LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15909-2020 proposto da:
ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIOTTO 3/E, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PIETROGRAZIA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4649/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 1094/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4649/2019 aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da M.A. avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato la sua domanda diretta al superiore inquadramento di “Collaboratore d’ufficio par. 175 Area professionale 3-Area operativa Amministrazione e Servizi”.
La Corte territoriale aveva valutato che, sulla base delle risultanze testimoniali raccolte e della documentazione allegata, le mansioni indicate in ricorso, svolte dal 2009, e attestate dagli elementi probatori acquisiti (compiti di manutenzione pc aziendale, amministratore di sistema e incaricato del trattamento dei dati personali, riparazione guasti e configurazione nuove postazioni informatiche, progetto modifica data base rimessa in produzione dell’applicativo CA/UAPM), fossero ascrivibili al profilo di “Collaboratore d’ufficio par. 175” e non a quello già posseduto dal lavoratore. La Corte chiariva che il superiore inquadramento non veniva riconosciuto in ragione della applicazione dell’art. 2103 c.c., ma dei principi sanciti da Cass. n. 12601/2016, rispetto ai quali la attuale vigenza del R.D. n. 143 del 1931, art. 18, specifico per gli autoferrotranvieri, non era di impedimento.
Avverso detta decisione proponeva ricorso Atac spa, affidato a quattro motivi, cui resisteva con controricorso M.A..
Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – Motivazione apparente – perplessa.
2) Il secondo motivo ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente o comunque incompleta.
I motivi sono da trattare congiuntamente attenendo, entrambi, alla motivazione della impugnata decisione. Entrambi sono inammissibili.
Questa Corte ha chiarito, anche recentemente, che “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (Cass. n. 13248 del 2020).
Il principio enunciato fissa i termini per la valutazione della inesistenza o insufficienza della motivazione, individuando nella logicità del percorso decisionale e nella sua capacità di dar conto, anche in modo essenziale, delle ragioni poste a fondamento della determinazione assunta, il contenuto che dà “corpo” al provvedimento.
Tali condizioni sono presenti nella impugnata sentenza, allorché dalla stessa è perfettamente evincibile il percorso logico giuridico che sostiene la decisione. Al di fuori di tale ambito delimitato dalla logicità del decisum non v’e’ spazio per vizi inerenti il merito della decisione, non rilevabili in sede di legittimità. Le censure sono dunque da rigettare.
3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 3, All. A; artt. 1362 e 1363 in relazione al CCNL 2000, artt. 2 e 3.
La società ricorrente denuncia la omessa comparazione tra la declaratoria del profilo di appartenenza e quello poi riconosciuto.
La sentenza contiene l’enunciazione, per quel che rileva ai fini della valutazione operata, di entrambi i profili contrattuali (pag. 2 e 3), e contiene altresì le ragioni della scelta dell’uno rispetto all’altro. Si tratta dell’evidente espressione della valutazione di merito del giudice non sindacabile in questa sede di legittimità.
4) Con ultimo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 3, e art. 18, All. A, e dell’art. 2729 c.c., per la errata applicazione fatta dalla corte territoriale dei principi fissati dal giudice di legittimità in precedenti decisioni (Cass. n. 12601 del 2016).
Con la decisione richiamata questa Corte statuiva che “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c., sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora il R.D. n. 148 del 1931, art. 18, All. A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore”.
Il giudice d’appello nella impugnata decisione ha dato conto dei principi richiamati e di come, nel caso di specie, l’adibizione pluriennale del M. alle mansioni accertate (compiti di manutenzione pc aziendale, amministratore di sistema e incaricato del trattamento dei dati personali, riparazione guasti e configurazione nuove postazioni informatiche, progetto modifica data base rimessa in produzione dell’applicativo CA/UAPM), la vacanza del posto in questione e l’assenza di una riserva datoriale oltre che l’assenza di procedure di copertura attraverso concorso, siano sintomi integrativi dei principi enunciati dal diritto vivente sopra richiamato. Il ricorso, per tutte le ragioni anzidette deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022
Codice Civile > Articolo 2 - Maggiore eta'. Capacita' di agire | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2103 - Prestazione del lavoro | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile