LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23310-2020 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PIMPINI;
– ricorrente –
contro
D.T.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI GASPARE;
– resistente –
contro
PENELOPE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE, 2 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIA DE AMBROSIIS;
– resistente –
avverso la sentenza n. 594/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A., cessionaria di ramo d’azienda di Banca Intesa S.p.A., conveniva davanti al Tribunale di Teramo D.S. e D.T.G., perché fosse dichiarata ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia nei propri confronti della vendita di immobile dalla D.T. alla D. in subordine chiedendo che fosse dichiarata nulla la vendita per simulazione assoluta; ciò in relazione alla qualità di fideiussore della alienante per crediti vantati dall’attrice nei confronti del di lei coniuge R.F.. Le convenute si costituivano resistendo.
Il Tribunale rigettava entrambe le domande con sentenza del 22 giugno 2015.
Italfondiario proponeva appello, cui resistevano le controparti. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 22 aprile 2020, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo l’azione pauliana.
La D. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria. Si è difesa con controricorso Penelope SPV S.r.l., quale cessionaria nelle more del credito, rappresentata da Intrum Italy S.p.A. Si è difesa con ulteriore controricorso la D.T., che pure ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. per difetto di eventus damni e consilium fraudis e partecipazione fraudolenta del terzo, “in combinato disposto con gli artt. 2740 e 2697 c.c. per difetto di prova”.
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. per intervenuta novazione oggettiva e conseguente estinzione dei vincoli di garanzia, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per difetto di pregiudizio, consilium e partecipatio fraudis e prova.
Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. per difetto dell’elemento psicologico e in particolare della conoscenza e partecipazione fraudolente all’atto della ricorrente, essendosi l’atto perfezionato il 19 maggio 2005, cioè prima dell’Impegno di cui alla scrittura del 9/11/2006". Denuncia altresì “violazione dei profili di buona fede e diligenza” ai sensi degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c..
1.2 Questi primi tre motivi, ictu oculi, sarebbero propri di un gravame, in quanto, pur tentando di schermarsi con l’invocazione di norme, costituiscono in realtà una diretta critica mossa alla ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello, ragion per cui, nella presente sede di legittimità, patiscono una inammissibilità evidente.
2.1 II quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione, per essere la decisione “non radicata in un critico esame della documentazione prodotta”, concernente l’elemento psicologico del garante e del terzo, e per “travisamento della prova”; denuncia altresì in alternativa, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 111 Cost., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 “per erronea percezione del materiale istruttorio e per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, nonché violazione e/o falsa applicazione della D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 22, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 48, per avere ritenuto non provato il pagamento dell’importo di Euro 58.200.
2.2 Anche questo motivo, nonostante il tentativo (reiterato, rispetto a quanto avvenuto per le tre precedenti censure) di schermare la propria effettiva sostanza con riferimento normativo, e in particolare, qui, con il riferimento al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 22, – nel ricorso illustrato nelle pagine 27-28 e successivamente 28-29, in realtà con argomentazione estremamente scarna e a ben guardare soltanto assertiva, che non spiega la pertinenza concreta dell’invocazione della norma -, rimane direttamente fattuale, così patendo una netta inammissibilità.
3.1 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. “per aver fatto credito alla società Intermobili, senza autorizzazione del garante, nella consapevolezza della compromissione delle garanzie patrimoniali del debitore principale e/o originario”.
3.2 Il presente motivo – occorre in primis rilevare – offre una rubrica incomprensibile: non si capisce chi abbia concesso il credito, e, d’altronde, la censura dovrebbe avere ad oggetto la sentenza e non la condotta tenuta da parti prima del processo nella vicenda sostanziale, come invece si evince dalla rubrica in questione.
L’illustrazione della censura, poi, non si discosta da una diretta fattualità, perseguendo, mediante prospettazioni alternative, ancora una volta un terzo grado di merito.
Il motivo risulta pertanto inammissibile.
4. L’inammissibilità, a questo punto, investe tutto il ricorso.
E’ il caso poi di notare, per completezza, che il controricorso della D.T. contiene motivi tali da configurare un ricorso incidentale – anche se non è intestato come tale – che appare tempestivo. Qualora lo si considerasse sussistente, dovrebbe peraltro darsi atto che i cinque motivi che lo compongono presentano tutti rubrica analoga a quelli corrispondenti del ricorso della D. e sostanzialmente analoghi contenuti, per cui il ricorso incidentale risulterebbe privo di ogni consistenza.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a Penelope SPV S.r.l. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Quanto agli altri rapporti processuali, tenuto in conto quanto sopra si è rilevato, sussistono adeguati motivi di compensazione.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente D., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente D.S. a rifondere a Penelope SPV S.r.l. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3800, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; compensa le spese negli altri rapporti processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente D.S., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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