Quando l’erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602 c.c., comma 3, il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata ed accertata soltanto per mezzo della querela di falso,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18935/2017 proposto da:
S.O., M.G., rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMBATTISTA RANDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, (GIA’ BANCA INTESA S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MASSIGNANI, e dall’avvocato ARMANDO MASSIGNANI, giusta procura in calce al controricorso;
T.A.M., T.A., rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANIA BARBIERI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1069/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 3 ottobre 2005 S.O. e M.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza T.A., T.A.M. e Banca Intesa S.p.A., poi divenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., deducendo che in data ***** era deceduta ab intestato, vedova e senza figli, Ma.Ma., la quale con un primo testamento del 1 maggio 2003 aveva istituito erede universale il convenuto T.A.. Con successivo testamento datato 10 ottobre 2004 aveva invece istituto gli attori quali eredi universali per poi predisporre un terzo testamento, recante la data del 2 febbraio 2005, con il quale prevedeva che in caso di decesso di T.A., suo parroco, erede universale sarebbe stata la sorella T.A.M..
Sostenevano gli attori che il primo testamento era stato revocato dal secondo e che il terzo, in quanto evidentemente collegato ad un testamento già revocato, era privo a sua volta di efficacia, così che doveva essere accertata la loro qualità di eredi universali.
Quanto alla banca convenuta, specificavano che la sua chiamata in causa era finalizzata ad impedire che la stessa potesse disporre delle giacenze della de cuius nelle more della definizione del giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti e, mentre la banca rilevava di avere già in precedenza versato a T.A. le somme di pertinenza della defunta, così che la sua chiamata in causa si palesava superflua, i germani T. assumevano che il testamento invocato dagli attori fosse falso quanto alla data in quanto il numero “4” dell’anno di redazione era frutto dell’aggiunta di un trattino all’anno originariamente vergato dalla de cuius (verosimilmente corrispondente ad “1”).
Proponevano pertanto querela di falso.
Il Tribunale disposta CTU, con sentenza n. 308/2016, dichiarava che il testamento apparentemente datato 10 ottobre 2004 aveva la data contraffatta ed era quindi privo di efficacia, e dichiarava T.A. unico erede.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori, cui resistevano i convenuti, e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1069 del 18 maggio 2017, rigettava il gravame, con le statuizioni consequenziali in punto di spese.
Quanto al primo motivo con il quale si lamentava la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, la Corte distrettuale rilevava che la sentenza si fondava sull’evidente ed accertata alterazione della data del testamento, così che gli altri elementi di prova che gli appellanti avrebbero voluto fornire risultavano irrilevanti, essendo inidonei a scalfire l’accertamento circa l’alterazione della data.
In particolare, il fatto che il testamento a favore del parroco fosse frutto di una circonvenzione di incapace era irrilevante, posto che essendo stata esclusa la qualità di eredi degli attori, gli stessi non erano legittimati a dolersi della invalidità di un diverso testamento; inoltre non era stata formulata alcuna domanda di invalidità del primo testamento in favore del T..
Inoltre, gli appellanti avrebbero dovuto formulare precise istanze istruttorie all’atto della proposizione dell’appello, senza limitarsi a richiedere la concessione dei termini, in quanto era necessario permettere al giudice di appello di verificare la loro effettiva ammissibilità e rilevanza, onde affermare il pregiudizio derivato dalla mancata concessione dei termini.
In merito alla censura che investiva la decisione della querela unitamente al merito, la sentenza osservava che in realtà la prima decisione aveva portata assorbente anche del secondo, non potendosi invocare l’art. 221 c.p.c., quanto al richiamo al passaggio in giudicato che è un limite solo alla proposizione della querela di falso ma non anche alla decisione della causa di merito. Era disattesa, anche la censura che lamentava una extrapetizione del Tribunale nell’avere affermato che T.A. fosse unico erede, e ciò in quanto, avendo il convenuto chiesto di accertare la validità del testamento a sé favorevole, l’affermazione della qualità di erede altro non era che una specificazione della domanda già proposta.
