LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LEONE Marcherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8156/2015 proposto da:
TRENITALIA SPA, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.L., Z.M., P.L., B.G., S.R., I.P., SA.GU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LARA MELCHIOR, MASSIMO RAFFA giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/12/2014 R.G.N. 128/12.
RILEVATO CHE La Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 450/2014 aveva accolto l’appello di G.L., + ALTRI OMESSI avverso la decisione con la quale il Tribunale di Udine aveva rigettato la domanda degli stessi proposta nei confronti di Trenitalia spa, diretta alla declaratoria del diritto ad essere ammessi a frequentare il corso di formazione per il conseguimento della patente tipo F), alla condanna di Trenitalia ad attivare il corso in questione, a promuovere i medesimi ricorrenti alla qualifica di macchinisti livello D2 dal 16.6.2006 con conseguente pagamento delle retribuzioni così maturate ed all’accertamento del danno da perdita di chances subito a causa della mancata ammissione al corso oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
La corte territoriale, valutando le prove testimoniali e la documentazione raccolta nel giudizio, riteneva non più accoglibili le domande relative alla immissione dei ricorrenti nei corsi formativi e nelle posizioni di macchinista già attribuiti, nelle more del giudizio, ad altri dipendenti; dichiarava comunque il diritto dei ricorrenti a partecipare ai corsi di formazione in questione e riconosceva il conseguente diritto al risarcimento del danno conseguito alla perdita di chances. Con riguardo a tali profili rilevava che tutti i ricorrenti erano risultati idonei alla ammissione ai corsi e sei di loro si erano collocati in graduatoria con punteggi maggiori rispetto a quelli conseguiti dai concorrenti scelti da Trenitalia per la formazione. Illegittima era dunque ritenuta l’esclusione dei ricorrenti come adottata dalla società, atteso che nel bando selettivo predisposto dal datore di lavoro, qualificabile quale offerta al pubblico, non era contento alcun riferimento al criterio della maggiore anzianità dei concorrenti, invece utilizzato da Trenitalia, in difformità rispetto alla graduatoria, per avviare ai corsi solo una parte dei concorrenti con esclusione degli altri. La Corte triestina riconosceva il danno conseguito alla perdita di chances per ciascun lavoratore liquidando le somme accertate dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio.
Avverso detta decisione proponeva ricorso Trenitalia spa affidandolo a 6 motivi, cui resistevano i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie successive.
CONSIDERATO CHE 1) -Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 125,161,83 e 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver, la corte territoriale, rilevato che la procura ad litem allegata al ricorso in appello recava data anteriore a quella del ricorso e che ciò determinava la illegittimità della stessa, in quanto evidentemente estranea al medesimo ricorso, oltre che la nullità di tutto il procedimento.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che “E’ validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità” (Cass. n. 25725/2014 conf. Cass. n. 15538/2015, Cass. n.24598/2017).
Il rilievo della incorporazione dei due atti nel medesimo contesto documentale ai fini riferibilità dell’uno (procura) all’altro (ricorso), anche in ipotesi di assoluta carenza di data, rende ininfluente ogni eccezione relativa alla diversità di data tra i due atti, evidentemente non giustificativa di inesistenza o altra ipotesi di invalidità. Il motivo deve essere rigettato.
2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società lamenta la decisione relativamente al riconosciuto diritto alla partecipazione al corso, violativo, a suo dire, della libertà organizzativa dell’imprenditore, come garantita dall’art. 41 Cost. A riguardo rileva che il mancato svolgimento della seconda fase dei corsi di formazione, pur in origine previsti, era stata determinata da fatti sopravvenuti che avevano impedito l’esternalizzazione del servizio “Manovra” cui erano addetti i ricorrenti e l’impossibilità conseguita di distogliere gli stessi da tale funzione. Ribadiva la società la esigenza organizzativa che aveva imposto di far seguire l’unico corso formativo realizzato, (a cui avrebbe dovuto seguire il secondo), solo ad alcuni dipendenti, per non sguarnire l’impianto di tutti i suoi addetti.
