LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23327-2020 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.M.F., è rappresentato e difeso dall’avv.to ROBERTO PIPINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria di rigetto dell’appello proposto dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria che aveva, invece, accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per indebita percezione di contributi oleari proposta da D.M.F.. Con un primo motivo deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 7 e 8, e dell’art. 2700 c.c. e ss, nonché falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 50 c.p.c..
2. D.M.F. si è costituito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. I due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente appaiono fondati. Essi censurano la ritenuta tempestività della riassunzione del giudizio di primo grado, avvenuta – a dire della parte ricorrente – oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “La Corte d’Appello da atto che il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza e fissato il termine per la riassunzione con separato provvedimento del quale aveva dato lettura in udienza, ma senza specificazione se si trattasse di una sentenza comprensiva del dispositivo e della motivazione oppure solo del dispositivo. Il dubbio era ulteriormente confermato dalla diversa data di deposito in cancelleria dei due provvedimenti, la motivazione il 27 ottobre 2004 e il dispositivo il 28 ottobre 2004.
Pertanto, nell’incertezza del giorno di effettiva pubblicazione della sentenza con contestuale motivazione il giorno dell’udienza, il ricorso in riassunzione non poteva ritenersi tardivo. In realtà la data di deposito della motivazione coincide con la data dell’udienza e il fatto che il giorno successivo sia stato depositato il dispositivo non è una circostanza idonea a smentire la contestuale lettura di dispositivo e motivazione”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La questione posta all’attenzione della Corte riguarda l’individuazione della decorrenza del termine per la riassunzione.
Il giudice di primo grado, nella sentenza di incompetenza aveva specificato di aver dato lettura del provvedimento in udienza. Tale precisazione, unitamente alla data di pubblicazione della motivazione nello stesso giorno (27 ottobre 2004, come attesta la stessa Corte d’Appello a pag. 4 della sentenza) depone senz’altro per la avvenuta lettura contestuale di dispositivo e motivazione, a nulla rilevando la data del giorno successivo nel deposito del dispositivo quale mero adempimento di cancelleria.
4. Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022