Era disattesa la critica che concerneva la pretesa inammissibilità della querela, e ciò perché il richiamo nell’atto alla necessità di una consulenza grafologica con l’utilizzo delle scritture di comparazione, individuate negli stessi testamenti, assolveva all’onere di indicare i mezzi di prova imposto dalla legge.
Era disattesa la censura che atteneva alla valutazione delle prove, poiché secondo la Corte d’Appello, sebbene il consulente d’ufficio non avesse escluso che l’alterazione della data potesse essere stata anche effettuata dalla de cuius, vi erano plurimi elementi che invece deponevano per l’attribuzione della modifica a terzi.
Il testamento datato 2004 era l’unico nella materiale disponibilità delle parti, ed inoltre il contenuto delle tre schede deponeva per l’anteriorità cronologica di quello a favore degli attori, in quanto ad opinare diversamente non sarebbe stata comprensibile la redazione dell’ultimo testamento con la clausola a favore della sorella del T., ove il testamento che istituiva quest’ultimo erede fosse stato già in precedenza revocato.
Era infine disatteso il mezzo di gravame che concerneva la quantificazione delle spese di lite, che risultava compiuta dal Tribunale sulla base del valore della causa, ed in considerazione delle attività svolte.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso S.O. e M.G. sulla base di cinque motivi.
T.A.M. e T.A. resistono con controricorso.
Intesa Sanpaolo S.p.A. a sua volta resiste con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Nella prima parte del motivo i ricorrenti assumono che, una volta avvenuta la presentazione della querela di falso da parte dei convenuti T., aveva fatto richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., reiterandola sia in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 29 gennaio 2010 che nei successivi scritti conclusionali, senza però che mai i termini fossero concessi.
La questione aveva costituito oggetto di specifico motivo di appello e la Corte distrettuale lo ha disatteso rilevando che, alla luce dell’accertamento evidente dell’alterazione della data del testamento favorevole agli attori, risultava nella sostanza superflua ogni ulteriore attività istruttoria, non senza aggiungere che anche gli elementi di prova che gli appellanti indicavano di voler fornire fossero comunque inidonei a scalfire l’accertamento del Tribunale, in quanto non erano legittimati, una volta rimosso il testamento a loro favore, a dolersi dell’invalidità del testamento favorevole invece al T., non avendo mai avanzato una domanda di invalidità di tale testamento. Infine, ricordava che parte appellante aveva omesso, come invece doveroso, nell’atto di gravame di formulare precise istanze istruttorie, poiché solo in tal modo avrebbe permesso alla Corte di avvedersi dell’effettiva necessità della concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
Secondo i ricorrenti tali argomentazioni sono immeritevoli di condivisione e ciò alla luce del fatto che l’intero ragionamento seguito dal Tribunale, e poi condiviso dal giudice di appello, per affermare l’alterazione ad opera di terzi della data del testamento apparentemente datato 2004, si fonda su elementi suscettibili di una diversa lettura, ed in contrasto con alcune indicazioni della stessa CTU, che non aveva escluso che la modifica della data potesse essere attribuita anche alla mano della testatrice.
Ne consegue che la concessione dei termini si palesava come necessaria.
Aggiungono poi che uno degli elementi sui quali si fonda il ragionamento dei giudici di merito è che solo il testamento a favore dei ricorrenti fosse in possesso delle parti, a differenza degli altri due testamenti, invece in deposito presso un notaio, affermazione quest’ultima che è invece smentita dal verbale di deposito e pubblicazione degli atti di ultima volontà, dal quale si ricava che anche tali atti fossero in possesso dei beneficiari.
Nella seconda parte del motivo si sottopone a critica il ragionamento delle sentenze di merito per pervenire all’affermazione circa l’alterazione ad opera di mano aliena della data del testamento, assumendosi che in tal modo sarebbe stata violata la regola posta dall’art. 2697 c.c., che onerava le controparti di fornire la prova di tale circostanza.
