LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21210-2020 proposto da:
G.A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CENEVIVA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PULSANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MACRI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
G.A.S. conveniva davanti al Tribunale di Taranto, con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2011, il Comune di Pulsano per ottenerne il risarcimento di danni, essendo il convenuto custode di una sua strada sulla quale egli adduceva di essere caduto in bicicletta il ***** alle 10:00 per sconnessione del manto stradale. Il Comune rimaneva contumace.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 588/2013.
Il G. proponeva appello, cui il Comune resisteva.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame.
Il G. ha proposto ricorso – illustrato anche con un’ampia memoria, che contesta la proposta di inammissibilità del relatore -, da cui si è difeso il Comune con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso si articola in sette motivi.
Il primo motivo denuncia l’erroneità della lettura degli atti di causa e della percezione dei fatti allegati e delle “evidenze raccolte e assicurate agli atti”; si denuncia altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c..
Il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, nonché inesistenza “già quale mera verità storica” del “contegno censurato e addebitato” al ricorrente, deducendone quindi l’impossibilità di desumerne argomenti di prova, e ciò per “erronea lettura-ricognizione degli atti”, violando l’art. 115 c.p.c..
Il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Il quarto motivo, in subordine al secondo, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c..
Il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omessa valutazione di fatto decisivo.
Il sesto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c., comma 1.
Il settimo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’art. 1227 c.c..
2. Tutti i motivi, pur schermandosi con vari riferimenti normativi, presentano una natura sostanzialmente fattuale, diretta a supportare un’alternativa ricostruzione della vicenda.
Ciò non viene smentito dalla – pur accurata – memoria del ricorrente, in quanto gli elementi che la innervano, a ben guardare, costituiscono in realtà una conferma della critica direttamente fattuale, oltre a prospettare travisamenti che, se effettivamente sussistessero, dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 – il che giustificherebbe comunque la qualificazione di inammissibilità -. L’apparato difensivo già proposto nel ricorso, che la memoria ha tentato di corroborare, è un esempio che ben può definirsi tipico proprio del perseguimento di un terzo grado di merito, finalizzato ad una ricostruzione sotto vari specifici profili diversa dell’evento sulla base del quale è stata fondata la prospettazione della responsabilità del Comune. E l’invocazione delle norme risulta in realtà sterile, poiché, appunto, obiettivo della critica non è propriamente la loro applicazione di per sé, bensì le caratteristiche fattuali dell’evento che il giudice ha accertato essere avvenuto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
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