositivi in essa descritti.

2.2. Inoltre, secondo i giudici del gravame, il tribunale, avendo ritenuto necessaria la prova di detto presupposto, ha altrettanto erroneamente:

– attribuito rilievo, al fine di negare la prova della consegna dei dispositivi, ad una sentenza del GUP del Tribunale di Napoli “unilaterale, non sottoposta al contraddittorio tra le parti e anche solo per questo fuorviante, che tende a dare maggior peso al contenuto di un giudizio, non avente valore di giudicato, riguardante fatti diversi”;

– negato valore di riconoscimento di debito o di promessa di pagamento alla lettera in data 25 marzo 2011 con cui il MATTM aveva comunicato, in risposta a sollecito di Se.Ma del 10 marzo 2011, che erano risultate “positivamente accertate” dalla commissione di vigilanza prevista in contratto “le realizzazioni, attività e forniture dettagliatamente indicate nella nota della Selex Service Management S.p.a.”, informando controparte che, “espletato tale accertamento, si provvederà pertanto ad emettere il mandato di pagamento delle fatture indicate nella nota sopra richiamata non appena il Ministero dell’economia e delle finanze renderà disponibile l’integrazione di cassa a ciò necessaria, già appositamente richiesta…”: giudizio, questo che, chiosano i giudici d’appello, è motivato dal primo giudice sulla base di un passaggio della sentenza penale che, oltre a sfuggire a qualsiasi possibilità di interlocuzione delle parti del giudizio civile de quo, non contiene alcun riferimento specifico alla fattura in questione;

– negato altresì valore di riconoscimento del debito anche alla lettera del 12 aprile 2013 con cui il MATTM aveva dichiarato che “… a fronte della prestazione di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell’atto favorevole della verifica di conformità contrattuale e funzionalità tecnica del SISTRI da parte di AgID, questa amministrazione provvederà al pagamento integrale della fattura n. *****…”: ciò sulla base di una lettura (secondo cui quella lettera avrebbe potuto “astrattamente interpretarsi nel più limitato senso che qualora l’AgID riconosca la congruità dei costi di cui alla fattura, l’amministrazione provvederà al pagamento, impregiudicata ogni ulteriore questione (quale quella sul se la fornitura sia stata resa o meno)..”) meramente ipotetica e “non corrispondente al pensiero del Ministero”.

2.3. Quanto poi alla decorrenza degli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5, ha osservato la corte meneghina che, trattandosi di debiti pecuniari della P.A., essi non decorrono, comunque ed automaticamente, secondo gli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, ma occorra viceversa l’intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso articolo, e che a tale norma speciale non deroga l’art. 4 D.Lgs. cit. che ricomprende nella nozione di “transazione commerciale”, come tale soggetta alla relativa disciplina degli interessi, anche i contratti stipulati tra imprese e pubblica amministrazione “che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.

3. Avverso tale sentenza il MATTM propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Vi resistono entrambe le società intimate, proponendo a loro volta ricorsi incidentali:

– Se.Ma. sulla base di dieci motivi, otto dei quali, al loro interno ulteriormente sottoarticolati, condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale (con essi in sostanza riproducendosi i motivi di gravame proposti contro la sentenza di primo grado, in parte accolti dalla corte d’appello, in altra parte rimasti assorbiti);

– Mediocredito italiano sulla base di due motivi.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Se.Ma. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del proprio ricorso principale il MATTM denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Il motivo investe la prima delle esposte rationes decidendi alla stregua di argomenti che possono essere così sintetizzati.

A) Primo argomento (insussistenza di un onere di contestazione in capo al Ministero opponente):

– il principio di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si può applicare a condizione che la controparte costituita (nella specie l’opponente, convenuto in senso sostanziale) abbia omesso di assolvere uno specifico onere giuridico di contestazione; ove tale onere non sussista, il predetto principio di non contestazione non può operare per mancanza di presupposto;

– la fattura (sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto) non ha natura negoziale, non è il fatto costitutivo del credito in essa esposto, e non riveste alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

– ne discende che, nella specie, il Ministero opponente non aveva alcun onere specifico di contestare “l’esistenza e la validità” della fattura n. ***** emessa da Se.Ma. e neppure “il contenuto di essa”;

B) Secondo argomento (erroneità della valutazione della corte territoriale circa il mancato assolvimento dell’onere):