2.1 Il motivo è infondato.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 183 c.p.c., va in via preliminare precisato che, ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 1 marzo 2006, trova ancora applicazione la disciplina processuale precedente la riforma di cui alla L. n. 80 del 2005, disciplina che contemplava una possibilità di procedere in primis alla fissazione del thema decidendum, con la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, con una successiva determinazione del thema probandum, con la concessione dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. (solo con la riforma del 2005 le due sequenze di termini sono state accorpate nella previsione di cui dell’art. 183 c.p.c., comma 6).
Una volta emendato il ricorso di tale imprecisione, il ricorso si fonda sulla pretesa di parte ricorrente di ritenere obbligatoria la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., sol perché richiesti.
Trattasi di assunto che deve essere disatteso, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte.
E’ stato, infatti, precisato che, in forza del combinato disposto dell’art. 187 c.p.c., comma 1 e art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine, nella specie ai sensi del comma 6 di detto articolo, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c. (Cass. n. 7474/2017; Cass. n. 4767/2016).
Ciò comporta che qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema probandum”, l’appellante che faccia valere tale nullità – una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice – non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (così Cass. n. 23162/2014; Cass. n. 17046/2018), precisazione quest’ultima che, lungi dal sottendere una automatica rimessione in termini vuole piuttosto ribadire che solo una specificazione delle circostanze non potute esporre in primo grado per la negazione dei termini, permette al giudice di appello di valutare la loro rilevanza ed ammissibilità e quindi, sempre nel prisma della tutela della durata ragionevole del processo, consentire il recupero in appello delle facoltà pregiudicate dalla decisione del giudice di primo grado.
Emerge quindi che il potere di concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (e, per quanto concerne i processi assoggettati alla disciplina previgente, di cui all’art. 184 c.p.c.), si caratterizza come discrezionale, di tal che per l’accoglimento della censura che investa il mancato esercizio di tale potere non è sufficiente la sola allegazione del diniego del giudice, ma occorre altresì evidenziare gli elementi che denotino l’esercizio scorretto della discrezionalità, e quindi si palesa la necessità di evidenziare le circostanze sulle quali vi era interesse ad articolare mezzi istruttori (nella specie i ricorrenti deducono un pregiudizio solo all’esercizio dell’attività istruttoria, ma non lamentano anche la menomazione della possibilità di intervenire sul thema decidendum, mediante l’esercizio del potere di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte).
Va, quindi ribadito, in relazione alla violazione in questa sede dedotta, che i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, sicché quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma a pena di inammissibilità deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta (Cass. n. 2626/2018; conf. Cass. n. 33748/2019, non massimata; Cass. n. 6343/2011).
In questa linea si inserisce anche Cass. n. 1866/2016, secondo cui la querela di falso proposta in via principale si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione l’art. 183 c.p.c., comma 6, senza che a ciò osti l’art. 221 c.p.c., che ha la propria “ratio” esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela; peraltro, la mancata assegnazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, determina la nullità della sentenza solo ove la parte che la impugni dimostri che da tale omissione sia conseguita, in concreto, una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato.
Ne’ può indurre a diverse conclusioni il recente arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 36596/2021, secondo cui la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, non essendo comparabile la situazione oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite con quella qui in esame.
Infatti, nella vicenda ivi esaminata si trattava della violazione del diritto al rispetto di un termine previsto come obbligatorio da parte dello stesso legislatore, una volta che il giudice non abbia optato per la decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., mentre nel caso in esame la contestazione investe la valutazione circa la correttezza dell’esercizio della discrezionalità giurisdizionale, il che impone, come sopra rilevato, di dover offrire al giudice di appello gli elementi sulla base dei quali verificare se l’esercizio della detta discrezionalità abbia determinato un pregiudizio al diritto di difesa della parte.
