Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.171 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30142-2020 proposto da:

avv. R.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé

medesimo;

– ricorrente –

contro

C.S., CA.MA.AN., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE CIOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 644/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 29/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

L’avvocato R.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 644/2020, che ha accolto l’appello proposto da C.S. e Ca.Ma.An. e ha revocato il decreto ingiuntivo pronunciato in favore del ricorrente.

C.S. e Ca.Ma.An. resistono con controricorso, con il quale chiedono di dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso e di condannare il ricorrente per responsabilità ex art. 96 c.p.c..

Memoria è stata depositata dai controricorrenti.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2230,2727 e 2729 c.c.: la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, ritenuta insufficiente dal Tribunale, doveva invece essere ricavata “dalla sinergica integrazione” di “concomitanti considerazioni”, ossia la “bilateralità del negozio giuridico di compravendita”, “l’intervenuta stipulazione del contratto di compravendita”, la “sintonia delle parti” e “le risultanze dell’inchiesta orale”.

Il ricorso è inammissibile. Viene infatti contestata la valutazione di insufficienza della prova di conferimento dell’incarico professionale, valutazione che spettava al giudice di merito e che questi ha sufficientemente motivato (v. in particolare l’esame delle dichiarazioni della testimone Ci., pp. 5 e 6 della sentenza impugnata), e che è pertanto incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

I controricorrenti hanno proposto domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Il Collegio ritiene di non accogliere la domanda, non ricorrendo nel caso in esame i requisiti della mala fede o colpa grave.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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