– è pacifico in causa, perché accertato dalla medesima corte d’appello, che il Ministero opponente aveva eccepito l’inesistenza dell’obbligazione azionata dall’opposto (evidenzia il ricorrente che, al pt. 2 dell’atto di opposizione, rubricato “infondatezza, comunque, nel merito delle avverse domande”, aveva specificamente dedotto che “il credito… non è affatto, allo stato, né certo, né liquido, né esigibile”);

– “la contestazione della “certezza” del credito è riferita, evidentemente, all’an debeatur, e cioè alla sua effettiva esistenza, onde tale contestazione “abbraccia” ed investe, assorbendolo, anche il fatto costitutivo del preteso credito”;

– successivamente esso opponente, a fronte della comparsa di risposta del creditore opposto, nella quale questi aveva allegato che la fattura ceduta era relativa all’attività di distribuzione dei dispositivi eseguita dalla cedente, depositava memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, con la quale deduceva, nuovamente, la non debenza della somma perché la pretesa fornitura ivi esposta non era stata “validata” da AgID con la valutazione effettuata nelle more in data 11 marzo 2014, ai sensi del D.L. n. 101 del 2013, art. 11, commi 8 e 10, formulando, per l’effetto, “la totale contestazione del credito portato dalla fattura n. *****”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in subordine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione circa un fatto decisivo”.

Lamenta che il giudice d’appello ha omesso di considerare la circostanza che, nel giudizio di primo grado, esso opponente aveva specificamente dedotto la natura fittizia della fattura n. ***** azionata dal creditore opposto, e la conseguente inesistenza, totale o parziale, della fornitura a cui essa si riferiva, tanto da ottenere, proprio su tale base, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 23 dicembre 2014.

Nel corpo del motivo si fa al riguardo riferimento:

a) alla produzione nel giudizio di primo grado, all’udienza del 17 dicembre 2014, fissata per l’ammissione dei mezzi istruttori, del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 25/08/2014 nell’ambito di procedimento penale che vedeva imputati diversi soggetti facenti capo alla Selex S.p.a., accusati, tra l’altro, di aver emesso fatture inesistenti;

b) all’istanza di rimessione in termini depositata, nel corso del giudizio di primo grado, in data 18 marzo 2016, in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 7 aprile 2016, per la produzione di copia integrale della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di NAPOLI n. 2455/2014 depositata il 5/12/2014, nei confronti di S.S. imputato con altri nella sua qualità di amministratore delegato di SELEX SE.MA S.p.A. e di altra, “con il ruolo di procurare – in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con il Ministero per l’Ambiente e in cambio di notevoli dazioni corruttive – a D.M.F.P. e alle Società da lui gestite importanti commesse in subappalto nel progetto SISTRI… attraverso costi sensibilmente aumentati per effetto di fatturazioni fittizie…”.

Evidenzia in particolare il ricorrente che, come rimarcato già nella menzionata istanza ex art. 184-bis c.p.c., all’interno di tale ultimo documento (pag. 39 della sentenza penale, trascritta per esteso nel corpo del motivo), nella ricostruzione delle condotte criminose degli imputati, è espressamente menzionata anche la fattura n. *****.

3. Con il terzo motivo il MATTM denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167,183,184-bis e 153 c.p.c., in relazione all’art. 359 c.p.c..

Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente posto a fondamento della decisione, ritenendo contenesse riconoscimento di debito, la nota del MATTM datata 25 marzo 2011 (prodotta in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di Se.Ma.) che avrebbe invece dovuto considerarsi inammissibile in quanto tardivamente prodotta oltre lo spirare dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1262 e 1988 c.c..

Lamenta che erroneamente la corte d’appello ha attribuito natura di riconoscimento di debito alla lettera del MATTM in data 12 aprile 2013, depositata ritualmente nel giudizio di primo grado da Mediofactoring.

Sostiene che in realtà, con tale lettera, il Ministero si era limitato a richiedere a Selex, in ogni caso e ai fini del futuro pagamento della fattura stessa, la previa prestazione di un’idonea garanzia fideiussoria.

Soggiunge che peraltro tale lettera, così come quella del 25 marzo 2001, era diretta a Se.Ma. e non a Mediofactoring (cessionaria) e, pertanto, non poteva produrre alcun effetto nei confronti di quest’ultimo, non essendo “titolata”.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, art. 11, commi 8 e 10, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come poi u(teriormente modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Deduce che, come ribadito nella comparsa conclusionale in appello, il credito in questione non poteva considerarsi né certo né liquido né esigibile.