La sentenza d’appello, pur richiamando l’orientamento secondo cui sarebbe stato necessario individuare con precisione i mezzi di prova di cui la parte si sarebbe voluta avvalere, ove le fossero stati concessi i relativi termini, non si è però arrestata a tale rilievo di carattere formale (non avendo gli appellanti articolato specificamente i mezzi di prova), ma con un’indagine estesa anche alle più ampie e generiche indicazioni delle circostanze che si intendeva far entrare nel processo tramite le prove espletande, ha ritenuto che le medesime fossero irrilevanti ed inidonee a scalfire le conclusioni del Tribunale, con ciò escludendo il pregiudizio per i ricorrenti dalla scelta compiuta dal giudice di prime cure, riscontrando quindi l’incensurabilità dell’esercizio del potere discrezionale rimesso dalla legge in parte qua al giudice. Va peraltro evidenziato che il mezzo di impugnazione in esame omette di riportare con precisione quali fossero le circostanze sulle quali le parti avrebbero inteso formulare richieste istruttorie avvalendosi dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 (rectius art. 184 c.p.c.), così come sottoposte all’attenzione del giudice di appello, così che sul punto non può che farsi riferimento a quanto riportato in sentenza (circonvenzione della de cuius da parte del T.), palesandosi invece come questione nuova, per la prima volta dedotta in sede di legittimità e come tale inammissibile, anche quella relativa alla data cui risalirebbero i primi rapporti tra i ricorrenti e la de cuius.
2.2 Quanto alla denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., ritiene il Collegio che il motivo non contenga a ben vedere alcuna effettiva denuncia della violazione del paradigma normativo de quo, bensì lamenti soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, cosa che deve escludersi ricorra nella fattispecie.
Infatti, come specificato alla fine della pag. 11 della sentenza gravata, la Corte d’Appello ha concordato con la tesi dei ricorrenti secondo cui l’onere di provare la falsità della scheda sia a carico di chi la invochi (e quindi dei convenuti), aggiungendo però che la prova della falsità (e quindi anche il fatto che dovesse escludersi che l’alterazione della data fosse ascrivibile alla mano della testatrice, dubbio che non era stato risolto dalla consulenza grafologica), fosse stata raggiunta alla luce degli elementi presuntivi di cui si dà contezza nella risposta al quinto motivo di appello, elementi che sono stati reputati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., per inferire la prova della falsificazione della data ad opera di mano aliena, con la conseguente inefficacia della scheda favorevole ai ricorrenti.
In relazione all’intervento di terzi sulla scheda testamentaria questa Corte ha affermato che il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’invalidità per carenza dell’olografia opera – in presenza di un intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (Cass. n. 26406/2008, conf. Cass. n. 27414/2018, che ha precisato che l’apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione, mentre l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius).
Ancorché nella vicenda, il Tribunale abbia ritenuto che vi sia stata una contraffazione della data ad opera di mano aliena, escludendo quindi la sua paternità alla testatrice, e sebbene non sia provato che tale alterazione sia avvenuta contestualmente alla redazione della scheda, la rilevanza della modificazione della data incide nella fattispecie in quanto, pur non essendo in contestazione la genuinità ed attribuibilità della restante parte della scheda alla testatrice, la successione cronologica di varie schede testamentarie, di contenuto fra loro antitetiche, rende la certezza della data un elemento dirimente al fine di stabilire la qualità di erede, di modo che, una volta appurata la falsità della data apposta sulla scheda in favore dei ricorrenti, correttamente ne è stata esclusa l’efficacia nei confronti dei convenuti.
A tal fine va richiamato il principio secondo cui, quando l’attore, erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602 c.c., comma 3, il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata ed accertata soltanto per mezzo della querela di falso, come appunto avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 1570/1978; Cass. n. 1904/1973).
Ribadita quindi la correttezza dello strumento processuale cui i convenuti hanno fatto ricorso per sentire accertata la falsità della data apposta al testamento del quale risultavano beneficiari gli attori, va altresì richiamato il principio secondo cui in tema di querela di falso anche le sole presunzioni possono ben valere, in mancanza di ogni altra possibile prova, a fornire la dimostrazione della falsità (Cass. n. 165/1971).