La censura non risulta considerare il decisum della corte territoriale, accertativo della lesione del diritto ad essere ammessi al corso di formazione sulla base della graduatoria della selezione. Il Giudice di appello ha chiarito che il bando della selezione costituiva una offerta al pubblico, accettata, nella quale pure si definivano le condizioni per la scelta degli idonei ed il canone della primazia tra loro.
Rispetto a tale statuizione, da cui emerge che la sola graduatoria utile e valida ai fini dell’ammissione al corso, era quella articolata secondo i criteri indicati nel bando, alcuna censura è stata posta dalla società, a nulla rilevando argomentazioni e contestazioni relative alla libertà organizzativa dell’imprenditore del tutto estranea al decisum in questione. Ogni esigenza organizzativa, ovviamente legittima, avrebbe dovuto tener conto dei criteri dettati dal bando, della graduatoria così formata, e dunque determinare scelte selettive del personale da destinare al corso ovvero da tenere in servizio, solo ed unicamente in osservanza di quei criteri predeterminati e non di altri (quali l’anzianità), evidentemente estranei alla procedura in oggetto.
Il motivo risulta infondato.
3) con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.artt. 1226,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la corte, nell’accertamento del danno da perdita di chances, erroneamente ritenuto che i dipendenti in questione avessero la certezza di conseguire il profilo di macchinista solo a seguito della frequenza del corso, non considerando la complessità della valutazione definita legata anche ad altri parametri.
Anche tale motivo deve essere disatteso poichè la Corte triestina non ha riconosciuto il danno conseguente alla mancata attribuzione della qualifica di macchinista, ma quello derivante dalla concreta possibilità di perdita della chance di diventare un macchinista. Il Giudice ha chiarito che per i dipendenti ammessi al corso la “valorizzazione” e quindi la attribuzione della qualifica di macchinista si è realizzata per tutti e dunque da ciò ha fatto derivare, non già la certezza ma la concreta probabilità della promozione. Il danno da perdita di chance non presuppone la certa realizzazione del risultato, ma la prova, “pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 1752/2005; conf. Cass. n. 6488/2017). Il motivo risulta infondato.
4) Con il quarto motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (asserita sussistenza di una elevata probabilità di conseguire il profilo di macchinista). La società lamenta la omessa indicazione delle ragioni determinative della elevata probabilità di conseguire la qualifica di macchinista.
Il motivo è infondato alla luce di quanto sopra detto con riguardo al motivo n. 3): “Il Giudice ha chiarito che per i dipendenti ammessi al corso la “valorizzazione” e quindi la attribuzione della qualifica di macchinista si è (realizzata per tutti e dunque da ciò ha fatto derivare, non già la certezza ma la concreta probabilità della promozione.
La specificazione sopra riportata deve far escludere l’omissione denunciata. 5) Con il quinto motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto oggetto di discussione tra le parti (quantificazione delle chances e quindi del danno conseguente). Il giudice di appello ha motivato la determinazione del risarcimento e dunque non c’è alcuna omissione (peraltro non rappresentata nella sua connotazione di argomento dedotto – dove e come – alla attenzione del giudice). Il motivo è infondato.
6) con il sesto motivo denuncia, in via subordinata, l’omesso esame della posizione del lavoratore Salvador che era collocato in graduatoria successivamente ai lavoratori ammessi al corso. In ragione di tale collocazione, assume la società l’assenza di fondatezza della pretesa azionata.
Il motivo è infondato in quanto la limitazione della graduatoria, come sopra detto, non era elemento inserito nel bando e dunque tutti i lavoratori utilmente collocati perchè vincitori della selezione, avevano pari diritto di accesso ai corsi di formazione.
Il ricorso deve essere rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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