Ciò in quanto, prima ancora della data fissata per il nuovo termine iniziale di operatività del SISTRI, era intervenuto il D.L. n. 101 del 2013, a disciplinare in dettaglio modalità, tempi e condizioni per il pagamento delle pretese creditorie vantate da SELEX nei confronti del Ministero dell’Ambiente e nell’ambito del progetto de quo.

In particolare, l’art. 11, commi 8 e 10, aveva a tal fine individuato un’apposita Commissione per la verifica dell’esistenza e della “conformità” delle prestazioni che sarebbero state in pretesa rese dalla fornitrice Se.Ma. al Ministero dell’Ambiente, specificando inoltre tempi e modalità per la conclusione delle relative operazioni e sottoponendo al contempo i pagamenti a carico di quest’ultimo in favore della società summenzionata ad alcune e tassative condizioni, tra le quali la verifica, da parte di AgID, della congruità dei costi: verifica allo stato intervenuta per un ammontare di Euro 57.837.889,00 oltre IVA al 20% per un totale di Euro 69.405.466.80, con riferimenti a costi tra i quali non era ancora compreso quello portato dalla fattura n. *****.

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c..

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto priva di valore probatorio la menzionata sentenza penale del Tribunale di Napoli.

Rileva di contro che: le risultanze penali fanno legittimamente parte, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c., del materiale istruttorio utilizzabile; la sentenza in questione è stata ritualmente introdotta dal Ministero previa autorizzazione del Tribunale; è relativa a fatti che sono in realtà strettamente connessi (e in parte coincidenti) con quelli all’origine della presente controversia.

7. Il primo motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.

Va al riguardo ribadito, con rilievo assorbente, che, come la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di precisare (con riferimento al novellato art. 115 c.p.c., ma il principio di non contestazione era implicito nell’ordinamento anche prima di tale esplicitazione legislativa), spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., ord., 7/02/2019, n. 36809) e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., ord., 28/10/2019, n. 27490), nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato (v. anche, ex multis Cass. 25/01/2011, n. 1466; 26/11/2020, nn. 26908 e 26916; 26/05/2020, n. 9641).

Ne discende, nella specie, l’inammissibilità di entrambi gli argomenti svolti, costituendo frutto dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, sindacabili nei ristretti limiti predetti, sia l’individuazione del fatto costitutivo della pretesa sia la valutazione in ordine alla sua mancata contestazione.

Sotto il primo profilo non può dubitarsi che la corte abbia ritenuto che ad essere non contestato fosse stato, non la fattura o il suo contenuto, ma il fatto dedotto a fondamento della pretesa.

E’ dunque appena il caso di aggiungere che è comunque frutto di evidente travisamento, già in astratto, della struttura del procedimento monitorio, l’assunto, posto a fondamento del primo argomento critico, secondo cui quando il decreto monitorio è “fondato su fattura” non può ipotizzarsi una non contestazione del fatto costitutivo della pretesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c..

E’ evidente infatti che la fattura, anche nella fase monitoria, non è il fatto costitutivo della pretesa, ma solo la prova scritta di essa (sufficiente nella predetta fase, ma non più in quella del giudizio di opposizione), fatto costitutivo essendo la fonte del rapporto obbligatorio, da cui è fatto derivare il credito rappresentato in fattura, la cui allegazione è ovviamente contenuta nella domanda e, per quanto implicita nel riferimento alla fattura, va pur sempre distinta dalla “prova” rappresentata dal documento che la veicola. Quel che non è dunque richiesta all’opponente è la contestazione dell’efficacia probatoria della fattura, ma certamente egli avrà l’onere di contestare specificamente i fatti principali allegati a fondamento della pretesa.

Sarà utile altresì precisare che qualora il fatto costitutivo del diritto si connoti, come nella specie, per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l’onere dell’altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame (v. e pluribus Cass. 21/05/2008, n. 13079). In un caso quale quello di specie in cui la pretesa presuppone oltre alla consegna dei dispositivi, anche la loro “validazione” da parte di AgID e l’esistenza di altri presupposti di esigibilità, la contestazione che si limiti a negare “certezza, liquidità ed esigibilità” al credito – tanto più ove poi argomentata con riferimento ad altri aspetti (come insindacabilmente accertato nella sentenza impugnata) – non può certo considerarsi anche “specifica” contestazione del primo dei detti presupposti, ossia della consegna materiale dei dispositivi.