2.3 I giudici di appello hanno confermato le conclusioni del Tribunale circa la non attribuibilità alla de cuius della modifica della data e precisamente del numero finale dell’anno in “4”, sulla base di una serie di elementi indiziari, tra cui l’evidenza della contraffazione, la diversità dell’inchiostro utilizzato, il fatto che il testamento apparentemente del 2004 fosse, a differenza degli altri due nella libera disponibilità delle parti, nonché la considerazione che solo retrodatando il testamento oggetto di causa al 2001, trovava una logica giustificazione il coordinamento tra il primo testamento a favore del T. e quello del 2005, che prevedeva una clausola di sostituzione con la sorella, clausola che sarebbe risultata del tutto priva di senso ove invece si fosse ritenuto che nelle more era intervenuta la revoca della precedente istituzione di erede.
Sostengono i ricorrenti che tale ragionamento sarebbe erroneo, in quanto, in primo luogo, lo stesso CTU aveva espresso dubbi circa la riferibilità della modifica alla mano della de cuius; ancora, anche gli altri due testamenti non erano depositati presso un notaio, ma erano nella disponibilità dei T.. Del pari non si sarebbe tenuto conto del contenuto delle schede (posto che sia in quella del 2003 che in quella del 2004 la de cuius riferiva dalla sua solitudine), occorrendo anche tenere conto del fatto che allorché è stato pubblicato il testamento a loro favore, non erano ancora stati pubblicati gli altri due testamenti, così che si palesa inverosimile che, nell’ignoranza di una diversa fonte testamentaria, avessero potuto far precedere la pubblicazione dall’alterazione della data.
Rileva il Collegio che è proprio l’assenza di certezza emergente dalla CTU che ha indotto i giudici di merito a dover far ricorso alle presunzioni onde appurare l’alienità o meno della modifica della data, non avendo il dubbio trovato risposta negli accertamenti tecnici deferiti all’ausiliario.
Inoltre, l’indicazione cronologica delle date di pubblicazione dei testamenti, come riferita a pag. 20 del ricorso, trova smentita negli accertamenti operati nella sentenza già di primo grado, la quale nel dispositivo, così come riportato a pag. 5 della sentenza d’appello, ha riferito che il testamento apparentemente datato 10/10/2004 risultava pubblicato il 5/9/2005, e che il testamento del 1/5/2003, favorevole a T.A., era stato invece pubblicato con verbale del 21/7/2005, il che sconfessa l’assunto circa l’impossibilità per i ricorrenti di avere contezza di una diversa scheda testamentaria.
2.4 Poiché il motivo nella sostanza mira a criticare la concreta applicazione delle regole in tema di prova per presunzioni, occorre ricordare che l’art. 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 c.p.c., a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l’inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d’esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l’esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l’esistenza del fatto principale.
Lo stesso art. 2729 c.c., si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. 17574/2009).
Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014).
Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 c.c.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009, n. 15737/2003, n. 11906/2003; da ultimo, Cass. n. 101/2015).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che (Cass. S.U. n. 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c., si può prospettare sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c., fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.
In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria.
A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18611/2021), essendosi appunto affermato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021).
Nella specie l’illustrazione dei motivi non prospetta a ben vedere la falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, nei termini su indicati, ma si risolve, come detto, solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie, e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti delle varie circostanze emerse.
Inoltre, anche a voler ritenere che uno dei plurimi elementi indiziari debba essere ridimensionato nella sua oggettività fattuale, nel senso che tutte le schede erano in possesso dei rispettivi beneficiari, resta intatta, in assenza dell’alterazione delle schede favorevoli al T., la rilevanza in chiave indiziaria della disponibilità della scheda da parte dei ricorrenti (e che quindi ne permetteva la modifica in epoca successiva alla sua stesura), elemento che non potendo essere valutato atomisticamente, come invece vorrebbero i ricorrenti (sul presupposto che venuto meno anche uno solo degli elementi indiziari, cadrebbe l’intero ragionamento presuntivo), risulta comunque idoneo a supportare la complessiva valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che solo una diversa, e precisamente anteriore, collocazione cronologica della scheda apparentemente datata 2004, dava giustificazione del tenore delle schede a favore del T., di cui non è in discussione la piena genuinità ed attribuzione alla de cuius.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 187 e 281 c.p.c., quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si lamentava la decisione unitaria da parte del Tribunale sia della querela di falso che della causa di merito.
