Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.25692 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20081/14) proposto da:

S.F., (C.F.: *****), S.L. (C.F.:

*****), S.I. (C.F.: *****) e S.V. (C.F.: *****), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Franco Zambelli e Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, v. B. Tortolini, n. 13;

– ricorrenti –

contro

P.L., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Andrea Bordignon e Isabella Angelini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, v. Bocca di Leone, n. 78;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1599/2014, depositata il 3 luglio 2014 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14 giugno 2018 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo (per quanto di ragione), per la dichiarazione di assorbimento del terzo e del quinto motivo e per l’inammissibilità del quarto motivo, con correzione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

uditi l’Avv. Mario Ettore Verino per i ricorrenti e l’Avv. Isabella Angelini (per delega) nell’interesse del controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 18 giugno 1996 il sig. P.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, i sigg. S.F., S.L., F.A. (ved. S.), S.I. e S.V., quali eredi di S.A., per sentirli condannare alla demolizione di un capannone ad uso artigianale edificato nel Comune di ***** dal predetto dante causa a distanza inferiore a quella legale rispetto alla proprietà di esso attore e senza il rispetto delle nome urbanistiche, oltre al risarcimento del danno per deprezzamento dell’immobile dello stesso P..

Il Tribunale adito, nella contumacia dei convenuti S.I. e S.V. e nella costituzione degli altri che resistevano, con sentenza n. 688/2007, accoglieva la formulata domanda con riferimento alla dedotta violazione delle distanze legali e alla richiesta di demolizione delle opere illegittimamente realizzate, oltre che in ordine all’istanza risarcitoria, quantificando l’invocato danno da deprezzamento in Euro 115.500,00, con l’aggiunta degli interessi dalla domanda al saldo.

Tutti i soccombenti convenuti in primo grado proponevano congiuntamente appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Treviso e, nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1599/2014, rigettava integralmente il gravame, confermando la decisione del primo giudice.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale ravvisava l’infondatezza di ciascuna distinta censura dedotta dagli appellanti:

– in particolare, respingeva il motivo riferito al supposto difetto di legittimazione passiva sulla scorta della loro accertata qualità di eredi di S.A., rigettando in proposito ogni richiesta di produzione documentale siccome tardiva;

– dichiarava inammissibile la proposta eccezione di usucapione in quanto riguardante una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali;

– rigettava la doglianza riguardante l’assunta erroneità dell’impugnata sentenza in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove posti a fondamento della ravvisata violazione delle distanze legali e alla ritenuta fondatezza della domanda di risarcimento del danno;

– respingeva, infine, ogni censura concernente la regolazione delle spese processuali disposta all’esito del giudizio di primo grado in base all’operatività del principio della soccombenza.

Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, tutti gli appellanti (ad eccezione della F., nelle more deceduta, e di cui erano eredi gli stessi germani S.), al quale ha resistito con controricorso l’intimato P.L..

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., unitamente ad appositi documenti in virtù dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. e art. 2697 c.c., avuto riguardo all’assunta erroneità della ritenuta sussistenza, con la sentenza impugnata, della legittimazione passiva degli stessi, sul presupposto che essi non avevano mai rivestito la qualità di eredi di S.A. (non avendo mai accettato la sua eredità), il quale, peraltro, aveva donato l’immobile dedotto in controversia ai soli figli F. e L. con atto notarile del 4 giugno 1982.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonchè dell’art. 10 preleggi e degli artt. 112,113 e 116 c.p.c., sul presupposto che la Corte veneta aveva illegittimamente disatteso – escludendo, in particolare, la rilevanza ai fini del contendere – la normativa edilizia sopravvenuta per loro più favorevole, riferita alla nuova disciplina regolamentare introdotta mediante variante al P.R.G. comunale negli anni 1991 e 1998.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione ed erronea applicazione degli artt. 61,63 e 196 c.p.c., con riferimento al mancato conferimento di valore alla prima c.t.u. per effetto della disposta rinnovazione dell’accertamento peritale, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della circostanza che la c.t.u. espletata dall’ing. N. (alle cui conclusione aveva aderito il giudice di appello) fosse priva della normativa edilizia introdotta negli anni dal 1991 al 1998 e succ. modif., più favorevole ad essi ricorrenti.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno inteso far valere – in ossequio all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla mancata esclusione in radice, in dispregio della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, dell’usucapibilità del diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali.

