LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24748 – 2020 R.G. proposto da:
RIMA TRE s.r.l., – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Busto Arsizio, alla piazza Garibaldi, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Roberto Craveia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
COMUNE di MOZZATE, – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Antonio Lamarucciola ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vigna Rigacci, n. 16, presso lo studio dell’avvocato Roberta Capitani.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1026 – 25.3/28.4.2020 della Corte d’Appello di Milano;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. il Comune di Mozzate adiva il Tribunale di Como.
Esponeva che aveva alienato alla “Rima Tre” s.r.l. un’area edificabile per il prezzo di Euro 5.100.000,00; che l’acquirente non aveva corrisposto parte del prezzo, ovvero l’ammontare di Euro 963.338,60.
Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento dell’importo anzidetto.
2. Con decreto n. 103/2014 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
3. La “Rima Tre” s.r.l. proponeva opposizione.
Deduceva che nel mese di gennaio 2014 aveva contestato al Comune di Mozzate di aver appreso che l’area acquistata era per ampia parte inquinata e che l’ente alienante, a conoscenza di tale circostanza, non aveva provveduto a dargliene comunicazione in fase precontrattuale.
Chiedeva revocarsi l’ingiunzione; in riconvenzionale, dichiararsi la nullità della compravendita ovvero pronunciarsene, in subordine, l’annullamento o, in ulteriore subordine, la risoluzione in dipendenza dei vizi inficianti l’immobile, con condanna dell’alienante al risarcimento del danno.
4. Si costituiva il Comune di Mozzate.
Deduceva che l’inquinamento dell’area era ben noto all’opponente, siccome la propria Delib. n. 24 del 2007 imponeva espressamente all’aggiudicatario di “provvedere, ove necessario, alla bonifica del sito”.
Eccepiva la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c..
Instava per il rigetto dell’opposizione.
5. Riunito il giudizio al giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal Comune di Mozzate nei confronti della “Alfa-Hu” s.r.l., con sentenza del 7.9.2017 il Tribunale di Como – per quel che qui rileva – rigettava l’opposizione all’ingiunzione di pagamento.
6. Proponeva appello la “Rima Tre” s.r.l..
Resisteva il Comune di Mozzate.
L'”Alfa-Hu” s.r.l. proponeva appello incidentale adesivo.
7. Con sentenza n. 1026/2020 la Corte di Milano rigettava ambedue i gravami e condannava in solido le appellanti alle spese del grado.
Evidenziava la corte che era da escludere la nullità della compravendita, siccome il certificato di destinazione urbanistica risultava allegato all’atto e non aveva rilievo l’omissione apparentemente inficiante il suo contenuto.
Evidenziava altresì – la corte – che non sussistevano né i presupposti per far luogo all’annullamento per dolo o per errore-vizio né per far luogo alla risoluzione per la presenza di vizi o per difetto di qualità.
Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per configurare a, carico dell’ente alienante una responsabilità precontrattuale.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Rime Tre” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.
Il Comune di Mozzate ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
9. Il relatore – riservata ogni valutazione in ordine alla ragione di inammissibilità correlata alla prefigurata tardiva proposizione del ricorso (cfr. controricorso pag. 14) – ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso.
10. La ricorrente ha depositato memoria.
11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 239 e ss., del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 2000.
12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 1337,1427,1428,1429,1431,1439,1441,1442,1453,1489,1490 e 1497 c.c., del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 239 e ss., del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 2000.
13. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorché era decorso il termine “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, è dunque fondata.
14. Il Comune di Mozzate ha addotto (cfr. controricorso, pag. 14) e comprovato (cfr. allegato “B” al controricorso) di aver notificato la sentenza n. 1026 – 25.3/28.4.2020 della Corte d’Appello di Milano (sia alla “Alfa-Hu”s.r.l. sia) alla “Rima Tre”, appellante principale – qui ricorrente – soccombente in seconde cure, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata inoltrato in data 4 giugno 2020 al difensore costituito della medesima società appellante.
Il termine “breve” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità, quindi, tenuto conto pur dei trentuno giorni della sospensione feriale, scadeva giovedì 3 settembre 2020.
La “Rima Tre”, viceversa, ha notificato il ricorso per cassazione all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato Antonio Lamarucciola, difensore in grado d’appello del Comune di Mozzate, venerdì 18 settembre 2020, allorché evidentemente il termine “breve” era ampiamente decorso.
15. La “Rima Tre”, piuttosto, ha in memoria (cfr. pagg. 1 – 2) addotto che “al momento della notifica della sentenza di secondo grado al difensore precedente era già intercorsa la rinuncia al mandato da parte del precedente difensore con conseguente inefficacia della notifica della sentenza d’appello per il decorso del termine breve di impugnazione” (così memoria della ricorrente, pagg. 1 – 2).
16. Nondimeno, in tal guisa, la s.r.l. ricorrente, per un verso, non ha sostanzialmente disconosciuto che la notifica della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 285 c.p.c. ed ai fini del decorso del termine “breve”, e’, appunto, avvenuta il 4 giugno 2020; per altro verso, ha addotto una circostanza priva di qualsivoglia valenza.
Difatti, a tal ultimo riguardo, questa Corte spiega che, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (cfr. Cass. 3.6.2016, n. 11504; Cass. sez. lav. 30.1.2019, n. 2677).
17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso si prescinde dall’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c. ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della “Alfa-Hu” s.r.l., parte dei giudizi di merito (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670).
19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Rima Tre” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, Comune di Mozzate, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022
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