Si rileva che il Tribunale, con provvedimento del 17/1/2008, aveva fissato la precisazione delle conclusioni solo per la querela di falso, il che avrebbe determinato la sospensione della causa di merito.
Ne consegue che, occorreva sempre prima decidere la querela di falso per solo poi statuire sul merito.
Il motivo è evidentemente privo di fondamento.
E’ pur vero che in occasione della prima rimessione della causa in decisione le parti, a mente dell’art. 225 c.p.c., erano state invitate a precisare le conclusioni solo sulla querela di falso incidentale, ma la causa è stata poi rimessa in istruttoria per l’espletamento della consulenza tecnica relativa al testamento impugnato.
Risulta poi una seconda rimessione della causa al Collegio, di cui il ricorso non dà specificamente contezza, che, in assenza di limitazioni deve reputarsi estesa anche al merito, come è dato ricavare dalla combinata lettura dello stesso art. 225 e dell’art. 187 c.p.c..
Correttamente quindi il Tribunale ha deciso entrambe le domande, non senza rilevarsi che, essendo la domanda attorea fondata unicamente sulla pretesa efficacia di un testamento a favore dei ricorrenti, l’accertamento con la decisione sulla querela dell’inefficacia di tale scheda comportava anche la sostanziale decisione della causa di merito, essendo venuta meno la fonte della vocazione testamentaria che legittimava la domanda di accertamento della qualità di eredi proposta nei confronti dei convenuti.
Nemmeno risulta pertinente il richiamo al principio secondo cui, in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege” ai sensi dell’art. 225 c.p.c., comma 2, una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorché appellata, ovvero della sentenza di appello, se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiché non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo una regola di giudizio in relazione all’utilizzo di uno strumento probatorio (Cass. n. 15601/2015; cui adde in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 12035/2017, che si è limitata a specificare che, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337 c.c., comma 2), in quanto trattasi di precedenti che hanno riguardo all’ipotesi in cui alla rimessione parziale della causa in decisione solo sulla querela segua anche una effettiva decisione sulla stessa, individuando le modalità di raccordo tra le sorti del giudizio di impugnazione della querela e la ancora pendente causa di merito in primo grado.
Ben diversa è invece la fattispecie in esame, nella quale il Tribunale, rivedendo la sua iniziale opzione per la decisione sulla sola querela, nel riaprire l’istruttoria anche sulla domanda incidentale di falso, all’esito dell’istruttoria ha riconsiderato la scelta iniziale, ed ha quindi ritenuto, anche in ragione degli effetti dell’accoglimento della querela, che non vi fossero più le ragioni giustificatrici della separazione tra causa di merito e decisione di falso incidentale.
4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto al mancato accoglimento del motivo di appello con cui si era denunciata la nullità della sentenza del Tribunale per avere dichiarato T.A. erede unico di Ma.Ma., pur in assenza di una domanda di parte.
Il motivo è da disattendere risultando incensurabile la decisione del giudice di appello.
Questi ha, infatti, evidenziato come nelle conclusioni della comparsa di risposta dei convenuti T., peraltro riportate anche in ricorso, fosse contenuta la richiesta (riportata al punto 3 delle conclusioni) di accertarsi che l’unico testamento valido ed efficace è quello datato 2 febbraio 2005.
Poiché tale ultimo testamento, che si limitava ad aggiungere alla precedente scheda del 2003, istitutiva di T.A. quale unico erede universale, la clausola di sostituzione, per il caso di premorienza dell’erede designato, di fatto è confermativo della istituzione di erede del T. – non essendosi realizzato alla data dell’apertura della successione l’evento che condizionava l’operatività della sostituzione – la sentenza del Tribunale, quasi facendo ricorso ad una sorta di metonimia, ha dichiarato l’effetto scaturente dal testamento di cui si chiedeva pacificamente accertarsi la validità, il che conforta la correttezza della conclusone secondo cui non ricorre alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 221 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3 e dell’art. 221 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1.