5. Con la quinta censura i ricorrenti hanno dedotto – ponendo esclusivamente riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’omesso esame di un fatto controverso decisivo e la supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione al disposto riconoscimento – con la sentenza impugnata – della domanda risarcitoria che, invece, nell’insussistenza della pretesa violazione delle distanze, avrebbe dovuto essere ritenuta caducata (stante la sua accessorietà rispetto alla domanda principale) ed, inoltre, con riguardo all’illegittima duplicazione del danno riconosciuto in favore della controparte, essendo stata la perdita di visuale computata sia come deprezzamento generale dell’intero complesso che come voce distinta, da riferirsi al solo annesso rustico.

6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno denunciato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto l’ulteriore profilo dell’assunta extrapetizione in ordine alla domanda risarcitoria di parte avversa che era stata formulata, ab initio, solo con riferimento alla richiesta di condanna generica, la cui quantificazione era stata, poi, inammissibilmente, demandata successivamente al giudice solo all’atto della precisazione delle conclusioni. Con la stessa doglianza i ricorrenti hanno anche lamentato l’eccessiva entità delle spese giudiziali a cui erano stati condannati per effetto dell’applicazione del principio della soccombenza.

7. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per quanto di ragione in relazione alla dedotta illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, sul presupposto che gli appellanti non avevano mai contestato la qualità di “eredi” del de cuius S.A., ha ritenuto inammissibile l’eccezione formulata con riguardo all’esclusione della legittimazione passiva di S.I. e S.V., che non avevano mai acquistato la suddetta qualità di eredi (e, quindi, di parti gravate dal vincolo obbligatorio a provvedere anche alla demolizione di quanto costruito illegittimamente dal loro predetto genitore S.A.), per effetto della pregressa intervenuta donazione dell’immobile oggetto di causa disposta in vita, nel 1982, dal de cuius in favore dei figli maschi L. e F. (con attribuzione dell’usufrutto a vantaggio della moglie, poi deceduta, da cui era derivato il consolidamento della proprietà piena in capo ai medesimi figli), la produzione del cui atto che la documentava è stata qualificata – dallo stesso giudice di secondo grado – inammissibile siccome tardiva, essendo stato il relativo atto allegato e versato in atti, per la prima volta, all’atto della costituzione in appello.

Così pronunciando, però, la Corte veneta è incorsa nella denunciata violazione di legge, dal momento che ha ravvisato, illegittimamente, l’inammissibilità della suddetta eccezione ritenendo la tardività della produzione del richiamato atto di donazione, malgrado l’allegazione dello stesso agli atti del giudizio fosse da ritenersi pienamente ammissibile, anche in considerazione della sua possibile decisività in relazione all’accertamento della eventuale totale estraneità alla vicenda processuale di S.I. e S.V., siccome non divenute mai comproprietarie del bene immobile oggetto del contenzioso.

A tal riguardo, la statuizione del giudice di appello ha:

– per un verso, disatteso il pacifico principio per cui la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva (consistente nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte), è soggetta al regime della rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento (v., ex multis, Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. n. 17092/2016 e, da ultimo, Cass. n. 7776/2017);

– per altro verso, violato l’ulteriore principio fissato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 10790/2017, che – con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 345 c.p.c. (applicabile “ratione temporis” anche nella fattispecie, poichè il giudizio risulta iniziato nel 1996 e la sentenza di primo grado è stata pubblicata nell’aprile 2007 e, quindi, prima della data dirimente dell’11 settembre 2012)- ha statuito che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile (anche con riferimento ai documenti), ai sensi del citato art. 345 c.p.c., comma 3 (per l’appunto, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (in senso conforme v. Cass. n. 24164/2017, ord.).

Di conseguenza, la Corte di secondo grado non avrebbe, nel caso di specie, potuto dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione proposta nell’interesse delle appellanti S.I. e S.V. (anche) per effetto dell’illegittima ritenuta tardività della produzione del suddetto atto di donazione, il cui esame – all’evidenza – sarebbe stato necessario e decisivo per verificare gli effettivi soggetti passivamente legittimati in relazione all’azione reale intrapresa dal P. ed obbligati, in caso di rilevata fondatezza, alla sua derivante esecuzione.

8. In definitiva, sulla scorta di quanto sopra, deve essere accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, con conseguente assorbimento dell’esame degli altri motivi proposti e la cassazione, in relazione alla doglianza ritenuta fondata, dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che – oltre a conformarsi ai principi di diritto precedentemente richiamati – provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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