8. Lo scopo di censurare la prima ratio decidendi (non contestazione dell’avvenuta consegna dei dispositivi) è pure perseguito, in subordine, dal secondo motivo, il quale si muove bensì, pertinentemente, sul piano del vizio di motivazione (ancorché erroneamente evocato in rubrica) ma si rivela anch’esso inammissibile per altre ragioni.

E’ assorbente in tal senso il rilievo che il ricorrente intende ricavare l’esistenza di una specifica contestazione da attività probatorie e, segnatamente, dalla produzione, nel corso del giudizio di primo grado, di due provvedimenti penali (decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 25/08/2014; sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di NAPOLI n. 2455/2014 depositata il 5/12/2014), che egli stesso afferma aver compiuto ben dopo il maturare delle preclusioni assertive (e dunque oltre il termine da osservare per “disinnescare” la regola processuale della non contestazione ed il suo effetto di relevatio ab onere probandi), ovvero, rispettivamente: all’udienza del 17 dicembre 2014, fissata per l’ammissione dei mezzi istruttori; in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 7 aprile 2016, previa istanza di rimessione in termini.

La stessa prospettazione censoria non rispetta, dunque, il paradigma del vizio evocato (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), evidenziando di per sé la mancanza di un requisito essenziale, qual è quello della decisività del fatto di cui si lamenta omesso esame.

Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifica ricostruzione del principio in parola, la valutazione della condotta processuale del convenuto (quale deve considerarsi, ai fini in questione, l’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti – diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva (Cass. 02/12/2019, n. 31402; 29/11/2013, n. 26859).

9. Resta conseguentemente assorbito l’esame dei motivi terzo, quarto e sesto, in quanto tutti volti a contestare la seconda delle rationes decidendi esposte in sentenza dai giudici di appello, avente il carattere di motivazione meramente aggiuntiva rispetto alla prima, di per sé certamente sufficiente a fondare la decisione in ordine alla spettanza, quanto alla sorte capitale, del credito ingiunto.

Se ne può peraltro rilevare anche l’inammissibilità trattandosi di censure:

– in parte (quella con cui si deduce, nel terzo motivo, la tardività della produzione in primo grado della lettera del 25 marzo 2011) preclusa da giudicato interno formato per la mancata proposizione di gravame nel giudizio di appello (e’ lo stesso ricorrente ad ammettere di aver sollevato la relativa questione, in appello, – solo – nella comparsa conclusionale: v. ricorso, pag. 40, secondo cpv.);

– in altra parte (contenuto ricognitivo, inopponibilità al cessionario perché non titolata: quarto motivo) comunque impingenti in un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito e sindacabile solo nel perimetro ammesso dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qui non evocato;

– in altra parte, infine (efficacia probatoria della sentenza penale: sesto motivo), in quanto inosservante dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e comunque volta a contestare l’attività di valutazione delle prove, riservata al giudice del merito.

10. E’ inammissibile anche il quinto motivo.

Con esso viene riproposta, puramente e semplicemente, una tesi difensiva svolta in primo grado, rigettata (o comunque non accolta) dal primo giudice e non riproposta in appello, come evidenziato nella relativa sentenza che, per tal motivo, ha anche espressamente rilevato l’intervenuta formazione di un giudicato interno: accertamento, questo, dirimente e non fatto segno di alcuna specifica censura da parte del ricorrente (v. sentenza impugnata, pagg. 12, in fine; 13, in fine; 14, primo periodo).

11. Per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

12. Ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia di entrambi i ricorsi incidentali, in quanto tardivi.

Essi risultano infatti entrambi notificati a mezzo p.e.c. in data 6/5/2019, oltre un mese dopo la scadenza del termine breve per impugnare, decorrente dalla data di notificazione della sentenza (22/1/2019): termine applicabile ad entrambe le parti intimate: alla Se.Ma. in quanto anch’essa destinataria della notifica, a Mediocredito in quanto autrice della notifica della sentenza.

13. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo al ricorrente principale e non anche a carico delle ricorrenti incidentali, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.

Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.

In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).

14. Non può trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorrente una Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U., 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

Tale obbligo nemmeno sussiste nei confronti delle resistenti dei cui ricorsi incidentali è dichiarata l’inefficacia, atteso che, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti delle stesse i relativi presupposti, non essendo ad essi riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privi di efficacia i ricorsi incidentali tardivi. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, che liquida: a) in Euro 11.500 per compensi, in favore di Mediocredito Italiano S.p.a.; b) in Euro 14.700 per compensi, in favore di Se.Ma.; oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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