In primo luogo, si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità della querela, in quanto priva dell’indicazione dei mezzi di prova.
Si deduce altresì che la proposizione dell’appello avverso la querela di falso andava comunicata al Pubblico Ministero del Tribunale di Vicenza, di modo che tale omissione è idonea a determinare la nullità della sentenza.
Entrambe le deduzioni sono infondate.
Quanto alla prima, la Corte d’Appello nel rilevare che la querela era ammissibile, per avere i querelanti sollecitato una perizia grafologica sulla scheda impugnata, indicando come scritture di comparazione gli stessi testamenti, nelle parti non interessate dall’alterazione, ha deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte la quale, pur ribadendo la giustificazione della norma al fine di assicurare un accertamento preliminare circa la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 (Cass. S.U. n. 15169/2010), ha però ribadito che ai fini della valida proposizione della querela di falso, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall’art. 221 c.p.c., può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all’accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (così Cass. n. 4720/2019).
E’ stato, quindi, sin da epoca remota, ribadito che ai fini dell’ammissibilità della querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio con riserva di formare scritture di comparazione può ritenersi valida indicazione di prove della falsità, tutte le volte che il querelante, estraneo al documento e alle persone coinvolte nel falso, non sia in condizione di offrire prove specifiche precostituite (Cass. n. 3131/1980; Cass. n. 743/1974).
Quanto alla seconda doglianza, si rileva che la medesima si fonda sull’erroneo presupposto in diritto per cui la comunicazione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che abbia deciso la querela di falso vada effettuata al PM del giudizio a quo (e nel caso di specie al PM presso il Tribunale), trattandosi di presupposto smentito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice “ad quem” – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice “a quo”, che non è legittimato a proporre impugnazione (Cass., n. 22232/2014; Cass. n. 18051/2004; Cass. n. 21092/2007).
La difesa dei controricorrenti ha allegato, senza che sia stata effettuata alcuna contestazione da parte dei ricorrenti, che la pendenza dell’appello era stata oggetto di comunicazione al PM presso la Corte d’Appello nell’ottobre del 2016, e che il fascicolo inviatogli in visione è stato poi restituito dalla Procura Generale con il parere del Sostituto Procuratore Generale delegato.
Il motivo va quindi rigettato.
6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.
Si lamenta il rigetto del motivo di appello con il quale si contestava la misura eccessiva con la quale erano state liquidate le spese di lite in favore dei convenuti.
Si deduce che il giudizio della Corte distrettuale, secondo cui la quantificazione delle spese sarebbe avvenuta in conformità dello scaglione di valore applicabile e tenendo conto della attività compiuta e della difficoltà della causa, non sia condivisibile.
Infatti, il giudizio si era esaurito nel solo espletamento della CTU, la cui superfluità sembrerebbe emergere anche da un passaggio della sentenza impugnata, che fa riferimento ad un’evidenza dell’alterazione della data.
Si richiama anche in questa circostanza la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., che ha impedito un pieno dispiegarsi del diritto di difesa, e si sostiene che invece la chiamata in causa della banca era del tutto legittima.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la sentenza del Tribunale, confermata in parte qua dal giudice di appello, in presenza di una totale soccombenza degli attori ha fatto una piana e pacifica applicazione della previsione di cui all’art. 91 c.p.c., occorrendo ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cass. 28 aprile 2014 n. 9368).
In assenza dell’allegazione del superamento da parte del giudice di merito dei massimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite, le deduzioni dei ricorrenti appaiono unicamente volte a contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito nell’individuazione dei criteri ai quali ispirare la liquidazione delle spese di lite, ed investono quindi profili che sono sottratti al sindacato del giudice di legittimità.
7. Poiché il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida per T.A. e T.A.M., in complessivi 5.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge se dovuti, e per Intesa Sanpaolo S.p.A., in complessivi 5.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge se dovuti;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022
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